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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15502/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 727 cod. pen.

Fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2022.

Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con mere doglianze di fatto, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, nel ritenere configurabile la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. (a fronte del più grave delitto ex art. 544 ter cod. pen. originariamente contestato), ha valorizzato gli esiti dei sopralluoghi svolti tra il maggio e l'ottobre 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'ASL di Ravenna presso l'abitazione del ricorrente, dove sono stati rinvenuti otto cani detenuti colposamente in spazi inadeguati e in condizioni di profonda incuria e di malnutrizione (cfr. pag. 2, 3, 4 e 5 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 727 cod. pen. Fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2022. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con mere doglianze di fatto, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, nel ritenere configurabile la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. (a fronte del più grave delitto ex art. 544 ter cod. pen. originariamente contestato), ha valorizzato gli esiti dei sopralluoghi svolti tra il maggio e l'ottobre 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'ASL di Ravenna presso l'abitazione del ricorrente, dove sono stati rinvenuti otto cani detenuti colposamente in spazi inadeguati e in condizioni di profonda incuria e di malnutrizione (cfr. pag. 2, 3, 4 e 5 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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