CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20748/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza n. 98/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 9 gennaio 2023;Numero registro generale 15560/2023Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 20748/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società Taverna della Rocca – [OSCURATO:PERSONA] diCamilli [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: la Taverna)propose opposizione avverso una cartella di pagamento (per unimporto complessivo di euro 44.134,51) notificatale ad opera dellaEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. (cui, in pendenza della lite, è ope legis succedutaAgenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) per la soddisfazione di un creditonella titolarità dell’Agenzia del Demanio causalmente ascritto adindennità di occupazione di un immobile in Tivoli.Per quanto ancora qui d’interesse, addusse, a suffragio dell’azione,la nullità per indeterminabilità dell’oggetto della concessione demanialeavente ad oggetto l’immobile controverso nonché la mancanza di unidoneo titolo esecutivo, per non aver l’Agenzia del Demanio intrapresoun ordinario giudizio di cognizione per l’accertamento della asseritaoccupazione sine titulo di suolo demaniale.2. L’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio dimerito.3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello,la Taverna ricorre per cassazione, per tre motivi.Resiste, con controricorso, l’Agenzia del Demanio.Non svolge difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle EntrateRiscossione.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONEr.g. n. 15560/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15560/2023Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 20748/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Il primo motivo rileva la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, diconversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e del diritto alla difesa.Rappresenta che con decreto del 27 settembre 2022, comunicatoa mezzo PEC in pari data alle ore 13.46, venne fissata al 29 settembre2022 l’udienza per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi nellamodalità a trattazione scritta: sottolinea la palmare inosservanza deltermine di trenta giorni prima dell’udienza sancito dal menzionato art.221 e la derivante impossibilità di presentare (entro cinque giorni dallacomunicazione) istanza per la trattazione orale in presenza.Deduce di aver illustrato la compressione del diritto di difesa nelledepositate note di precisazione delle conclusioni e di aver richiesto undifferimento della relativa udienza a trattazione scritta.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e degli artt. 1325, 1346 e 1362 cod. civ., censurala sentenza gravata per non aver ritenuto la nullità del contratto dilocazione e concessione demaniale per indeterminatezza edindeterminabilità dell’oggetto di esso.3. Il terzo motivo, per violazione dell’art. 1, comma 247, della legge30 dicembre 2004, n. 311, contesta la ritenuta applicabilità della normaora indicata, sostenendo invece la necessità di un ordinario giudizio dicognizione per l’accertamento di una pretesa derivante da occupazionesine titulo di suolo demaniale.4. È fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.4.1. Integra convincimento radicato nella recente giurisprudenza dilegittimità la inderogabilità dei termini fissati per (e, più in generale,degli adempimenti finalizzati a consentire) l’esplicazione delle attivitàdifensive delle parti nella fase decisoria: con la conseguenza chel’inosservanza degli stessi genera nullità della sentenza conclusiva delr.g. n. 15560/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15560/2023Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 20748/2026Data pubblicazione 18/06/2026giudizio così inficiato, importando, senza necessità di addurre specificipregiudizi, vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio.L’espressione più autorevole dell’orientamento può senza dubbiorinvenirsi in Cass., Sez. U, 25/11/2021, n. 36596, che ha enunciato ilseguente principio di diritto: «la parte che proponga l’impugnazionedella sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per nonaver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovverodi replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun oneredi indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessarioaddurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito dellacontroversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudicedeciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullitàdella sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto laviolazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa siassocia, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implicache il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durantetutto lo svolgimento del processo» (conforme, in vicenda identica,Cass. 20/01/2026, n. 1217).Sulla scorta di tale insegnamento, sono stati ravvisati impedimentifrapposti alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere conpienezza le proprie difese finali e determinanti nullità della sentenzanelle seguenti vicende: (i) mancata fissazione della udienza didiscussione orale della causa nel giudizio di appello, nonostante larituale richiesta di una delle parti (Cass. 24/01/2023, n. 2067); (ii)omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza exart. 281-sexies cod. proc. civ. reso all’esito di udienza a trattazionescritta (Cass. 09/10/2023, n. 28302); (iii) mancata comunicazioner.g. n. 15560/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15560/2023Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 20748/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano statiassegnati i termini ex art. 190 cod. proc. civ. (Cass. 23/08/2024, n.23056); (iv) emissione della sentenza dopo la scadenza del termineper il deposito degli scritti difensivi ma prima che una memoria direplica, depositata telematicamente, fosse effettivamente visibile dalgiudice (Cass. 15/11/2024, n. 29510); (v) pronuncia della sentenza aisensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. senza previo invito delle partialla discussione orale (Cass. 22/11/2024, n. 30180).4.2. Alla luce di questo criterio di giudizio va scrutinata la questionededotta con il motivo in esame.Dagli atti di causa (riprodotti, nel loro contenuto essenziale, nelricorso di adizione della Corte di legittimità e, in ogni caso, da questalegittimamente esaminabili, trattandosi di verificare la sussistenza diun error in procedendo) risulta chiara la violazione del disposto dell’art.221, comma 4, della legge n. 77 del 2020, regolante, in periodo diemergenza pandemica (ma con applicazione prorogata sino al 31dicembre 2022) la facoltà per il giudice di sostituire la trattazione inpresenza dell’udienza con il deposito di note scritte.Nella specie, la sostituzione dell’udienza di precisazione delleconclusioni fissata per il 29 settembre 2022 innanzi la Corte di appelloè stata disposta con decreto del 27 settembre 2022 e comunicata inpari data (con PEC inviata alle 13.46) all’odierna ricorrente: dunque,con macroscopica inosservanza del lasso temporale di trenta giorniprevisto dalla menzionata disposizione di legge.Diversamente da quanto opinato dal giudice territoriale, la lesionedel diritto di difesa così determinatasi non può ritenersi insussistenteper effetto della precisazione delle conclusioni e del deposito degliscritti finali compiute dalla allora appellante, in quanto siffatte attivitàsono state svolte senza la garanzia del lasso temporale ad hoc previstoper assumere le relative determinazioni (anche previa consultazioner.g. n. 15560/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15560/2023Numero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 20748/2026Data pubblicazione 18/06/2026della parte rappresentata), in particolare circa la possibilità di chiederelo svolgimento della udienza con trattazione orale.5. La sentenza impugnata, inficiata da tale vizio del procedimento,è dunque nulla e va pertanto cassata, in accoglimento del motivo dequo, assorbite, per pregiudizialità, le ulteriori doglianze avanzate.Occorrendo ulteriori accertamenti, va disposto rinvio alla Corte diappello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame dellacausa, tenendo conto dei princìpi di diritto affermati dal giudice dilegittimità in ordine alle condizioni legittimanti la riscossione coattivadei crediti causalmente ascritti ad indennità per l’occupazione di fattodi immobili di proprietà dello Stato (cfr., da ultimo, Cass. 11/05/2026,n. 13743; Cass. 31/10/2025, n. 28833).6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 15560/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]