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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 31889/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di truffa contestati, è aspecifico poiché è privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte di merito, a pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato, ha evidenziato come dal compendio probatorio in atti emergesse chiaramente la natura truffaldina delle operazioni e come si potesse individuare il dolo iniziale del delitto contestato nelle rassicurazioni dell'imputato alle persone offese, corredate in un caso anche dalla consegna dell'auto, sull'affidabilità e la serietà delle stesse operazioni, nonostante l'impossibilità oggettiva di trasferimento dei mezzi in questione, dei quali il prevenuto non era titolare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di truffa contestati, è aspecifico poiché è privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte di merito, a pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato, ha evidenziato come dal compendio probatorio in atti emergesse chiaramente la natura truffaldina delle operazioni e come si potesse individuare il dolo iniziale del delitto contestato nelle rassicurazioni dell'imputato alle persone offese, corredate in un caso anche dalla consegna dell'auto, sull'affidabilità e la serietà delle stesse operazioni, nonostante l'impossibilità oggettiva di trasferimento dei mezzi in questione, dei quali il prevenuto non era titolare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31889/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris