CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 160/2024 depositatail 16/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10016/2024Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 16125/2026Data pubblicazione 25/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 16.2.2024 la Corte d’Appello di Torino rigettaval’appello interposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] -anche in qualità di titolaredell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- e Vittorio eDegiorgis nonché dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Ivrea di inefficacia ex art. 2901 c.c. neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. dell’atto di cessione della nudaproprietà di immobili stipulato dalla Camerlo in favore del Degiorgis e,successivamente, del contratto di affitto dell’impresa individuale GioielliDegiorgis di [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Camerlo -inproprio e nella qualità-, il Degiorgis e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati damemoria. ricorso articolato in quattro motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inqualità di procuratrice della società [OSCURATO:SOCIETA]In data 17.11.2025 ha proposto atto d’intervento la società Marte SPVs.r.l. -e per essa la società [OSCURATO:SOCIETA].- quale cessionaria del creditovantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]MOTIVI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Parte ricorrente non ha infatti prodotto in atti procura speciale idonea allaproposizione del ricorso per cassazione.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in caso diazione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivoconferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiaridi agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel casoNumero registro generale 10016/2024Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 16125/2026Data pubblicazione 25/05/2026di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggettodiverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi diprocesso diverse da quello per il quale l'atto è speso), l’attività deldifensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivitàprocessuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e,conseguentemente, è ammissibile la condanna de medesimo a pagamentodelle spese del giudizio di cassazione ( v. Cass., 12/11/2024, n. 29209;Cass., 16/11/2021, n. 34638; Cass., 28/5/2019, n. 14474; Cass., n.25/5/2018, n. 13055; Cass., Sez. Un., 0/5/2006, n. 10706 ).Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocatoiscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso percassazione deve essere invero conferita, con specifico riferimento alla fasedi legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.E’ pertanto inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, ilricorso per cassazione come nella specie proposto sulla base di procurarilasciata dal ricorrente al proprio difensore nei precedenti gradi digiudizio, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita conlegittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procurasuccessivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e conspecifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass. n. 13263/2020, Cass.n. 19905/2024, Cass. n. S.U. 2075/2024).Si è dalle Sezioni Unite di questa Corte altresì precisato che l’art. 182, 2°comma, c.p.c. ( nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, L. n.69 del 2009 ), non consente di "sanare" l’inesistenza o la mancanza in attidella procura speciale per il ricorso per cassazione.Tale possibilità è stata invero esclusa anche all’esito dell’ulteriore modificadell’art. 182 c.p.c. introdotta con il d.lgs n. 149 del 2022, in vigore dal 28febbraio 2023.Numero registro generale 10016/2024Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 16125/2026Data pubblicazione 25/05/2026Nel dare atto delle modifiche introdotte dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA], conspecifico riferimento alla procura speciale per ricorrere e resistere nelgiudizio di cassazione anche dopo la riforma del 2022 le Sezioni Unite diquesta Corte già avuto modo di porre in rilievo che l’art. 365 cod. proc.civ., rimasto inalterato dopo l’ultima riforma del processo civile, prevedeche il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito diprocura speciale.Impone due prerequisiti, che il difensore sia iscritto nell’albo speciale dicui al r.d.l. n. 1578/1933 e che sia munito di procura speciale.Il requisito della specialità deve essere letto in relazione all’areacircoscritta della procura alla lite, la quale ultima è indubbiamente specialein sé, ove raffrontata con uno strumento generale.Tuttavia, per il ricorso per cassazione l’espressa specificazione di leggedelinea, per così dire, un’area qualificata di specialità, che rendainequivoca la volontà di colui che rilascia la procura di avere intesoproprio avvocato d’impugnare davanti alla S.C. uno specifico e individuatoprovvedimento giudiziario.Per questa ragione a una tale procura non s’addicono, come si è visto,formule generiche e, comunque, non puntuali, che evocano la difesa in“ogni stato e grado” o attribuiscono poteri e competenze al patrono deltutto estranei al giudizio di cassazione.Quel che serve indefettibilmente è che risulti indicato il provvedimentoavverso il quale si intenda ricorrere, provvedimento che, all’evidenza,deve essere stato pubblicato in epoca anteriore al rilascio della procura.Nello stesso segno s’inserisce il comma terzo dell’art. 125 cod. proc. civ. …rimasto anch’esso inalterato.Numero registro generale 10016/2024Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 16125/2026Data pubblicazione 25/05/2026In questa direzione rafforza il convincimento, sia pure indirettamente, lasentenza Corte Cost. n. 13/2022.9.1 Non solo la riforma del processo civile del 2022 non ha inciso su taliprincipi, essendo rimasto immutato l’art. 365 e l’art. 125, co. 3, cod. proc.civ., ma li ha vieppiù confermati regolando “il procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati”. Il neo introdotto art. 380-bis, dispone, infatti,che la parte destinataria di proposta monocratica di definizione,ravvisandosi inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza delricorso, può chiedere la decisione per il tramite di difensore munito di “unanuova procura speciale”.È necessitato, di conseguenza, concludere che secondo il vecchio, maanche il nuovo regime processuale resta preclusa “sanatoria” afferente aldifetto di procura speciale per il ricorso cassazione: occorrendo che lastessa sia rispettosa del principio di specialità, che ne impone, come si èvisto, certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, non èconfigurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice.Sanatoria incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, laquale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato alcontratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato astare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo diuna data decisione; e, per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n.1578/1933, che limita l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizionisuperiori agli avvocati iscritti nell’apposito albo; disciplina che resterebbeelusa da una sanatoria con effetto “ex tunc” . ( così Cass., Sez. Un.,21/12/2022, n. 37434. V. anche, con riferimento alla procura speciale peril ricorso proposto avanti al CNF, Cass., Sez. Un., 22/12/2025, n. 33571 ).Numero registro generale 10016/2024Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 16125/2026Data pubblicazione 25/05/2026A tale stregua non può pertanto nella specie utilmente invocarsi la vigentedisciplina dell’art. 182 c.p.c., né riconoscersi valenza sanante alla procuraspeciale conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e allegata alla memoria.Deve per altro verso dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa la società [OSCURATO:SOCIETA].- qualecessionaria del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]Come questa Corte ha già avuto modo di affermare,nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativache consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, èinammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato allepregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titoloparticolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve esserericonosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causaod ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione( v. Cass., 1°/3/2022, n. 6774 ).Orbene, nella specie con riferimento al credito de qua la cedente societàBanco [OSCURATO:SOCIETA]. ha nel presente giudizio resistito proponendocontroricorso ( v. Cass. n.16526/2024, Cass.n.5987/2021 ).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa la societàGardant [OSCURATO:PERSONA]-, seguono la soccombenza e vanno poste acarico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che in ipotesi di azione o diimpugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento dellaprocura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nelgiudizio o nella fase di giudizio di che trattasi l'attività del difensore nonriverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui illegale assume esclusivamente la responsabilità (Cass. n. 29209/2024,Cass. n. 14474/2019).Numero registro generale 10016/2024Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 16125/2026Data pubblicazione 25/05/2026A carico del medesimo deve altresì darsi atto della sussistenza deipresupposti dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,essendo il soggetto che "sostanzialmente" ha proposto il ricorso in vecedella Camerlo e del Degiorgis nonché della società [OSCURATO:PERSONA] srl.(cfr. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13055).Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione delle spese del giudizio di cassazione tra il Capello e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa la società [OSCURATO:SOCIETA].-. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara inammissibilel’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàBanco [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa la società [OSCURATO:PERSONA]-.Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il Capello e la societàMarte [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa la società [OSCURATO:SOCIETA].-.Sussistono i presupposti per il versamento ex art. 13 c.1 quater d.p.r.115/2002 per il versamento da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]