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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 27958/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in t vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Non è, infatti, deducibile il generico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia apoditticamente, in sostanza, un vizio di motivazione rispetto al giudizio di bilanciamento della recidiva, correttamente contestata, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a fronte di richiesta di applicazione di pena, e la conseguente decisione, non è inficiata da illegalità del trattamento punitivo determinato ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in t vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Non è, infatti, deducibile il generico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia apoditticamente, in sostanza, un vizio di motivazione rispetto al giudizio di bilanciamento della recidiva, correttamente contestata, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a fronte di richiesta di applicazione di pena, e la conseguente decisione, non è inficiata da illegalità del trattamento punitivo determinato ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris