CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25620/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PORDENONEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntke le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore tr ,ora Il Procuratore generale, Pier gilnIorosini, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14 novembre 2017 il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Varese a decidere sul procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a tre ipotesi di truffa eseguite a mezzo internet con l'utilizzo di una carta prepagata "PostePay", ai sensi dell'art.640 cod. pen., commesse tra il 25 e il 26 gennaio 2016, evidenziando che i reati si erano perfezionati nel momento in cui il compratore aveva proceduto al versamento sulla carta prepagata e che, pertanto, l'Autorità giudiziaria competente non poteva essere individuata con riferimento al luogo di residenza dell'imputato, ma con riferimento al luogo di residenza della parte offesa del primo reato, Varese. 2. Gli atti venivano trasmessi dal Tribunale di Varese al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 19 settembre 2022 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che la truffa realizzata attraverso la vendita di beni online si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione degli importi e, dunque, nel luogo in cui viene accreditato il bonifico (nel caso di specie, il bonifico risultava diretto su un conto "PostePay" aperto presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel delitto di truffa, infatti, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Tribunale di Napoli, Rv. 277861). Nel caso di specie, il versamento è avvenuto dalla parte offesa nella circoscrizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sicché non si deve aver riguardo alla località di [OSCURATO:PERSONA] in provincia di Pordenone come luogo di apertura del conto associato alla carta [OSCURATO:PERSONA] sulla quale è pervenuta la somma di danaro di 610,00 euro, che costituisce il profitto del reato di cui all'art. 640 cod. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli