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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 17107/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2257/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]: Servitù – Actio confessoria e negatoria servitutis– Distanze ex art. 889 c.c.

R.G.N. 2257/2018 Ud. 26/05/2023CC Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 2 di 13 –intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1580/2017 depositata il 04/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un fondo in Prato, convenne, innanzi il Tribunale di Prato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a propria volta contitolari di un fondo antistante quello dell’attore.

L’attore chiese al Tribunale di accertare il proprio diritto di passo - contestualmente accertando l’inesistenza di eguale diritto dei convenuti –su uno stradello poderale posto a confine tra i fondi di titolarità delle parti, nonché per accertare l’illegittimità delle opere – posa di cavi, tubazioni e scarichi - realizzate sul medesimo stradello , sempre dai convenuti.

Questi ultimi si costituirono contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale , di accertare l’inesistenza dei diritti avanzati dall’attore nonché la condanna del medesimo all’arretramento di opere – gronda, tubazioni gas – realizzate sul confine in violazione delle distanze legali.

Chiesero ed ottennero l’autorizzazione alla chiamata in causa del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che tuttavia rimase contumace.

Con sentenza del 14 maggio 2015, il Tribunale di Prato, che pure aveva espletato C.T.U., disattese tutte le domande reciprocamente azionate, ad eccezione della domanda riconvenzionale di condanna di Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 3 di 13 [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento fino a distanza legale delle opere da esso realizzate.

2. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., riformò la sentenza del Tribunale di Prato unicamente nella parte in cui aveva accolto la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento delle opere da esso realizzate - respingendo detta domanda- mentre confermò le ulteriori statuizioni del giudice di prime cure, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

La Corte fiorentina, disattesa l ’ eccezion e di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., osservò nel merito che sussisteva una situazione di ambiguità in ordine alla identificazione del confine tra le proprietà delle parti, dal momento che detto confine era inizialmente “marcato” da un fosso costeggiato da uno stradello, fosso che, tuttavia, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto ed intubato “rendendo per l’effetto ancor più ambiguo il discrimine”.

Tanto premesso, la Corte territoriale affermò, nondimeno , che doveva ritenersi indubitabile l’esistenza di una servitù di passo perdonale sulla stradella che collegava la pubblica via ad un torrente retrostante le proprietà delle parti, risultando perfino irrilevante stabilire la titolarità del sedime, dal momento che “ove la proprietà del suolo fosse attratta ad uno dei due fondi confinanti, all’altro andrebbe riconosciuta una servitù di passo e viceversa”, concludendo che la individuazione del confine rilevava ai soli fini della valutazione del rispetto delle distanze legali.

La Corte fiorentina, quindi, ritenne di disattendere gli esiti della CTU disposta nel primo grado di giudizio, in quanto basati su mappe Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 4 di 13 catastali dallo stesso tecnico riconosciute come approssimative, e, applicato l’art. 950 c.c., concluse che - alla luce del fatto che gli appellati, nel recintare il proprio fondo, si erano tenuti fuori dello stradello, lasciando libero in adiacenza del fondo di [OSCURATO:PERSONA] il marciapiede che copriva il vecchio fosso -la titolarità della striscia di terreno oggetto di passaggio doveva attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA], sebbene gravata da una servitù di passo pedonale a favore del fondo confinante.

Così individuato il confine “incidenter tantum ai soli fini di valutare le distanze legali, giacché nessuno ha proposto rivendicazioni dominicali, né domande di regolazione dei confini”, la Corte d’appello concluse che non vi era prova del fatto che le opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA] fossero collocate a distanza inferiore da quella legale, così mandando assolto il medesimo [OSCURATO:PERSONA] dall’unica domanda accolta in primo grado, mentre disattese gli ulteriori motivi di appello, concludendo nel senso dell’esistenza di un diritto di passaggio degli appellati e, quanto alla domanda di rimozione delle opere realizzate dagli appellati medesimi, che l’appello era infondato “essendosi il relativo diritto radicato quando il fosso era ancora scoperto e perpetuato anche dopo la copertura”.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con congiunto controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 30 dicembre 2012.

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 5 di 13 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia accertato –al di là di qualunque domanda – l’esistenza di una servitù di passo gravante sul fondo del medesimo ricorrente ed a favore del fondo dei controricorrenti, pur in assenza di domanda in tal senso e pur in assenza di elementi probatori di supporto.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873, 889, 1158 c.c. e 112, 116, 132 c.p.c.

Il ricorrente impugna la decisione della Corte fiorentina nella parte in cui quest’ultima ha confermato il rigetto della domanda di condanna degli odierni controricorrenti alla rimozione delle tubazioni realizzate dai medesimi all’interno della fossa, “essendosi il relativo diritto radicato quando il fosso era ancora scoperto e perpetuato anche dopo la copertura”.

Tale affermazione, argomenta il ricorso, si tradurrebbe nell’affermazione dell’acquisto del diritto di mantenere le tubazioni a distanza inferiore a quella di cui all’art. 889 c.c. in virtù di una usucapione che non sarebbe mai stata dedotta dagli odierni controricorrenti e che peraltro non troverebbe alcun riscontro in atti.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 889, 1061, 1158 c.c. e 112, 116, 132 c.p.c.

In subordine alle considerazioni svolte nel secondo motivo, il ricorrente argomenta comunque che non sarebbero stati sussistenti presupposti per l’accertamento dell’usucapione, non essendo decorso Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 6 di 13 il termine minimo di acquisto mediante possesso ed essendo le opere in questione non visibili.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 889, 1158 c.c. e 112, 116, 132 c.p.c.

Riagganciandosi al primo motivo di ricorso, il ricorrente reitera le deduzioni in ordine all’assenza di formulazione, da parte degli odierni controricorrenti, di una domanda di accertamento della servitù, argomentando altresì nel senso dell’assenza di prova in ordine all’esistenza della servitù medesima.

2. Il ricorso incidentale è affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale accertato la proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] dello “stradello poderale”.

Evidenzia il ricorso incidentale che le originarie domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto, da un lato, l’accertamento della titolarità piena della striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta e, dall’altro lato, l’accertamento della servitù di passo sullo stradello poderale di cui l’attore riconosceva la proprietà in capo agli odierni controricorrenti.

Poiché la decisione di primo grado aveva disatteso entrambe le domande ma [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impugnato unicamente la domanda relativamente alla fossa intubata, determinando il formarsi del giudicato sul rigetto avente ad oggetto la confessoria servitutis concernente lo stradello, la Corte territoriale, nell’affermare la proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sullo stradello , sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 7 di 13 a) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per omessa, manifesta e irriducibile contraddittorietà ed apparenza della motivazione circa un punto decisivo della controversia in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte d’appello avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della striscia di terreno su cui insiste la fossa intubata, omettendo di tenere distinti i profili della titolarità sullo stradello e della proprietà della striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta, in tal modo decidendo in modo contrastante con le risultanze della CTU, la quale aveva avuto ad oggetto esclusivamente la striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta e intubata.

2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c.

Il ricorso incidentale si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disatteso gli esiti della C.T.U. nella determinazione dei confini , ritenendo che gli stessi si basassero solo sulle risultanze delle mappe catastali, laddove i ricorrenti incidentali argomentano che la consulenza si era basata anche sui titoli di provenienza.

2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e 889, comma 2, c.p.c.

L’erronea attribuzione della titolarità della striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta a [OSCURATO:PERSONA] - sostiene il ricorso incidentale - avrebbe determinato l’erronea riforma della Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 8 di 13 statuizione di primo grado che aveva condannato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento dei manufatti.

3. Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di vizio della procura del ricorrente sollevata dai controricorrenti, i quali deducono che, non solo la copia ad essi notificata del ricorso risultava priva della procura rilasciata dal ricorrente, ma anche che tale procura risulterebbe “spillata” all’originale del ricorso dopo le stesse relate di notifica, da ciò dovendosi desumere la violazione dell’art. 125, ultimo comma, c.p.c.

L’eccezione è da ritenersi infondata.

Come recentemente chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 ), infatti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione,è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, con la conseguenza che tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Sez.

S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 9 di 13 Fermo tale principio –e quello correlato per cui la procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 35466 del 19/11/2021) –si deve osservare che nel caso in esame la procura rilasciata dal ricorrente contiene invece un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere innanzi a questa Corte , risultando quindi direttamente riferibile al ricorso all’origine del presente giudizio , di talché le deduzioni dei controricorrenti non trovano il necessario univoco riscontro oggettivo dall’esame degli atti.

4. Il primo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente correlati, e sono inammissibili.

Nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente – in replica all’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dai ricorrenti incidentali – viene ad invocare l’insegnamento di Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, deducendo l’irrilevanza dell’eventuale errore nell’indicazione numerica del motivo di ricorso tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c.

Proprio tale richiamo, tuttavia, vale ad evidenziare l’inammissibilità dei due motivi di ricorso , avendo le Sezioni Unite enunciato testualmente il principio per cui "Nel giudizio per cassazione —che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360,primo comma, c.p.c. - il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una Sez.

S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 10 di 13 delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto,nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia,da parte della impugnata sentenza,in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. (con riferimento all'art.112 c.p.c.), purchénel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.

Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza,il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge." Si deve, allora, osservare che il ricorrente, nei due motivi di ricorso, pur lamentando genericamente un vizio di ultrapetizione, non ha in realtà operato un univoco riferimento alla nullità della decisione impugnata, limitando le doglianze all’allegazione della violazione della previsione processuale, senza in alcun modo affermare ilconseguente vizio della sentenza della Corte d’appello, ma procedendo addirittura ad una contestazione nel merito delle affermazioni della Corte medesima.

Idue motiv i di ricorso , poi, non si confronta no concretamente con il tenore effettivo della decisione impugnata, la quale ha espressamente ribadito, nel proprio percorso motivazionale , che l’affermazione dell’esistenza di una servitù a favore dei controricorrenti costituiva valutazione incidenter tantum , finalizzata a stabilire il rispetto o meno delle distanze legali, giacché nessuno ha proposto rivendicazioni dominicali, né domande di regolazione dei confini”(pag. 4 della motivazione).

Sez.

S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 11 di 13 Premesso, allora, il principio per cui il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchénon compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni ( Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 12014 del 07/05/2019), si deve osservare che parte ricorrente ha persino omesso di confrontarsi con l’effettiva statuizionecontenuta nella decisione della Corte territoriale, il cui percorso argomentativo ha investito non l’accertamento diretto dell’esistenza di una o più servitù, ma unicamente l’individuazione del corretto confine tra le proprietà delle parti in causa.

A tali carenze, poi, si aggiunge - come ulteriore motivo di inammissibilità del quarto motivo - il soffermarsi su profili squisitamente fattuali, trasmodando in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appelloe ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando –conseguentemente - insindacabile la valutazione in base alla quale il g iudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).

5. Anche il secondo e terzo motivo di ricorso risultano connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

I due motivi sono anch’essi inammissibili.

Sez.

S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 12 di 13 L’inammissibilità deriva dai medesimi principi che sono stati poc’anzi richiamati in relazione ai motivi primo e quarto, in quanto non solo il ricorrente ha dedotto genericamente il vizio di ultrapetizione senza da ciò desumere la nullità della decisione impugnata; non solo ha svolto il motivo omettendo di verificare se effettivamente la decisione avesse effettivamente attribuito ai controricorrenti un diritto non oggetto di domanda; non solo ha omesso di considerare se le affermazioni della sentenza oggetto dei due motivi di gravame costituivano meri obiter dicta non oggetto di diretta statuizione; ma anche – e infine – viene a svolgere ampie e d inammissibili considerazioni di merito che toccano –ancora una volta –la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, ex art. 334 c.p.c., la perdita di ogni efficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivamente proposto.

Dagli atti, infatti, emerge che il procedimento di notificazione del ricorso incidentale è stato intrapreso in data 7 febbraio 2018, a fronte di un termine per l’impugnazione che veniva a scadere in data 5 febbraio 2018.

7. In conclusione i l ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, inefficace essendo invece il ricorso incidentale, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se Sez.

S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 13 di 13 dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorsoprincipale, dichiara inefficace il ricorso incidentale, condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2257/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]: Servitù – Actio confessoria e negatoria servitutis– Distanze ex art. 889 c.c. R.G.N. 2257/2018 Ud. 26/05/2023CC Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 2 di 13 –intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1580/2017 depositata il 04/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un fondo in Prato, convenne, innanzi il Tribunale di Prato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a propria volta contitolari di un fondo antistante quello dell’attore. L’attore chiese al Tribunale di accertare il proprio diritto di passo - contestualmente accertando l’inesistenza di eguale diritto dei convenuti –su uno stradello poderale posto a confine tra i fondi di titolarità delle parti, nonché per accertare l’illegittimità delle opere – posa di cavi, tubazioni e scarichi - realizzate sul medesimo stradello , sempre dai convenuti. Questi ultimi si costituirono contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale , di accertare l’inesistenza dei diritti avanzati dall’attore nonché la condanna del medesimo all’arretramento di opere – gronda, tubazioni gas – realizzate sul confine in violazione delle distanze legali. Chiesero ed ottennero l’autorizzazione alla chiamata in causa del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che tuttavia rimase contumace. Con sentenza del 14 maggio 2015, il Tribunale di Prato, che pure aveva espletato C.T.U., disattese tutte le domande reciprocamente azionate, ad eccezione della domanda riconvenzionale di condanna di Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 3 di 13 [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento fino a distanza legale delle opere da esso realizzate. 2. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., riformò la sentenza del Tribunale di Prato unicamente nella parte in cui aveva accolto la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento delle opere da esso realizzate - respingendo detta domanda- mentre confermò le ulteriori statuizioni del giudice di prime cure, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. La Corte fiorentina, disattesa l ’ eccezion e di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., osservò nel merito che sussisteva una situazione di ambiguità in ordine alla identificazione del confine tra le proprietà delle parti, dal momento che detto confine era inizialmente “marcato” da un fosso costeggiato da uno stradello, fosso che, tuttavia, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto ed intubato “rendendo per l’effetto ancor più ambiguo il discrimine”. Tanto premesso, la Corte territoriale affermò, nondimeno , che doveva ritenersi indubitabile l’esistenza di una servitù di passo perdonale sulla stradella che collegava la pubblica via ad un torrente retrostante le proprietà delle parti, risultando perfino irrilevante stabilire la titolarità del sedime, dal momento che “ove la proprietà del suolo fosse attratta ad uno dei due fondi confinanti, all’altro andrebbe riconosciuta una servitù di passo e viceversa”, concludendo che la individuazione del confine rilevava ai soli fini della valutazione del rispetto delle distanze legali. La Corte fiorentina, quindi, ritenne di disattendere gli esiti della CTU disposta nel primo grado di giudizio, in quanto basati su mappe Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 4 di 13 catastali dallo stesso tecnico riconosciute come approssimative, e, applicato l’art. 950 c.c., concluse che - alla luce del fatto che gli appellati, nel recintare il proprio fondo, si erano tenuti fuori dello stradello, lasciando libero in adiacenza del fondo di [OSCURATO:PERSONA] il marciapiede che copriva il vecchio fosso -la titolarità della striscia di terreno oggetto di passaggio doveva attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA], sebbene gravata da una servitù di passo pedonale a favore del fondo confinante. Così individuato il confine “incidenter tantum ai soli fini di valutare le distanze legali, giacché nessuno ha proposto rivendicazioni dominicali, né domande di regolazione dei confini”, la Corte d’appello concluse che non vi era prova del fatto che le opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA] fossero collocate a distanza inferiore da quella legale, così mandando assolto il medesimo [OSCURATO:PERSONA] dall’unica domanda accolta in primo grado, mentre disattese gli ulteriori motivi di appello, concludendo nel senso dell’esistenza di un diritto di passaggio degli appellati e, quanto alla domanda di rimozione delle opere realizzate dagli appellati medesimi, che l’appello era infondato “essendosi il relativo diritto radicato quando il fosso era ancora scoperto e perpetuato anche dopo la copertura”. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con congiunto controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 30 dicembre 2012. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 5 di 13 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia accertato –al di là di qualunque domanda – l’esistenza di una servitù di passo gravante sul fondo del medesimo ricorrente ed a favore del fondo dei controricorrenti, pur in assenza di domanda in tal senso e pur in assenza di elementi probatori di supporto. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873, 889, 1158 c.c. e 112, 116, 132 c.p.c. Il ricorrente impugna la decisione della Corte fiorentina nella parte in cui quest’ultima ha confermato il rigetto della domanda di condanna degli odierni controricorrenti alla rimozione delle tubazioni realizzate dai medesimi all’interno della fossa, “essendosi il relativo diritto radicato quando il fosso era ancora scoperto e perpetuato anche dopo la copertura”. Tale affermazione, argomenta il ricorso, si tradurrebbe nell’affermazione dell’acquisto del diritto di mantenere le tubazioni a distanza inferiore a quella di cui all’art. 889 c.c. in virtù di una usucapione che non sarebbe mai stata dedotta dagli odierni controricorrenti e che peraltro non troverebbe alcun riscontro in atti. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 889, 1061, 1158 c.c. e 112, 116, 132 c.p.c. In subordine alle considerazioni svolte nel secondo motivo, il ricorrente argomenta comunque che non sarebbero stati sussistenti presupposti per l’accertamento dell’usucapione, non essendo decorso Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 6 di 13 il termine minimo di acquisto mediante possesso ed essendo le opere in questione non visibili. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 889, 1158 c.c. e 112, 116, 132 c.p.c. Riagganciandosi al primo motivo di ricorso, il ricorrente reitera le deduzioni in ordine all’assenza di formulazione, da parte degli odierni controricorrenti, di una domanda di accertamento della servitù, argomentando altresì nel senso dell’assenza di prova in ordine all’esistenza della servitù medesima. 2. Il ricorso incidentale è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale accertato la proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] dello “stradello poderale”. Evidenzia il ricorso incidentale che le originarie domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto, da un lato, l’accertamento della titolarità piena della striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta e, dall’altro lato, l’accertamento della servitù di passo sullo stradello poderale di cui l’attore riconosceva la proprietà in capo agli odierni controricorrenti. Poiché la decisione di primo grado aveva disatteso entrambe le domande ma [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impugnato unicamente la domanda relativamente alla fossa intubata, determinando il formarsi del giudicato sul rigetto avente ad oggetto la confessoria servitutis concernente lo stradello, la Corte territoriale, nell’affermare la proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sullo stradello , sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 7 di 13 a) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per omessa, manifesta e irriducibile contraddittorietà ed apparenza della motivazione circa un punto decisivo della controversia in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte d’appello avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della striscia di terreno su cui insiste la fossa intubata, omettendo di tenere distinti i profili della titolarità sullo stradello e della proprietà della striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta, in tal modo decidendo in modo contrastante con le risultanze della CTU, la quale aveva avuto ad oggetto esclusivamente la striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta e intubata. 2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. Il ricorso incidentale si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disatteso gli esiti della C.T.U. nella determinazione dei confini , ritenendo che gli stessi si basassero solo sulle risultanze delle mappe catastali, laddove i ricorrenti incidentali argomentano che la consulenza si era basata anche sui titoli di provenienza. 2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e 889, comma 2, c.p.c. L’erronea attribuzione della titolarità della striscia di terreno consistente nella fossa ricoperta a [OSCURATO:PERSONA] - sostiene il ricorso incidentale - avrebbe determinato l’erronea riforma della Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 8 di 13 statuizione di primo grado che aveva condannato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento dei manufatti. 3. Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di vizio della procura del ricorrente sollevata dai controricorrenti, i quali deducono che, non solo la copia ad essi notificata del ricorso risultava priva della procura rilasciata dal ricorrente, ma anche che tale procura risulterebbe “spillata” all’originale del ricorso dopo le stesse relate di notifica, da ciò dovendosi desumere la violazione dell’art. 125, ultimo comma, c.p.c. L’eccezione è da ritenersi infondata. Come recentemente chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 ), infatti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione,è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, con la conseguenza che tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. Sez. S2 - R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 9 di 13 Fermo tale principio –e quello correlato per cui la procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale(Cass. Sez. U - Sentenza n. 35466 del 19/11/2021) –si deve osservare che nel caso in esame la procura rilasciata dal ricorrente contiene invece un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere innanzi a questa Corte , risultando quindi direttamente riferibile al ricorso all’origine del presente giudizio , di talché le deduzioni dei controricorrenti non trovano il necessario univoco riscontro oggettivo dall’esame degli atti. 4. Il primo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente correlati, e sono inammissibili. Nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente – in replica all’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dai ricorrenti incidentali – viene ad invocare l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, deducendo l’irrilevanza dell’eventuale errore nell’indicazione numerica del motivo di ricorso tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c. Proprio tale richiamo, tuttavia, vale ad evidenziare l’inammissibilità dei due motivi di ricorso , avendo le Sezioni Unite enunciato testualmente il principio per cui "Nel giudizio per cassazione —che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360,primo comma, c.p.c. - il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una Sez. S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 10 di 13 delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto,nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia,da parte della impugnata sentenza,in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. (con riferimento all'art.112 c.p.c.), purchénel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza,il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge." Si deve, allora, osservare che il ricorrente, nei due motivi di ricorso, pur lamentando genericamente un vizio di ultrapetizione, non ha in realtà operato un univoco riferimento alla nullità della decisione impugnata, limitando le doglianze all’allegazione della violazione della previsione processuale, senza in alcun modo affermare ilconseguente vizio della sentenza della Corte d’appello, ma procedendo addirittura ad una contestazione nel merito delle affermazioni della Corte medesima. Idue motiv i di ricorso , poi, non si confronta no concretamente con il tenore effettivo della decisione impugnata, la quale ha espressamente ribadito, nel proprio percorso motivazionale , che l’affermazione dell’esistenza di una servitù a favore dei controricorrenti costituiva valutazione incidenter tantum , finalizzata a stabilire il rispetto o meno delle distanze legali, giacché nessuno ha proposto rivendicazioni dominicali, né domande di regolazione dei confini”(pag. 4 della motivazione). Sez. S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 11 di 13 Premesso, allora, il principio per cui il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchénon compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni ( Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 12014 del 07/05/2019), si deve osservare che parte ricorrente ha persino omesso di confrontarsi con l’effettiva statuizionecontenuta nella decisione della Corte territoriale, il cui percorso argomentativo ha investito non l’accertamento diretto dell’esistenza di una o più servitù, ma unicamente l’individuazione del corretto confine tra le proprietà delle parti in causa. A tali carenze, poi, si aggiunge - come ulteriore motivo di inammissibilità del quarto motivo - il soffermarsi su profili squisitamente fattuali, trasmodando in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appelloe ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando –conseguentemente - insindacabile la valutazione in base alla quale il g iudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). 5. Anche il secondo e terzo motivo di ricorso risultano connessi e possono essere esaminati congiuntamente. I due motivi sono anch’essi inammissibili. Sez. S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 12 di 13 L’inammissibilità deriva dai medesimi principi che sono stati poc’anzi richiamati in relazione ai motivi primo e quarto, in quanto non solo il ricorrente ha dedotto genericamente il vizio di ultrapetizione senza da ciò desumere la nullità della decisione impugnata; non solo ha svolto il motivo omettendo di verificare se effettivamente la decisione avesse effettivamente attribuito ai controricorrenti un diritto non oggetto di domanda; non solo ha omesso di considerare se le affermazioni della sentenza oggetto dei due motivi di gravame costituivano meri obiter dicta non oggetto di diretta statuizione; ma anche – e infine – viene a svolgere ampie e d inammissibili considerazioni di merito che toccano –ancora una volta –la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, ex art. 334 c.p.c., la perdita di ogni efficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivamente proposto. Dagli atti, infatti, emerge che il procedimento di notificazione del ricorso incidentale è stato intrapreso in data 7 febbraio 2018, a fronte di un termine per l’impugnazione che veniva a scadere in data 5 febbraio 2018. 7. In conclusione i l ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, inefficace essendo invece il ricorso incidentale, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se Sez. S2 -R.G. 2257/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 13 di 13 dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorsoprincipale, dichiara inefficace il ricorso incidentale, condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 201
Sentenza Cassazione n. 17107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris