CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 1/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/5/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Greco colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro mille di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alle allegazioni difensive contenute nella memoria acquisita all'udienza del 30/4/21, con la quale si chiedeva la revisione del trattamento sanzionatorio, eccessivo e sperequato rispetto alla pena irrogata al coimputato,separatamente giudicato.Il difensore ha depositato memoria a confutazione del preliminare vaglio d'inammissibilità, chiedendo la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria competente per la trattazione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure svolte. Con riguardo alla denunziata preternnissione della memoria difensiva depositata il 29/4/21 osserva il Collegio che l'atto è richiamato in sede di esposizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e, quantunque i rilievi ivi svolti circa l'irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato separatamente giudicato non risultino espressamente confutati, gli stessi devono ritenersi per implicito disattesi alla luce delle argomentazioni svolte in punto di congruità della pena. Ad ogni buon conto deve aggiungersi che le doglianze in questione s'appalesano, altresì, radicalmente infondate e, dunque insuscettibili di radicare un concreto ed attuale interesse all'impugnazione in ordine all'omessa motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745; n. 10173 del 16/12/2014, 2015, Rv. 263157). Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Rv. 266446; n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269317). Si è ulteriormente chiarito che non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015; Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 , Rv. 252880). Nella specie la difesa ritiene irragionevole il trattamento praticato in relazione a due distinte posizioni processuali, separatamente giudicate, sulla base di valutazioni di merito in ordine ai profili di responsabilità, censure che risultano, dunque, irricevibili. 3.1 Quanto alla pretesa contraddittorietà motivazionale costituita dal ( non perspicuo) richiamo dei giudici di appello al minimo edittale quale parametro di quantificazione della pena base, l'inesatto riferimento non inficia la tenuta logica della motivazione giacché il primo giudice ha analiticamente spiegato ( pagg. 3-4) le ragioni della determinazione della pena base in misura prossima alla media edittale e detta valutazione ha trovato motivata conferma da parte del giudice del gravame, che ha richiamato la peculiare attitudine a delinquere dell'imputato, 09,L segnalando che il fatto delittuoso era stato accuratamente pianificato e fu posto in essere a breve distanza da una precedente condanna. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] antis [OSCURATO:PERSONA] DEPO