CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 29435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’affermazione diresponsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, difetta della necessariaspecificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, noncontenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di dirittoa base della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo del ricorso, con il quale si contesta lamancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito insede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte (e di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);Rilevato che il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto il rigetto dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva col lavoro di pubblica utilità, avendola Corte (pag. 6) ampiamente indicato le ragioni per le quali la richiesta non eraaccoglibile (prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni desunta dallabiografia penale dell’imputato), con motivazione, non illogica, con la quale ladifesa non si confronta;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente