CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 19439/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (k1D [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 186, co. 1, 2 e 2-bis d.lgs. del 30 aprile n. 285, 1992. 2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) inosservanza di norme processuali con particolare riferimento agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen.; II) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 186 cod. strada; III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, co. 2-bis cod. strada. 3. I motivi di ricorso, manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: la corte d'appello, con argomentare immune da censure, ha ritenuto che la erronea indicazione del tasso alcolemico contenuta nella imputazione non abbia influito in alcun modo sulla individuazione del tasso alcolemico effettivamente accertato dal primo giudice e sul corretto esercizio delle prerogative difensive. Una eventuale scelta di un rito alternativo avrebbe potuto ben essere preceduta dalla sollecitazione proveniente dalla difesa di correzione della inesatta indicazione nel capo d'imputazione del valore riferito al tasso alcolemico, riconducibile ad un refuso risultante per tabulas dagli atti processuali. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per essere palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ipotesi ricostruttiva della vicenda. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri valutativi delle emergenze probatorie, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Quanto al terzo motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e del grado della colpa, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere