Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00528/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el-re-Wconcluso dri-~ Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania del 17 dicembre 2019, con la quale sono stati condannati ciascuno alla pena di euro 5.000,00, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, TU.IMM), per il fatto di essersi trattenuti sul territorio dello Stato (in Catania) senza il permesso di soggiorno, il 14 gennaio 2019.

2. I ricorrenti articolano tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, lamentano erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 10-bis TU.IMM perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, non vi era prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Gli imputati, infatti, cittadini albanesi, avevano la possibilità di permanere novanta giorni nell'arco di sei mesi all'interno del territorio dello Stato, come previsto dalla normativa comunitaria (Regolamento C.E. 593/2001 e Regolamento U.E. 1091/2010).

Per tale ragione, la condotta accertata dal giudice di merito non poteva costituire perfezionamento del reato in oggetto, in quanto né il fare ingresso nel territorio dello Stato né il trattenersi in tale Stato era condotta vietata agli imputati.

Nel ricorso si evidenzia che, dallo studio degli atti del fascicolo del giudice di merito, l'unica condotta irregolare che si poteva ritenere commessa dagli imputati era costituita dalla violazione dell'art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68, perché gli imputati non avrebbero dichiarato la propria presenza al Questore della provincia in cui si trovavano, non contestata dal pubblico ministero (condotta che, in ogni caso, avrebbe determinato una sanzione amministrativa e non una sanzione penale).

2.2. Con il secondo motivo, lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe fornito una motivazione del tutto apparente in ordine alla responsabilità degli imputati.

2.3. Con il terzo motivo, denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Giudice di pace, pur concedendo le attenuanti generiche, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla misura della pena, non avendo applicato il minimo edittale previsto dalla specifica norma incriminatrice.2.4.

Da ultimo, i ricorrenti presentano una memoria insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata, perché priva di adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che la motivazione del provvedimento impugnato sia inadeguata e meramente apparente; manca un riferimento specifico al fatto descritto dalla relazione di servizio e al verbale di identificazione redatti dalla polizia giudiziaria acquisiti al fascicolo del dibattimento per concorde richiesta delle parti.

In particolare, nessun riferimento specifico sul tempo di arrivo in Italia degli imputati e sulla durata della loro permanenza in Italia viene fatto in sentenza, sicché manca una adeguata risposta alle argomentazioni della difesa sulle situazioni specifiche della vicenda in esame.

Nondimeno, il giudice evince da tali documenti la prova della consumazione del reato contestato, senza argomentare in alcun modo sul relativo contenuto, omettendo così di offrire una sia pur minima valutazione in ordine alle risultanze agli atti.

Il mero richiamo alla documentazione in atti, senza alcuna specificazione quanto al contenuto degli atti e alla inferenza che dal detto contenuto possa conseguentemente trarsi in ordine alla sussistenza del fatto ascritto, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità.

Nel caso in esame, infatti, le doglianze esposte dai ricorrenti e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili dì vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esterna con la necessaria chiarezza i passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

Va ricordato, infatti, che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante.

Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.

Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative, potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti, ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa attribuzione a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere.In tema dì vizio della motivazione della sentenza, infatti, è ravvisabile una motivazione apparente, allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13 ottobre 2015, Santucci, Rv. 265322).

2. La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio al Giudice di pace di Catania (in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania in diversa persona fisica.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el-re-Wconcluso dri-~ Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania del 17 dicembre 2019, con la quale sono stati condannati ciascuno alla pena di euro 5.000,00, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, TU.IMM), per il fatto di essersi trattenuti sul territorio dello Stato (in Catania) senza il permesso di soggiorno, il 14 gennaio 2019. 2. I ricorrenti articolano tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, lamentano erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 10-bis TU.IMM perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, non vi era prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Gli imputati, infatti, cittadini albanesi, avevano la possibilità di permanere novanta giorni nell'arco di sei mesi all'interno del territorio dello Stato, come previsto dalla normativa comunitaria (Regolamento C.E. 593/2001 e Regolamento U.E. 1091/2010). Per tale ragione, la condotta accertata dal giudice di merito non poteva costituire perfezionamento del reato in oggetto, in quanto né il fare ingresso nel territorio dello Stato né il trattenersi in tale Stato era condotta vietata agli imputati. Nel ricorso si evidenzia che, dallo studio degli atti del fascicolo del giudice di merito, l'unica condotta irregolare che si poteva ritenere commessa dagli imputati era costituita dalla violazione dell'art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68, perché gli imputati non avrebbero dichiarato la propria presenza al Questore della provincia in cui si trovavano, non contestata dal pubblico ministero (condotta che, in ogni caso, avrebbe determinato una sanzione amministrativa e non una sanzione penale). 2.2. Con il secondo motivo, lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe fornito una motivazione del tutto apparente in ordine alla responsabilità degli imputati. 2.3. Con il terzo motivo, denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Giudice di pace, pur concedendo le attenuanti generiche, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla misura della pena, non avendo applicato il minimo edittale previsto dalla specifica norma incriminatrice.2.4. Da ultimo, i ricorrenti presentano una memoria insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata, perché priva di adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che la motivazione del provvedimento impugnato sia inadeguata e meramente apparente; manca un riferimento specifico al fatto descritto dalla relazione di servizio e al verbale di identificazione redatti dalla polizia giudiziaria acquisiti al fascicolo del dibattimento per concorde richiesta delle parti. In particolare, nessun riferimento specifico sul tempo di arrivo in Italia degli imputati e sulla durata della loro permanenza in Italia viene fatto in sentenza, sicché manca una adeguata risposta alle argomentazioni della difesa sulle situazioni specifiche della vicenda in esame. Nondimeno, il giudice evince da tali documenti la prova della consumazione del reato contestato, senza argomentare in alcun modo sul relativo contenuto, omettendo così di offrire una sia pur minima valutazione in ordine alle risultanze agli atti. Il mero richiamo alla documentazione in atti, senza alcuna specificazione quanto al contenuto degli atti e alla inferenza che dal detto contenuto possa conseguentemente trarsi in ordine alla sussistenza del fatto ascritto, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità. Nel caso in esame, infatti, le doglianze esposte dai ricorrenti e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili dì vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esterna con la necessaria chiarezza i passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. Va ricordato, infatti, che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante. Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione. Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative, potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti, ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa attribuzione a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere.In tema dì vizio della motivazione della sentenza, infatti, è ravvisabile una motivazione apparente, allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13 ottobre 2015, Santucci, Rv. 265322). 2. La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio al Giudice di pace di Catania (in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania in diversa persona fisica. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] I
Sentenza Cassazione n. 00528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris