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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46829/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SGRO' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 ottobre 2019 la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con cui la medesima, [OSCURATO:PERSONA] e Miliorsoncati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e segnatamente: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi associati con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio [capo 10)]; [OSCURATO:PERSONA], del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 5), 61 nn. 5) e 7), per essersi, in concorso con altri, introdotto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ivi impossessandosi, al fine di trarne profitto di una cassaforte, della somma in contanti di euro quattromila, di svariati monili d'oro, di oggetti di argenteria, di tre televisori, di un robot da cucina, nonché di due autovetture e di altri svariati beni [capo 6)]; [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 5), 61 nn. 5) e 7) per essersi, in concorso con altri, introdotto nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ivi impossessandosi, al fine di trarne profitto di due tablet, un telefono cellulare, sei supporti USB, un paio di occhiali marca [OSCURATO:PERSONA], un orologio Citizen, un anello d'oro con perla centrale[capo 6)]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 5), 61 nn. 5) e 7) per essersi, in concorso con altri, introdotto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ivi impossessandosi, al fine di trarne profitto di monili d'oro e gioielli, di tre portafogli contenenti carte di credito e documenti di identità, un telefono cellulare di un robot da cucina e di altri svariati beni [capo 8]; [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere, al fine di procurarsi profitto ricevuto un paio di occhiali marca [OSCURATO:PERSONA], oggetto del furto commesso ai danni della famiglia Napoli-Alleruzzo.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione.

Deduce che il giudice di seconda cura non dà adeguata giustificazione della pena inflitta, limitandosi a definirla congrua in relazione alla gravità dei fatti, alla capacità a delinquere dimostrata dall'interessato ed ai suoi precedenti penali.

Sottolinea che la decisione di primo grado è affetta dallo stesso vizio e che la determinazione concreta della pena in anni sei e mesi sei di reclusione è formulata in modo tale che non consente di comprendere se essa sia comprensiva delle aggravanti contestate, non facendovi espressa menzione, pur menzionando la gravità del danno arrecato e l'entità del bottino, così apparentemente riferendosi all'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 7) cod. pen..

L'assenza di motivazione sulla grave pena inflitta coinvolge, altresì, il calcolo della sanzione per i reati posti in continuazione, implicante l'aggravio consistente per i reati di cui ai capi 6) ed 8) che conduce alla pena finale di anni nove di reclusione.

4. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] fa valere la falsa applicazione dell'art.416 cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Osserva che la Corte territoriale nel motivare l'appartenenza dell'imputato alla contestata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti si limita a farla derivare dalla reiterazione dei furti, ricavando la sussistenza del sodalizio da un episodio relativo ad altri due coimputati dimostrante la loro cooperazione nel sottrarsi alle indagini in occasione della scoperta di microspie di sorveglianza, senza approfondire la permanenza del vincolo associativo, l'esistenza di una struttura organizzata idonea alla realizzazione di obiettivi criminosi, né l'elemento soggettivo del dolo, nella forma specifica, così finendo per confondere il reato associativo con il concorso di persone in plurimi delitti, in continuazione fra loro.

5. Con un unico motivo, articolato in più profili, [OSCURATO:PERSONA] si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e qualificazione dell'addebito ai sensi dell'art. 648 cod. pen..

Assume l'assenza della prova sulla circostanza che gli occhiali e l'affettatrice ritrovata nella sua abitazione, oggetti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] fossero di provenienza delittuosa, in particolare osservando che l'elettrodomestico non figura fra gli oggetti sottratti in occasione dei furti.

Rileva che alla difesa non è stato consentito di provare che l'orologio Rolex in possesso dell'imputato fosse di sua proprietà e lecitamente acquistato, essendo il numero di matricola, che si assume abrasa, posto al suo interno, come ripetutamente spiegato dall'interessato.

6. Gli imputati concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.

7. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso vanno affrontati nel loro ordine logico, anteponendo quelli relativi alla penale responsabilità degli imputati ed alla qualificazione dei reati ascritti.

2. Il secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

3. Come chiarito da questa Corte in plurime occasioni "L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (ex multis Sez. 5 -, Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 274442; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Rv. 258009).

4. Nondimeno, se è vero che la partecipazione ad una pluralità di delitti non comporta di per sé la condotta del reato associativo, poiché quest'ultimo è reato di mera condotta, consistente nella costituzione di un sodalizio orientato alla realizzazione di un programma criminoso e nella dimostrata disponibilità dei singoli al perseguimento del fine comune, è altrettanto vero che ciò non significa che la commissione di una molteplicità di reati fine non possa costituire elemento sintomatico della disponibilità, intesa come appartenenza associativa, alla realizzazione del programma, quando ciò riveli che il soggetto riveste un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione e quando alla commissione dei c.d. reati fine si aggiunga la prova di contatti con gli altri sodali o anche solo con uno di questi nella consapevolezza della pluralità dei partecipanti, che dimostri l'adesione al programma ed il contributo al suo sviluppo.

5. La motivazione- benché si richiami largamente alla decisione di primo grado- chiarisce quali sono gli indici da cui ricava la sussistenza della fattispecie associativa e non si limita affatto, come sostenuto, a riflettere la condotta associativa dal concorso in una pluralità di condotte costituenti lo scopo del sodalizio, ma sottende alla decisione il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo" (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 - dep. 14/02/2017, Bandera e altri, Rv. 269150, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ), indipendentemente dagli scopi dei singoli.

Così, la Corte mette in evidenza che il programma criminale e la stabilità dell'organizzazione sono desumibili non solo dalla reiterazione di delitti contro il patrimonio, ma anche: dalla costante disponibilità degli imputati (ivi compresi quelli separatamente giudicati) ad intervenire nel compimento delle azioni delittuose man mano che venivano organizzate, anche quando esse erano già iniziate, ciò dimostrando la continuativa disponibilità degli interessati a realizzare il pactum sceleris; dal contatto continuo fra gli associati; dal supporto fornitosi reciprocamente al fine di sottrarsi alle indagini (la Corte riporta un episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente tenta di avvertire Calderone della presenza di microspie); dalla disponibilità da parte di alcuni dei sodali degli oggetti sottratti nel corso di azioni criminose poste in essere da altri associati.

Con riferimento alla figura di Sgrò, inoltre, il giudice del secondo grado mette in evidenza la disponibilità manifestata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Calderone, a partecipare ad una pluralità di delitti dai medesimi organizzati, resa palese dalle intercettazioni, nonché il ritrovamento in suo possesso di oggetti provenienti da delitti cui non aveva partecipato.

Circostanze queste ritenute coerentemente rivelatrici dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio criminale.

6. L'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La doglianza avanzata dal ricorrente, con la quale si censura la motivazione per non avere tenuto in considerazione che gli occhiali non sono stati riconosciuti dalle persone offese, cui ne era stato sottratto un paio della stessa marca, nonché per non avere tenuto in considerazione il fatto che l'affettatrice ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] -come ammesso da [OSCURATO:PERSONA]- non figura nell'elenco dei beni oggetto di furto, né l'offerta della prova della proprietà del Rolex rinvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si risolve nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio raccolto, non consentita in sede di legittimità.

Né appare evidente il vizio di manifesta illogicità della motivazione.

7. La Corte territoriale, infatti, dà atto non solo che gli occhiali ceduti da [OSCURATO:PERSONA] all'imputato sono identici, per marca e fattura, a quelli sottratti nel corso del furto ai danni della famiglia Napoli-Alleruzzo, ma ricava la conoscenza da parte di Milia della provenienza illecita del bene da una serie di conversazioni captate a bordo dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], contestuali alla consegna dell'oggetto.

In quell'occasione [OSCURATO:PERSONA], dopo avere offerto i Ray-Ban all'amico, parla telefonicamente con [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli un orologio Citizen da dare a Milia, questi, tuttavia, insiste per ottenere un Rolex, sicché [OSCURATO:PERSONA] era indotto a spiegargli che, nonostante ne avesse quattro, non poteva cederglieli poiché avevano una matricola, e quindi un proprietario identificabile, sicché era meglio aspettare.

Da quest'ultima circostanza sia il primo che il secondo giudice ricavano la conoscenza della provenienza illecita degli oggetti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], che non svolgeva commerci con merce lecitamente acquistata.

8. A fronte di siffatta ricostruzione, con cui si chiariscono i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e gli indici della consapevolezza in capo al primo della provenienza illecita degli oggetti commerciati dal secondo, non può assumere rilievo la circostanza che l'affettatrice non figurasse nell'elenco dei beni sottratti alle persone offese, non essendo necessario che il singolo bene derivi da uno dei furti accertati, ma solo che esso derivi da un delitto.

D'altro canto, né l'affettatrice, né l'orologio Rolex vengono indicati nel capo di imputazione che si riferisce unicamente agli occhiali Ray-Ban.

Il riferimento all'orologio ed all'elettrodomestico viene introdotto dalla Corte solo come elemento di prova da cui derivare la coscienza della provenienza illecita degli occhiali.

9. Il secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non essendo stato formulato nei medesimi termini con l'appello.

