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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35597/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30601-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 1391/28/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 30601 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 30601/ 2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 1391/2021 dep. 3.5.2021, che su impugnazione del diniego di rimborso per Irap anno 2008, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sussistere il presupposto impositivo dell'Irap, in quanto gli incarichi professionali di sindaco di società e vice presidente della Banca popolare del contribuente costituiscono sul piano quantitativo una parte considerevole dei redditi del professionista, non escludendo l'esigenza di una organizzazione stabile che risulta provata dagli ingenti costi sostenuti (canoni di locazione, stipendi dipendenti, costo collaboratori, ammortamenti e spese documentate), come "comprovati dalle stesse produzioni e dalla documentazione fiscale" in mancanza di prova "di non aver fatto ricorso per lo svolgimento delle indicate attività della autonoma struttura organizzativa asservita all'esercizio delle proprie altre attività professionali", gravando sul contribuente "l'onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo", secondo la CTR non assolto, sia sulla ripartizione dei compensi con l'attività professionale sia sulla inesistenza della autonoma organizzazione né che utilizzasse strutture di terzi.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. titinolAteSi..

MotrQ, itet-u4.uL, - Considerato che: eon l'unico motivo, ammissibile in quanto con esso si contesta la sentenza impugnata per non avere applicato correttamente la disposizione posta a base della decisione, il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 2 e 3 comma 1 lett.

C) del d.lgs. 447/97, ritenendo che la CTR non abbia correttamente interpretato i presupposti impositivi dell'Irap, ribadendo che le attività di sindaco e amministratore non possono avere rilievo rispetto alle attività derivanti dall'esercizio tipico della professione, trattandosi di attività distinguibili e separabili.

Rilevato che: La causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con le cause vertenti fra le stesse parti, con r.g. 30595/21; r.g. 30600/21; rg 30602.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione quinta tributaria per trattazione congiunta con r.g. 30595/21; r.g. 30600/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30601-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 1391/28/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30601 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 30601/ 2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 1391/2021 dep. 3.5.2021, che su impugnazione del diniego di rimborso per Irap anno 2008, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sussistere il presupposto impositivo dell'Irap, in quanto gli incarichi professionali di sindaco di società e vice presidente della Banca popolare del contribuente costituiscono sul piano quantitativo una parte considerevole dei redditi del professionista, non escludendo l'esigenza di una organizzazione stabile che risulta provata dagli ingenti costi sostenuti (canoni di locazione, stipendi dipendenti, costo collaboratori, ammortamenti e spese documentate), come "comprovati dalle stesse produzioni e dalla documentazione fiscale" in mancanza di prova "di non aver fatto ricorso per lo svolgimento delle indicate attività della autonoma struttura organizzativa asservita all'esercizio delle proprie altre attività professionali", gravando sul contribuente "l'onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo", secondo la CTR non assolto, sia sulla ripartizione dei compensi con l'attività professionale sia sulla inesistenza della autonoma organizzazione né che utilizzasse strutture di terzi. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. titinolAteSi.. MotrQ, itet-u4.uL, - Considerato che: eon l'unico motivo, ammissibile in quanto con esso si contesta la sentenza impugnata per non avere applicato correttamente la disposizione posta a base della decisione, il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 2 e 3 comma 1 lett. C) del d.lgs. 447/97, ritenendo che la CTR non abbia correttamente interpretato i presupposti impositivi dell'Irap, ribadendo che le attività di sindaco e amministratore non possono avere rilievo rispetto alle attività derivanti dall'esercizio tipico della professione, trattandosi di attività distinguibili e separabili. Rilevato che: La causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con le cause vertenti fra le stesse parti, con r.g. 30595/21; r.g. 30600/21; rg 30602. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione quinta tributaria per trattazione congiunta con r.g. 30595/21; r.g. 30600/
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