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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18300/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 87-44984/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perché proposto da difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cuneo) non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 comma 1 cod. proc. pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017.

2. I motivi di ricorso sarebbero comunque inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto cori le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto accertamento del fatto e valutazione obiettiva della prova dichiarativa.

Così da rendere il ricorso un inammissibile secondo gravame di merito.

2.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alle ipotesi descritte in imputazione, sulla base di elementi dichiarativi e documentali, apprezzando in particolare il ruolo essenziale svolto dall'imputato ricorrete nella vicenda fraudolenta.

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ) nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. 87-44984/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],et i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 87-44984/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perché proposto da difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cuneo) non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 comma 1 cod. proc. pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. 2. I motivi di ricorso sarebbero comunque inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto cori le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto accertamento del fatto e valutazione obiettiva della prova dichiarativa. Così da rendere il ricorso un inammissibile secondo gravame di merito. 2.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alle ipotesi descritte in imputazione, sulla base di elementi dichiarativi e documentali, apprezzando in particolare il ruolo essenziale svolto dall'imputato ricorrete nella vicenda fraudolenta. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ) nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. 87-44984/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],et i [OSCURATO:PERSONA]
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