Con il gravame avverso la sentenza di primo grado, infatti, il ricorrente si è limitato a chiedere una riduzione della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

10. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in complessivi euro 3.600,00, oltre ad accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Condanna, altresì, lo Sgro alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso il 28 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SGRO' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2019 la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con cui la medesima, [OSCURATO:PERSONA] e Miliorsoncati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e segnatamente: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi associati con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio [capo 10)]; [OSCURATO:PERSONA], del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 5), 61 nn. 5) e 7), per essersi, in concorso con altri, introdotto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ivi impossessandosi, al fine di trarne profitto di una cassaforte, della somma in contanti di euro quattromila, di svariati monili d'oro, di oggetti di argenteria, di tre televisori, di un robot da cucina, nonché di due autovetture e di altri svariati beni [capo 6)]; [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 5), 61 nn. 5) e 7) per essersi, in concorso con altri, introdotto nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ivi impossessandosi, al fine di trarne profitto di due tablet, un telefono cellulare, sei supporti USB, un paio di occhiali marca [OSCURATO:PERSONA], un orologio Citizen, un anello d'oro con perla centrale[capo 6)]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 5), 61 nn. 5) e 7) per essersi, in concorso con altri, introdotto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ivi impossessandosi, al fine di trarne profitto di monili d'oro e gioielli, di tre portafogli contenenti carte di credito e documenti di identità, un telefono cellulare di un robot da cucina e di altri svariati beni [capo 8]; [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere, al fine di procurarsi profitto ricevuto un paio di occhiali marca [OSCURATO:PERSONA], oggetto del furto commesso ai danni della famiglia Napoli-Alleruzzo. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione. Deduce che il giudice di seconda cura non dà adeguata giustificazione della pena inflitta, limitandosi a definirla congrua in relazione alla gravità dei fatti, alla capacità a delinquere dimostrata dall'interessato ed ai suoi precedenti penali. Sottolinea che la decisione di primo grado è affetta dallo stesso vizio e che la determinazione concreta della pena in anni sei e mesi sei di reclusione è formulata in modo tale che non consente di comprendere se essa sia comprensiva delle aggravanti contestate, non facendovi espressa menzione, pur menzionando la gravità del danno arrecato e l'entità del bottino, così apparentemente riferendosi all'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 7) cod. pen.. L'assenza di motivazione sulla grave pena inflitta coinvolge, altresì, il calcolo della sanzione per i reati posti in continuazione, implicante l'aggravio consistente per i reati di cui ai capi 6) ed 8) che conduce alla pena finale di anni nove di reclusione. 4. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] fa valere la falsa applicazione dell'art.416 cod. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale nel motivare l'appartenenza dell'imputato alla contestata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti si limita a farla derivare dalla reiterazione dei furti, ricavando la sussistenza del sodalizio da un episodio relativo ad altri due coimputati dimostrante la loro cooperazione nel sottrarsi alle indagini in occasione della scoperta di microspie di sorveglianza, senza approfondire la permanenza del vincolo associativo, l'esistenza di una struttura organizzata idonea alla realizzazione di obiettivi criminosi, né l'elemento soggettivo del dolo, nella forma specifica, così finendo per confondere il reato associativo con il concorso di persone in plurimi delitti, in continuazione fra loro. 5. Con un unico motivo, articolato in più profili, [OSCURATO:PERSONA] si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e qualificazione dell'addebito ai sensi dell'art. 648 cod. pen.. Assume l'assenza della prova sulla circostanza che gli occhiali e l'affettatrice ritrovata nella sua abitazione, oggetti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] fossero di provenienza delittuosa, in particolare osservando che l'elettrodomestico non figura fra gli oggetti sottratti in occasione dei furti. Rileva che alla difesa non è stato consentito di provare che l'orologio Rolex in possesso dell'imputato fosse di sua proprietà e lecitamente acquistato, essendo il numero di matricola, che si assume abrasa, posto al suo interno, come ripetutamente spiegato dall'interessato. 6. Gli imputati concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. 7. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso vanno affrontati nel loro ordine logico, anteponendo quelli relativi alla penale responsabilità degli imputati ed alla qualificazione dei reati ascritti. 2. Il secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3. Come chiarito da questa Corte in plurime occasioni "L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (ex multis Sez. 5 -, Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 274442; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Rv. 258009). 