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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22440/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese alla p.g. in assenza del difensore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto, come evidenziato dalla Corte d'appello, la scelta del giudizio abbreviato ha comportato la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni alla luce del chiaro dettato del comma 6 -bis dell'art. 438 cod. proc. pen., a tenore del quale la richiesta del rito in esame determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, situazione, quest'ultima, certamente non ravvisabile nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese alla p.g. in assenza del difensore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto, come evidenziato dalla Corte d'appello, la scelta del giudizio abbreviato ha comportato la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni alla luce del chiaro dettato del comma 6 -bis dell'art. 438 cod. proc. pen., a tenore del quale la richiesta del rito in esame determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, situazione, quest'ultima, certamente non ravvisabile nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile
Sentenza Cassazione n. 22440/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris