CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le lamentate violazione di legge ed omessa motivazione rispetto alla conferma della contestata recidiva non sussistono, poiché la Corte di appello di Catania - con argomentazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto il relativo motivo di gravame dando rilievo ai precedenti penali (anche specifici) dell'imputato ed alla commissione dei reati in giudizio nel corso del quinquennio successivo alla consumazione di quelli precedenti, ritenendo che la condotta non era occasionale ed episodica, ma piuttosto indice di una spiccata attitudine del predetto alla violazione delle prescrizioni e la conseguente maggiore gravità delle violazioni di legge da lui commesse; Considerato, quindi, che il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale ai fini della recidiva; Ritenuto che le censure riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche sono del tutto inconferenti, atteso che esse sono state riconosciute in misura equivalente rispetto alla recidiva (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 6 giugno 2