4. Nondimeno, se è vero che la partecipazione ad una pluralità di delitti non comporta di per sé la condotta del reato associativo, poiché quest'ultimo è reato di mera condotta, consistente nella costituzione di un sodalizio orientato alla realizzazione di un programma criminoso e nella dimostrata disponibilità dei singoli al perseguimento del fine comune, è altrettanto vero che ciò non significa che la commissione di una molteplicità di reati fine non possa costituire elemento sintomatico della disponibilità, intesa come appartenenza associativa, alla realizzazione del programma, quando ciò riveli che il soggetto riveste un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione e quando alla commissione dei c.d. reati fine si aggiunga la prova di contatti con gli altri sodali o anche solo con uno di questi nella consapevolezza della pluralità dei partecipanti, che dimostri l'adesione al programma ed il contributo al suo sviluppo. 5. La motivazione- benché si richiami largamente alla decisione di primo grado- chiarisce quali sono gli indici da cui ricava la sussistenza della fattispecie associativa e non si limita affatto, come sostenuto, a riflettere la condotta associativa dal concorso in una pluralità di condotte costituenti lo scopo del sodalizio, ma sottende alla decisione il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo" (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 - dep. 14/02/2017, Bandera e altri, Rv. 269150, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ), indipendentemente dagli scopi dei singoli. Così, la Corte mette in evidenza che il programma criminale e la stabilità dell'organizzazione sono desumibili non solo dalla reiterazione di delitti contro il patrimonio, ma anche: dalla costante disponibilità degli imputati (ivi compresi quelli separatamente giudicati) ad intervenire nel compimento delle azioni delittuose man mano che venivano organizzate, anche quando esse erano già iniziate, ciò dimostrando la continuativa disponibilità degli interessati a realizzare il pactum sceleris; dal contatto continuo fra gli associati; dal supporto fornitosi reciprocamente al fine di sottrarsi alle indagini (la Corte riporta un episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente tenta di avvertire Calderone della presenza di microspie); dalla disponibilità da parte di alcuni dei sodali degli oggetti sottratti nel corso di azioni criminose poste in essere da altri associati. Con riferimento alla figura di Sgrò, inoltre, il giudice del secondo grado mette in evidenza la disponibilità manifestata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Calderone, a partecipare ad una pluralità di delitti dai medesimi organizzati, resa palese dalle intercettazioni, nonché il ritrovamento in suo possesso di oggetti provenienti da delitti cui non aveva partecipato. Circostanze queste ritenute coerentemente rivelatrici dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio criminale. 6. L'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La doglianza avanzata dal ricorrente, con la quale si censura la motivazione per non avere tenuto in considerazione che gli occhiali non sono stati riconosciuti dalle persone offese, cui ne era stato sottratto un paio della stessa marca, nonché per non avere tenuto in considerazione il fatto che l'affettatrice ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] -come ammesso da [OSCURATO:PERSONA]- non figura nell'elenco dei beni oggetto di furto, né l'offerta della prova della proprietà del Rolex rinvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si risolve nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio raccolto, non consentita in sede di legittimità. Né appare evidente il vizio di manifesta illogicità della motivazione. 7. La Corte territoriale, infatti, dà atto non solo che gli occhiali ceduti da [OSCURATO:PERSONA] all'imputato sono identici, per marca e fattura, a quelli sottratti nel corso del furto ai danni della famiglia Napoli-Alleruzzo, ma ricava la conoscenza da parte di Milia della provenienza illecita del bene da una serie di conversazioni captate a bordo dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], contestuali alla consegna dell'oggetto. In quell'occasione [OSCURATO:PERSONA], dopo avere offerto i Ray-Ban all'amico, parla telefonicamente con [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli un orologio Citizen da dare a Milia, questi, tuttavia, insiste per ottenere un Rolex, sicché [OSCURATO:PERSONA] era indotto a spiegargli che, nonostante ne avesse quattro, non poteva cederglieli poiché avevano una matricola, e quindi un proprietario identificabile, sicché era meglio aspettare. Da quest'ultima circostanza sia il primo che il secondo giudice ricavano la conoscenza della provenienza illecita degli oggetti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], che non svolgeva commerci con merce lecitamente acquistata. 8. A fronte di siffatta ricostruzione, con cui si chiariscono i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e gli indici della consapevolezza in capo al primo della provenienza illecita degli oggetti commerciati dal secondo, non può assumere rilievo la circostanza che l'affettatrice non figurasse nell'elenco dei beni sottratti alle persone offese, non essendo necessario che il singolo bene derivi da uno dei furti accertati, ma solo che esso derivi da un delitto. D'altro canto, né l'affettatrice, né l'orologio Rolex vengono indicati nel capo di imputazione che si riferisce unicamente agli occhiali Ray-Ban. Il riferimento all'orologio ed all'elettrodomestico viene introdotto dalla Corte solo come elemento di prova da cui derivare la coscienza della provenienza illecita degli occhiali. 9. Il secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non essendo stato formulato nei medesimi termini con l'appello. Con il gravame avverso la sentenza di primo grado, infatti, il ricorrente si è limitato a chiedere una riduzione della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 10. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in complessivi euro 3.600,00, oltre ad accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, lo Sgro alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 28 ottobr
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