CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 33084/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36832-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 1114/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 50/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria e cartelle esattoriali ad essa sottese; il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica del ricorso, in questa sede depositato, alla parte chiamata direttamente a contraddire all’impugnazione, che nel caso in esame era l’agente della riscossione, vittorioso in secondo grado, e non il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale risulta invece erroneamente notificato il ricorso in questione; 2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.11.2022. [OSCURATO:PERSONA]