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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09498/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ege t OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nella sentenza impugnata, a pag. 5, vengono specificate le ragioni del diniego: le plurime condanne precedenti per reati contro il patrimonio; la negativa personalità dell'imputato; le modalità della condotta, sintomatiche di una certa inclinazione al delitto.

Il motivo, peraltro, è formulato anche secondo ragioni generiche, dalle quali deriva un'ulteriore causa di inammissibilità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ege t OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella sentenza impugnata, a pag. 5, vengono specificate le ragioni del diniego: le plurime condanne precedenti per reati contro il patrimonio; la negativa personalità dell'imputato; le modalità della condotta, sintomatiche di una certa inclinazione al delitto. Il motivo, peraltro, è formulato anche secondo ragioni generiche, dalle quali deriva un'ulteriore causa di inammissibilità. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris