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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 07617/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Il motivo è infondato.

Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato le modalità dei fatti e la personalità dell'imputato.

La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta ed esente da vizi logico-giuridici, essendo pienamente conforme ai parametri di cui all'art. 218 Cod. strada.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo è infondato. Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato le modalità dei fatti e la personalità dell'imputato. La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta ed esente da vizi logico-giuridici, essendo pienamente conforme ai parametri di cui all'art. 218 Cod. strada. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 07617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris