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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43142/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 46)1 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione dall'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354 e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo; con cui in particolare ci si duole del mancato approfondimento della causa di rigetto della liberazione anticipata in relazione ad un semestre (violazione degli arresti domiciliari e del relativo divieto di comunicazione attraverso la presenza nell'abitazione di Sgroi di colei che successivamente sarebbe stata autorizzata a convivere col medesimo) - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata.

In essa si evidenzia che Sgroi riceveva in casa la donna con cui aveva iniziato un rapporto sentimentale, prima dell'autorizzazione giudiziaria in tal senso, contravvenendo al divieto di comunicazione e ponendo in essere una condotta che, seppure occasionale, è tuttavia grave, disfunzionale e significativa, quantomeno nel semestre in cui si colloca, di scarsa adesione alla finalità rieducativa della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 46)1 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione dall'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo; con cui in particolare ci si duole del mancato approfondimento della causa di rigetto della liberazione anticipata in relazione ad un semestre (violazione degli arresti domiciliari e del relativo divieto di comunicazione attraverso la presenza nell'abitazione di Sgroi di colei che successivamente sarebbe stata autorizzata a convivere col medesimo) - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa si evidenzia che Sgroi riceveva in casa la donna con cui aveva iniziato un rapporto sentimentale, prima dell'autorizzazione giudiziaria in tal senso, contravvenendo al divieto di comunicazione e ponendo in essere una condotta che, seppure occasionale, è tuttavia grave, disfunzionale e significativa, quantomeno nel semestre in cui si colloca, di scarsa adesione alla finalità rieducativa della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 43142/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris