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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 01718/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/10/2020 dalla CORTE di APPELLO di TORINO.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per la ricettazione di un'autovettura (riducendo la pena irrogata dal Tribunale in considerazione della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione dell'altro reato ascrittogli), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, non essendo stato considerato che egli ha immediatamente fornito le generalità del proprio dante causa.

Motivi della decisione Il ricorso è fondato.

1. Secondo la conforme valutazione del Tribunale e della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], il soggetto indicato dall'imputato come proprio dante causa, avrebbe fornito nel corso della propria deposizione circostanze "ampiamente verificabili", il che ne renderebbe credibile la dichiarazione di assoluta estraneità ai fatti: egli non conosceva l'imputato e mai aveva posseduto una autovettura modello [OSCURATO:PERSONA] di colore verde (l'autovettura ricettata), non aveva mai svolto attività di idraulico e mai aveva abitato a Torino in via Sabotino, come al contrario riferito dall'imputato (che ne sarebbe stato il garzone, ed avrebbe ricevuto l'autovettura de qua in pagamento di spettanze lavorative): "a fronte di tali univoche ed attendibili circostanze, era onere della difesa - e non del Tribunale - provare l'effettiva falsità della prova dichiarativa resa da Dornetto" (così la Corte di appello a f. 6 della sentenza impugnata).

2. Costituisce sicuramente patrimonio comune del giurista il principio che sulla pubblica accusa incombe l'onere di dimostrare la penale responsabilità dell'imputato, del quale si presume, in difetto di un giudicato irrevocabile di condanna, la non colpevolezza, secondo l'art. 27, comma secondo, Cost., ovvero l'innocenza "fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", secondo l'art. 6, § 2, Conv.

EDU .

L'imputato è, tuttavia, gravato da un onere di allegazione, in virtù del quale è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di elementi a sé favorevoli non emergenti ex actis (così, in riferimento alla disciplina delle cause di giustificazione, Sez.

U, n. 12093 del 14/06/1980, Felloni, Rv. 146696; Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304).

In particolare, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la prova del reato di ricettazione, quanto all'elemento soggettivo, può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179): peraltro, l'imputato non ha l'onere di provare la legittima provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di 2 ---.--- fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di temi di prova dei quale onerare la parte pubblica, oppure in ordine ai quali il giudicante debba esercitare ì poteri officiosi, e che comunque possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione).

2.1. Ciò premesso, a fronte delle specifiche giustificazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza del fatto in ordine alla provenienza della cosa ricevuta, sarebbe stato onere della pubblica accusa dimostrare compiutamente, e dei giudici del merito verificare puntualmente, l'attendibilità del Dornetto; al contrario, i giudici del merito: - non hanno minimamente considerato che il Dornetto era stato indicato come il potenziale ricettatore dell'autovettura de qua, il che imponeva, in rito, sin ab initio la sua audizione con le garanzie di rito (cfr. art. 64 cod. proc. pen.), e, nel merito, l'adozione di speciale cautela nella valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, in ipotesi interessate; - hanno liquidato il momento della verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese dal Dornetto ricorrendo a considerazioni all'evidenza manifestamente illogiche: non si comprende, infatti, come sia possibile accontentarsi di evidenziare che il dichiarante sarebbe attendibile perché avrebbe corredato le proprie dichiarazioni di circostanze "ampiamente verificabili", se poi - come nella specie accaduto - le stesse non siano state in concreto effettivamente verificate; - non hanno fornito alcune spiegazione del motivo per il quale, se effettivamente il Dornetto non conosceva l'imputato, quest'ultimo ne conoscesse nome e cognome, fosse in possesso della sua utenza cellulare ed avesse disponibilità di una autovettura del modello di quella posseduta dalla moglie del Dornetto (ed asseritamente rottamata): di qui, l'ulteriore vizio di mancanza di motivazione su un elemento decisivo ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità.

2.2. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso, 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/10/2020 dalla CORTE di APPELLO di TORINO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per la ricettazione di un'autovettura (riducendo la pena irrogata dal Tribunale in considerazione della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione dell'altro reato ascrittogli), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, non essendo stato considerato che egli ha immediatamente fornito le generalità del proprio dante causa. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. 1. Secondo la conforme valutazione del Tribunale e della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], il soggetto indicato dall'imputato come proprio dante causa, avrebbe fornito nel corso della propria deposizione circostanze "ampiamente verificabili", il che ne renderebbe credibile la dichiarazione di assoluta estraneità ai fatti: egli non conosceva l'imputato e mai aveva posseduto una autovettura modello [OSCURATO:PERSONA] di colore verde (l'autovettura ricettata), non aveva mai svolto attività di idraulico e mai aveva abitato a Torino in via Sabotino, come al contrario riferito dall'imputato (che ne sarebbe stato il garzone, ed avrebbe ricevuto l'autovettura de qua in pagamento di spettanze lavorative): "a fronte di tali univoche ed attendibili circostanze, era onere della difesa - e non del Tribunale - provare l'effettiva falsità della prova dichiarativa resa da Dornetto" (così la Corte di appello a f. 6 della sentenza impugnata). 2. Costituisce sicuramente patrimonio comune del giurista il principio che sulla pubblica accusa incombe l'onere di dimostrare la penale responsabilità dell'imputato, del quale si presume, in difetto di un giudicato irrevocabile di condanna, la non colpevolezza, secondo l'art. 27, comma secondo, Cost., ovvero l'innocenza "fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", secondo l'art. 6, § 2, Conv. EDU . L'imputato è, tuttavia, gravato da un onere di allegazione, in virtù del quale è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di elementi a sé favorevoli non emergenti ex actis (così, in riferimento alla disciplina delle cause di giustificazione, Sez. U, n. 12093 del 14/06/1980, Felloni, Rv. 146696; Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304). In particolare, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la prova del reato di ricettazione, quanto all'elemento soggettivo, può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179): peraltro, l'imputato non ha l'onere di provare la legittima provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di 2 ---.--- fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di temi di prova dei quale onerare la parte pubblica, oppure in ordine ai quali il giudicante debba esercitare ì poteri officiosi, e che comunque possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). 2.1. Ciò premesso, a fronte delle specifiche giustificazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza del fatto in ordine alla provenienza della cosa ricevuta, sarebbe stato onere della pubblica accusa dimostrare compiutamente, e dei giudici del merito verificare puntualmente, l'attendibilità del Dornetto; al contrario, i giudici del merito: - non hanno minimamente considerato che il Dornetto era stato indicato come il potenziale ricettatore dell'autovettura de qua, il che imponeva, in rito, sin ab initio la sua audizione con le garanzie di rito (cfr. art. 64 cod. proc. pen.), e, nel merito, l'adozione di speciale cautela nella valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, in ipotesi interessate; - hanno liquidato il momento della verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese dal Dornetto ricorrendo a considerazioni all'evidenza manifestamente illogiche: non si comprende, infatti, come sia possibile accontentarsi di evidenziare che il dichiarante sarebbe attendibile perché avrebbe corredato le proprie dichiarazioni di circostanze "ampiamente verificabili", se poi - come nella specie accaduto - le stesse non siano state in concreto effettivamente verificate; - non hanno fornito alcune spiegazione del motivo per il quale, se effettivamente il Dornetto non conosceva l'imputato, quest'ultimo ne conoscesse nome e cognome, fosse in possesso della sua utenza cellulare ed avesse disponibilità di una autovettura del modello di quella posseduta dalla moglie del Dornetto (ed asseritamente rottamata): di qui, l'ulteriore vizio di mancanza di motivazione su un elemento decisivo ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità. 2.2. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso, 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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