CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 37389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG R.;Cc-9.)-e—ot C—C-[OSCURATO:PERSONA] >0 rit -e r e G3r2,~70 b2 Ì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha accolto il reclamo introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], dichiarando compensato il credito risarcitorio ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] per detenzione inumana con la pena pecuniaria della multa (pari ad euro 30.000) in esecuzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa evidenzia l'avvenuta produzione, innanzi al Tribunale, di un provvedimento del PM del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2023 con cui la pena pecuniaria - considerata a fini di compensazione - era stata già dichiarata interamente espiata. La decisione avrebbe dunque operato una compensazione del credito del detenuto con una pena inesistente. 3. Il ricorso è fondato. La compensazione non poteva avere luogo in ragione dell'avvenuta espiazione - in ragione di un ragguaglio con pena detentiva espiata in eccesso - della pena pecuniaria. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]