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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21072/2026

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a BOLOTANA il 02/08/1949 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che, dopo avere proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versament P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BOLOTANA il 02/08/1949 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che, dopo avere proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versament P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris