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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32644/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9jxtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e(d-----Q-V-12-cs Atzezek, InAw • udit9Atifgísore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma , in sede di appello, ha riformato il provvedimento col quale il Gip aveva respinto l'istanza di revoca ) presentata dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] del sequestro preventivo in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta, oltre che del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il Tribunale ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, del 100% del capitale sociale e dell'intero compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA].

1. Avverso l'ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo la violazione dell'alt 178/1 , 127 e 322 bis cpp, sostenendo di non aver ricevuto avviso per l'udienza di riesame e di essere venuto a conoscenza solo di fatto dell'esito della stessa.

A parere del ricorrente sarebbe violato il diritto di difesa derivandone una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Ha presentato memoria la difesa della curatela fallimentare, sostenendo che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento prima dell'apposizione del vincolo reale, l'imputato non avrebbe interesse alla restituzione dei beni sequestrati, essendo il curatore unico soggetto legittimato a gestire il patrimonio del fallito a seguito della declaratoria di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre premettere in fatto - per quanto ora in rilievo - che il sequestro preventivo di cui si discute ha avuto ad oggetto i beni immobili della [OSCURATO:SOCIETA] conferiti alla [OSCURATO:SOCIETA] e delle quote sociali di quest'ultima,società partecipata al 100% dalla fallita, con operazione considerata finalizzata ad evasione fiscale e distrattiva del patrimonio della fallita società Como.

Il sequestro è avvenuto in forma diretta ed è intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, ragion per cui il curatore nella sua istanza , respinta dal Gip , ha sostenuto , citando giurisprudenza di questa Corte sul punto, che la sentenza dichiarativa del fallimento impedisce l'esecuzione in via diretta sui beni della società che aveva realizzato il profitto del reato tributario; infatti, il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento ed il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio da parte della fallita.

1.1. Emerge ancora dal provvedimento per cui è ricorso che il curatore aveva già esperito azione legale in sede civile per la declaratoria di inefficacia del negozio di trasferimento dei beni immobili della fallita e delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], con esito positivo ed effetto ripristinatorio della proprietà dei beni in capo al fallimento [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore; per altro verso si è così determinato il venir meno dei presupposti della confisca ex art 12 bis Divo 74/2000, in quanto attualmente appartenenti a persona estranea al reato.

Risulta, altresì, dal provvedimento che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato per giusta causa come amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] e la gestione della società affidata ad un amministratore giudiziario. 2.Tanto premesso in fatto occorre ricordare e ribadire i principi - che il Collegio condivide - già più volte affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali in tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e l'attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. (Sez. 3 , Sentenza n. 47299 del 16/11/2021 Cc. (dep. 30/12/2021 ) Rv. 282618.

La pronunzia è coerente con l'insegnamento derivante dalla sentenza (Sez.

U , Sentenza n. 45936 del 26/09/2019 Cc. (dep. 13/11/2019 ) Rv. 277257 secondo la quale è il curatore fallimentare il soggetto legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.

In motivazione è stato precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento - come nella fattispecie ora al vaglio - giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall.

In una fattispecie relativa a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in sostanza sovrapponibile alla presente. 3.Applicando tali principi al caso ora in esame va osservato che il ricorrente, spossessato dei beni a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], di cui era amministratore unico, già prima del provvedimento di sequestro preventivo non ha, quindi, diritto alla restituzione degli stessi, essendo la gestione trasferita al curatore fallimentare e, per quanto riguarda le quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA], all'amministratore giudiziario.

Né con l'attuale impugnazione la difesa ha rappresentato un interesse specifico alla partecipazione all'udienza del Tribunale, relativamente alla quale ha lamentato l'omesso avviso e la violazione delle sue prerogative, rimanendo silente rispetto ad eventuali ragioni che avrebbe potuto addurre per la restituzione di alcuni beni o per contrastare l'appello presentato dalla curatela ed accolto o, in z precedenza, l'istanza di revoca del sequestro(v.R nr.

"1-1- 5 234-935:39 Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ss r'a Vessichelli CORTE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9jxtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e(d-----Q-V-12-cs Atzezek, InAw • udit9Atifgísore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma , in sede di appello, ha riformato il provvedimento col quale il Gip aveva respinto l'istanza di revoca ) presentata dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] del sequestro preventivo in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta, oltre che del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il Tribunale ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, del 100% del capitale sociale e dell'intero compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. 1. Avverso l'ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo la violazione dell'alt 178/1 , 127 e 322 bis cpp, sostenendo di non aver ricevuto avviso per l'udienza di riesame e di essere venuto a conoscenza solo di fatto dell'esito della stessa. A parere del ricorrente sarebbe violato il diritto di difesa derivandone una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ha presentato memoria la difesa della curatela fallimentare, sostenendo che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento prima dell'apposizione del vincolo reale, l'imputato non avrebbe interesse alla restituzione dei beni sequestrati, essendo il curatore unico soggetto legittimato a gestire il patrimonio del fallito a seguito della declaratoria di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere in fatto - per quanto ora in rilievo - che il sequestro preventivo di cui si discute ha avuto ad oggetto i beni immobili della [OSCURATO:SOCIETA] conferiti alla [OSCURATO:SOCIETA] e delle quote sociali di quest'ultima,società partecipata al 100% dalla fallita, con operazione considerata finalizzata ad evasione fiscale e distrattiva del patrimonio della fallita società Como. Il sequestro è avvenuto in forma diretta ed è intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, ragion per cui il curatore nella sua istanza , respinta dal Gip , ha sostenuto , citando giurisprudenza di questa Corte sul punto, che la sentenza dichiarativa del fallimento impedisce l'esecuzione in via diretta sui beni della società che aveva realizzato il profitto del reato tributario; infatti, il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento ed il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio da parte della fallita. 1.1. Emerge ancora dal provvedimento per cui è ricorso che il curatore aveva già esperito azione legale in sede civile per la declaratoria di inefficacia del negozio di trasferimento dei beni immobili della fallita e delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], con esito positivo ed effetto ripristinatorio della proprietà dei beni in capo al fallimento [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore; per altro verso si è così determinato il venir meno dei presupposti della confisca ex art 12 bis Divo 74/2000, in quanto attualmente appartenenti a persona estranea al reato. Risulta, altresì, dal provvedimento che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato per giusta causa come amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] e la gestione della società affidata ad un amministratore giudiziario. 2.Tanto premesso in fatto occorre ricordare e ribadire i principi - che il Collegio condivide - già più volte affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali in tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e l'attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. (Sez. 3 , Sentenza n. 47299 del 16/11/2021 Cc. (dep. 30/12/2021 ) Rv. 282618. La pronunzia è coerente con l'insegnamento derivante dalla sentenza (Sez. U , Sentenza n. 45936 del 26/09/2019 Cc. (dep. 13/11/2019 ) Rv. 277257 secondo la quale è il curatore fallimentare il soggetto legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. In motivazione è stato precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento - come nella fattispecie ora al vaglio - giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall. In una fattispecie relativa a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in sostanza sovrapponibile alla presente. 3.Applicando tali principi al caso ora in esame va osservato che il ricorrente, spossessato dei beni a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], di cui era amministratore unico, già prima del provvedimento di sequestro preventivo non ha, quindi, diritto alla restituzione degli stessi, essendo la gestione trasferita al curatore fallimentare e, per quanto riguarda le quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA], all'amministratore giudiziario. Né con l'attuale impugnazione la difesa ha rappresentato un interesse specifico alla partecipazione all'udienza del Tribunale, relativamente alla quale ha lamentato l'omesso avviso e la violazione delle sue prerogative, rimanendo silente rispetto ad eventuali ragioni che avrebbe potuto addurre per la restituzione di alcuni beni o per contrastare l'appello presentato dalla curatela ed accolto o, in z precedenza, l'istanza di revoca del sequestro(v.R nr. "1-1- 5 234-935:39 Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ss r'a Vessichelli CORTE D
Decreto Cassazione n. 32644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris