Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11541/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza del 10 dicembre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.495 cod. pen., aggravato ai sensi del secondo comma, n. 2, della citata disposizione, e lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione.

In particolare, al Romeo si contesta di avere, nel corso dell'esame al quale si era sottoposto in qualità di imputato in un processo penale, reso al giudice false dichiarazioni in ordine ai suoi precedenti penali ed ai processi pendenti a suo carico. 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale quale conseguenza dell'erronea interpretazione dei fatti e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

In particolare sostiene che dalla trascrizione dell'esame nel corso del quale egli avrebbe reso false dichiarazioni emerge, per la genericità ed incompletezza delle domande a lui rivolte, la sua buona fede; in ogni caso, egli riteneva che gli effetti delle sentenze di patteggiamento pronunciate a suo carico si fossero integralmente estinti, poiché così gli era stato riferito dal suo precedente difensore, e che quindi egli non fosse tenuto a menzionare dette pronunce.

L'affermazione della sussistenza del dolo era, quindi, effetto del travisamento delle prove, potendo al massimo ravvisarsi la colpa cosciente.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione della legge penale in tema di sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando che i suoi precedenti non consentivano la sua applicazione.

In realtà, egli era stato condannato, con due sentenze di applicazione di pena, a pene detentive che erano state convertite in pene pecuniarie e che, pertanto, non ostavano all'applicazione dell'invocato beneficio.

Inoltre, egli era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma il reato era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen., cosicché tale condanna non era rilevante.

In ogni caso tale pena, cumulata con quella inflitta in primo grado nel presente processo, non superava il limite dei due anni di pena detentiva di cui all'art. 163 cod. pen., cosicché il beneficio ben poteva essere applicato una seconda volta.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

In particolare il giudice avrebbe omesso di considerare l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni ed illogicità, e perché le censure del ricorrente sono sostanzialmente finalizzate ad un riesame del merito del processo, atteso che con tali motivi il ricorrente intende mascherare sotto le forme del vizio di violazione di legge o di quello motivazionale censure dirette a rimettere in discussione l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

Peraltro, il ricorrente neppure si confronta con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base dell'accertamento del dolo, cosicché il motivo risulta anche generico. 2.

Il secondo motivo è fondato.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena affermando che i reati sono ostativi.

In contrario deve osservarsi che l'imputato non risulta essere mai stato condannato a pena detentiva per delitto.

Dal certificato del casellario giudiziale risulta che il Romeo ha riportato quattro condanne ed in un caso è stato condannato a pena pecuniaria ed in due casi a pena detentiva convertita in pena pecuniaria.

Le precedenti condanne alla pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, non sono di per se stesse ostative ai fini della sospensione condizionale della pena (Sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016, Antonazzo, Rv. 267951; Sez. 2, n. 23346 del 03/05/2016, Ndiaye, Rv. 266910; Sez. 3, n. 42903 del 22/10/2009, Faye, Rv. 245272).

Inoltre, il Romeo è stato condannato alla pena di quindici giorni di arresto per una contravvenzione anteriormente commessa, ma anche tale condanna, in quanto relativa ad una contravvenzione, non è di per sé ostativa.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudice ha fissato la pena base in misura pari al minimo edittale per il delitto aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 495 cod. pen. e ha applicato la riduzione per il rito abbreviato.

4. Concludendo, il ricorso deve essere annullato limitatamente al punto relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame sul punto, dovendo valutarsi se in futuro l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 20/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza del 10 dicembre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.495 cod. pen., aggravato ai sensi del secondo comma, n. 2, della citata disposizione, e lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione. In particolare, al Romeo si contesta di avere, nel corso dell'esame al quale si era sottoposto in qualità di imputato in un processo penale, reso al giudice false dichiarazioni in ordine ai suoi precedenti penali ed ai processi pendenti a suo carico. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale quale conseguenza dell'erronea interpretazione dei fatti e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. In particolare sostiene che dalla trascrizione dell'esame nel corso del quale egli avrebbe reso false dichiarazioni emerge, per la genericità ed incompletezza delle domande a lui rivolte, la sua buona fede; in ogni caso, egli riteneva che gli effetti delle sentenze di patteggiamento pronunciate a suo carico si fossero integralmente estinti, poiché così gli era stato riferito dal suo precedente difensore, e che quindi egli non fosse tenuto a menzionare dette pronunce. L'affermazione della sussistenza del dolo era, quindi, effetto del travisamento delle prove, potendo al massimo ravvisarsi la colpa cosciente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione della legge penale in tema di sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando che i suoi precedenti non consentivano la sua applicazione. In realtà, egli era stato condannato, con due sentenze di applicazione di pena, a pene detentive che erano state convertite in pene pecuniarie e che, pertanto, non ostavano all'applicazione dell'invocato beneficio. Inoltre, egli era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma il reato era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen., cosicché tale condanna non era rilevante. In ogni caso tale pena, cumulata con quella inflitta in primo grado nel presente processo, non superava il limite dei due anni di pena detentiva di cui all'art. 163 cod. pen., cosicché il beneficio ben poteva essere applicato una seconda volta. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare il giudice avrebbe omesso di considerare l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni ed illogicità, e perché le censure del ricorrente sono sostanzialmente finalizzate ad un riesame del merito del processo, atteso che con tali motivi il ricorrente intende mascherare sotto le forme del vizio di violazione di legge o di quello motivazionale censure dirette a rimettere in discussione l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità. Peraltro, il ricorrente neppure si confronta con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base dell'accertamento del dolo, cosicché il motivo risulta anche generico. 2. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena affermando che i reati sono ostativi. In contrario deve osservarsi che l'imputato non risulta essere mai stato condannato a pena detentiva per delitto. Dal certificato del casellario giudiziale risulta che il Romeo ha riportato quattro condanne ed in un caso è stato condannato a pena pecuniaria ed in due casi a pena detentiva convertita in pena pecuniaria. Le precedenti condanne alla pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, non sono di per se stesse ostative ai fini della sospensione condizionale della pena (Sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016, Antonazzo, Rv. 267951; Sez. 2, n. 23346 del 03/05/2016, Ndiaye, Rv. 266910; Sez. 3, n. 42903 del 22/10/2009, Faye, Rv. 245272). Inoltre, il Romeo è stato condannato alla pena di quindici giorni di arresto per una contravvenzione anteriormente commessa, ma anche tale condanna, in quanto relativa ad una contravvenzione, non è di per sé ostativa. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudice ha fissato la pena base in misura pari al minimo edittale per il delitto aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 495 cod. pen. e ha applicato la riduzione per il rito abbreviato. 4. Concludendo, il ricorso deve essere annullato limitatamente al punto relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame sul punto, dovendo valutarsi se in futuro l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 20/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris