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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27976/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ustit/o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c_ht(ha concluso chiedendo usljtó il difensore `'/U ir71 II .44/ì..›-To i ( t • • 7- ce I ,(2t,u n JL,Q s [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata - emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte per motivo procedurale - la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Lanciano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale relativo alla sottrazione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] SRL, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 216, n. 2, legge fall. in relazione agli artt. 27 Cost., 40 cod. pen., 217, n. 5 comma 2 I.f..

Dalla documentazione acquisita dal curatore fallimentare, e successivamente prodotta dal P.M., e dalla stessa narrativa contenuta nella sentenza del Tribunale di Lanciano ,risulta in modo chiaro ed inequivoco che la [OSCURATO:PERSONA] SRL cessava ogni attività il 27 settembre 2009 (come da relativa annotazione a margine dei pubblici registri).

Pitassi ha assunto la carica di amministratore formale soltanto in data 27 Aprile 2010, cioè quando la società aveva già cessato ogni attività, rimanendo inattiva fino alla dichiarazione di fallimento.

La condotta sarebbe al più qualificabile come bancarotta semplice , non rilevando che tutta la documentazione contabile sarebbe stata consegnata al ricorrente.

Egli in ogni caso è diventato amministratore solo formale della società avendo continuato l'amministratore di / fatto, [OSCURATO:PERSONA], ad occuparsi in maniera esclusiva della società, procedendo tra l'altro alla vendita dai beni societari.

Sicché il ricorrente divenuto amministratore in senso solo formale della società in un'epoca successiva a quella in cui la stessa aveva cessato ogni attività, con la sua condotta non ha potuto né voluto aggiungere alcunché alla bancarotta fraudolenta documentale già interamente condotta a termine dal precedente amministratore.

2.2. Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen.

In sede di gravame il ricorrente aveva già tempestivamente lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante in argomento in relazione al contestato art. 110 c.p.; si era in particolare evidenziato che i testi avevano espressamente riconosciuto che il Pitassi non aveva ottenuto alcun beneficio economico dai fatti di cui all'imputazione, che era subentrato nella formale amministrazione della società quando quest'ultima era già cessata; che anche dopo aver acquisito la qualità di amministratore formale, di fatto, l'amministrazione continuava ad essere esercitata da [OSCURATO:PERSONA], come confermato dal fatto che è stato riconosciuto solo quest'ultimo autore del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale rispetto a fatti avvenuti in costanza 2 i di formale amministrazione del Pitassi.

La Corte territoriale non ha proceduto ad operare alcuno scrutinio al riguardo ai fini della verifica della sussistenza o meno del requisito della minima importanza rispetto al ruolo svolto dal ricorrente. 2.3.Col terzo motivo deduce vizio argomentativo e violazione dì legge in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La giustificazione addotta dalla Corte territoriale, secondo cui sarebbe stata comunque inflitta la pena minima edittale, non esclude affatto, come lascia intendere la Corte territoriale, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riconoscibili nel caso di specie in considerazione della cessazione dell'attività della società in epoca antecedente al subentro del ricorrente nella carica di amministratore.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile perché aspecifico e a tratti manifestamente infondato.

4.1. La Corte territoriale aveva piuttosto evidenziato che il Pitassi - di là della sua qualifica formale - avevaLlui' avuto in consegna le scritture contabili della società - mai consegnate al curatore - in occasione del suo acquisto di gran parte delle quote societarie, sicché il motivo che tende a riproporre la questione della cessazione dell'attività sociale in epoca antecedente al subentro del ricorrente /è del tutto fuori fuoco rispetto alla ricostruzione svolta dal giudice di appello, né a ben vedere essa dà di per sé ragione della mancata consegna delle scritture.

Né potrebbe di per sé rilevare la veste di amministratore formale ai fini della richiesta riqualificazione del fatto come bancarotta semplice (versandosi tra l'altro in , i caso di omessa consegna e non di omessa tenuta delle scritture contabili). 4.2.Anche in relazione alla questione della marginalità del ruolo, la corte territoriale aveva già fornito risposta esauriente, evidenziando come la condotta della omessa consegna, e quindi della sottrazione delle scritture contabili, fosse da imputare proprio al Pitassi con la conseguenza che non si potesse ritagliare nei confronti dello stesso un ruolo marginale (anche a prescindere dal preciso riparto degli interessi sottesi - risultando peraltro il Pitassi - è il caso di aggiungere - comunque anche intestatario di quote societari). 4.3.Quanto alle attenuanti generiche - non richieste in appello - è solo il caso di evidenziare che la corte territoriale,,/lel ravvisare la congruità della pena inflitta, individuata in quella minima edittale di tre anni, ha comunque evidenziato come non fossero emersi elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento di tali attenuanti.

Sicché il motivo si appalesa al riguardo manifestamente infondato avuto riguardo sul punto alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (tra tante, Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ustit/o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c_ht(ha concluso chiedendo usljtó il difensore `'/U ir71 II .44/ì..›-To i ( t • • 7- ce I ,(2t,u n JL,Q s [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata - emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte per motivo procedurale - la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Lanciano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale relativo alla sottrazione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] SRL, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 216, n. 2, legge fall. in relazione agli artt. 27 Cost., 40 cod. pen., 217, n. 5 comma 2 I.f.. Dalla documentazione acquisita dal curatore fallimentare, e successivamente prodotta dal P.M., e dalla stessa narrativa contenuta nella sentenza del Tribunale di Lanciano ,risulta in modo chiaro ed inequivoco che la [OSCURATO:PERSONA] SRL cessava ogni attività il 27 settembre 2009 (come da relativa annotazione a margine dei pubblici registri). Pitassi ha assunto la carica di amministratore formale soltanto in data 27 Aprile 2010, cioè quando la società aveva già cessato ogni attività, rimanendo inattiva fino alla dichiarazione di fallimento. La condotta sarebbe al più qualificabile come bancarotta semplice , non rilevando che tutta la documentazione contabile sarebbe stata consegnata al ricorrente. Egli in ogni caso è diventato amministratore solo formale della società avendo continuato l'amministratore di / fatto, [OSCURATO:PERSONA], ad occuparsi in maniera esclusiva della società, procedendo tra l'altro alla vendita dai beni societari. Sicché il ricorrente divenuto amministratore in senso solo formale della società in un'epoca successiva a quella in cui la stessa aveva cessato ogni attività, con la sua condotta non ha potuto né voluto aggiungere alcunché alla bancarotta fraudolenta documentale già interamente condotta a termine dal precedente amministratore. 2.2. Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen. In sede di gravame il ricorrente aveva già tempestivamente lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante in argomento in relazione al contestato art. 110 c.p.; si era in particolare evidenziato che i testi avevano espressamente riconosciuto che il Pitassi non aveva ottenuto alcun beneficio economico dai fatti di cui all'imputazione, che era subentrato nella formale amministrazione della società quando quest'ultima era già cessata; che anche dopo aver acquisito la qualità di amministratore formale, di fatto, l'amministrazione continuava ad essere esercitata da [OSCURATO:PERSONA], come confermato dal fatto che è stato riconosciuto solo quest'ultimo autore del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale rispetto a fatti avvenuti in costanza 2 i di formale amministrazione del Pitassi. La Corte territoriale non ha proceduto ad operare alcuno scrutinio al riguardo ai fini della verifica della sussistenza o meno del requisito della minima importanza rispetto al ruolo svolto dal ricorrente. 2.3.Col terzo motivo deduce vizio argomentativo e violazione dì legge in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La giustificazione addotta dalla Corte territoriale, secondo cui sarebbe stata comunque inflitta la pena minima edittale, non esclude affatto, come lascia intendere la Corte territoriale, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riconoscibili nel caso di specie in considerazione della cessazione dell'attività della società in epoca antecedente al subentro del ricorrente nella carica di amministratore. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile perché aspecifico e a tratti manifestamente infondato. 4.1. La Corte territoriale aveva piuttosto evidenziato che il Pitassi - di là della sua qualifica formale - avevaLlui' avuto in consegna le scritture contabili della società - mai consegnate al curatore - in occasione del suo acquisto di gran parte delle quote societarie, sicché il motivo che tende a riproporre la questione della cessazione dell'attività sociale in epoca antecedente al subentro del ricorrente /è del tutto fuori fuoco rispetto alla ricostruzione svolta dal giudice di appello, né a ben vedere essa dà di per sé ragione della mancata consegna delle scritture. Né potrebbe di per sé rilevare la veste di amministratore formale ai fini della richiesta riqualificazione del fatto come bancarotta semplice (versandosi tra l'altro in , i caso di omessa consegna e non di omessa tenuta delle scritture contabili). 4.2.Anche in relazione alla questione della marginalità del ruolo, la corte territoriale aveva già fornito risposta esauriente, evidenziando come la condotta della omessa consegna, e quindi della sottrazione delle scritture contabili, fosse da imputare proprio al Pitassi con la conseguenza che non si potesse ritagliare nei confronti dello stesso un ruolo marginale (anche a prescindere dal preciso riparto degli interessi sottesi - risultando peraltro il Pitassi - è il caso di aggiungere - comunque anche intestatario di quote societari). 4.3.Quanto alle attenuanti generiche - non richieste in appello - è solo il caso di evidenziare che la corte territoriale,,/lel ravvisare la congruità della pena inflitta, individuata in quella minima edittale di tre anni, ha comunque evidenziato come non fossero emersi elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento di tali attenuanti. Sicché il motivo si appalesa al riguardo manifestamente infondato avuto riguardo sul punto alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (tra tante, Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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