CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24125/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma via Fracassini 18, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito pec; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.897 del 2017 depositata i l 17 marzo 2017 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n. TVS010501759-2013, relativo al periodo di imposta 2007, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente, ai sensi dell’art. 38 comma 4, 5, 6 d . P . R . n. 600 del 1973, a fini I RPEF e addizionali, un reddito imponibile sintetico di euro 112.276,09, in ragione del possesso di sei cavalli da corsa, di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e della quota di 2/9 della proprietà dell’immobile sito a Corato via T.Tasso n. 30. 2. La CTP di Bari con la sentenza n. 1819 del 2015 aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente riconoscendo come valido indice di capacità contributiva, ai fini dell’applicazione del redditometro, solo il possesso dell’autovettura ed escludendo che potessero, in concreto, considerarsi tali, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, la quota di comproprietà di un garage e il possesso di sei cavalli mai adibiti ad attività sportiva e, quindi, non riconducibili alla categoria dei cavalli da corsa prevista dal decreto ministerialeapplicato dall’ufficio. 3. La CTR della Puglia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,con la sentenza n. 897 del 2017 aveva respinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo , ed il contribuente si è difeso depositando controricorso. 5. Successivamente, in data 29.11.2025, il contribuente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis 1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di riunione del presente giudizio, relativo all’impugnazione da parte dell’amministrazione finanziaria della sentenza della CTR n. n. 897 del 2017 , pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2007, a quello pendente, su iniziativa del contribuente, distinto al n. RG 20097/2017, per l’impugnazione della sentenza della CTR n. 122 del 2017, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2006. Non sussistono, infatti, ragioni di economia processuale che possano rendere opportuna la trattazione in unico procedimento dei ricorsi per cassazione proposti a parti invertite, relativi all’impugnazione di sentenze pronunciate con riferimento ad accertamenti relativi ad anni di imposta diversi e fondati su beni indice di consistenza diversa. 2. Con l’unico motivo di ricorso la A genzia delle E ntrate ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.,dal momento che la CTR ha annullato l’accertamento sintetico, effettuato dall’ufficio sulla base dell’applicazione del c.d. redditometro in presenza di indici specifici di capacità contributiva, senza che il contribuente avesse fornito la prova contraria idoneaa giustificare le spese necessarie per mantenere i sei cavalli, l’automobile e l’immobile. In questo modo aveva violato la previsione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 come interpretato dalla Corte secondo cui , in materia di accertamento del reddito effettuato in applicazione del c.d. redditometro, la disponibilità dei beni indice costituisce una presunzione legale, ai sensi dell’art. 2728 c.c., con divieto per il giudice tributario di escluderne l’efficacia presuntiva superabile solo dalla prova contraria, documentale e certa, offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. La decisione della CTR aveva violato anche la previsione dell’art. 2697 c.c. laddove aveva trattato la presunzione prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 come fosse una presunzione semplice anziché una presunzione legale relativa ed aveva violato la previsione dell’art. 115 c.p.c. laddove aveva posto a fondamento della decisione affermazioni non provate del contribuente. 2.1. Il motivo presenta profili di inammissibilitàper difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che, una volta illustrato il quadro dei principi di diritto desumibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata. 2.2. La giurisprudenza della Corte, come noto,è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto dev e essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass.n.24298 del 2016; Cass n. 23745 del 2020) . 2.3. Nel caso di specie la ricorrente non ha specificato quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza si sarebbero poste in contrasto con le norme asseritamente violatee si è limitata a ricostruire in astratto il sistema delle presunzioni connesse all’applicazione del metodo del redditometro desumibile da i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità oltre che a censurare la valutazione del materiale probatorioda parte del giudice di merito,senza cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha affatto negato il principio per cui la disponibilità dei beni indice, ai fini dell’accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell’art.2728 c.c., ma ha ritenuto che il contribuente avesse dato la prova dell’inesistenza dell’indice relativo al possesso di “6 cavalli da corsa” posto dall’ufficio a fondamento dell’accertamento sintetico. In ciò ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla stessa ricorrente, secondo cui il giudice tributario è vincolato alla presunzione legale di capacità contributiva che il legislatore ha connesso alla disponibilità dei beni indici ma solo «una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio» (v. Cass n. 14859 del 2015 ; Cass. n. 17487 del 2016 ) i n conformità all’orientamento della Corte specificamente riferito all’indice di capacità contributiva costituito dal possesso di cavalli ( Cass n. 21335 del 2015;Cass. n. 527 del 2024 Cass n. 2692 del 2025) . 2.4. La CTR, andando a verificare l’effettività dell’indice presuntivo relativo al possesso dei cavalli, qualificati dall’ufficio come animali da corsa, si è attenuta ai principi espressi in materia dalla Corte e nel ritenerne, in fatto , l’inesistenza in ragione della non riconducibilità dei cavalli del ricorrente alla categoria dei cavalli da corsa, ha compiuto una valutazione di merito non sindacabilenell’ambito del giudizio di legittimità. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass.29.01.2016, n. 1778). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquidain euro 5.800 per compenso , euro 200 pe