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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31464/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5628/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, all'esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. - e il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, in particolare, quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorrente non contrasta specificamente il giudizio circa l'abitualità, legato ai plurimi e anche specifici precedenti penali a suo carico; Considerato che i motivi sul giudizio di comparazione, sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio sono del tutto disancorati dalle argomentazioni della Corte di appello; Considerato, quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., che la doglianza fa leva su una serie di parametri inconferenti e, quanto al valore della bicicletta, oppone la propria all'opinione della Corte di appello che, in termini non manifestamente illogici, ha reputato non irrisorio il valore di 150 euro del bene sottratto; tale esegesi si pone in linea con quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5628/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, all'esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. - e il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, in particolare, quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorrente non contrasta specificamente il giudizio circa l'abitualità, legato ai plurimi e anche specifici precedenti penali a suo carico; Considerato che i motivi sul giudizio di comparazione, sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio sono del tutto disancorati dalle argomentazioni della Corte di appello; Considerato, quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., che la doglianza fa leva su una serie di parametri inconferenti e, quanto al valore della bicicletta, oppone la propria all'opinione della Corte di appello che, in termini non manifestamente illogici, ha reputato non irrisorio il valore di 150 euro del bene sottratto; tale esegesi si pone in linea con quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il
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