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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09483/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio lette le conclusioni dell'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 28258 del 3 febbraio 2022 la Corte di cassazione, Sez. 4, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 19 gennaio 2021 con cui si accolse l'istanza, depositata il 3 maggio 2018, di riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere subita da [OSCURATO:PERSONA] dal 21 marzo 2011 al 27 novembre 2013 per 982 giorni.

1.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu eseguita l'ordinanza del 21 marzo 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, per il reato ex artt. 575 e 61, n. 5) e 11), cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]!.

La Corte di assise di Catanzaro, con la sentenza del 27 novembre 2013, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto; la Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza del 28 gennaio 2016, definitiva il 12 giugno 2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto «perché il fatto non sussiste».

1.2. Con la sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo sussistesse un «vuoto motivazionale» (pag. 5) nell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte territoriale espresso alcuna valutazione sul comportamento processuale ed extraprocessuale dell'istante ai fini della sussistenza del dolo o della colpa grave.

1.3. La Corte di cassazione ha richiamato il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01, e ha ribadito la necessità di tenere distinta l'operazione logica propria del Giudice del processo penale, da quella propria del Giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, senza poterlo rivalutare, deve seguire un iter logico-motivazione autonomo, al fine di stabilire se le condotte poste in essere dall'istante, anche in concorso con l'altrui errore, si siano poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento «detenzione».

Richiamando la definizione di motivazione apparente, la Corte di legittimità ha evidenziato che la Corte di appello avesse ritenuto insussistente la colpa grave dell'istante in ragione della contraddittorietà e dell'incertezza degli elementi a suo carico, nonché dell'inattendibilità dei testi e del mancato accertamento circa la possibile riconduzione della morte ad una caduta accidentale.

Tale motivazione è stata ritenuta apparente e inidonea a palesare le ragioni fattuali e di diritto alla base della decisione, stante l'assenza di risposta ai rilievi formulati dalla Procura, la quale aveva indicato plurimi elementi processuali da cui poter desumere la sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al Ghinea.Gli elementi in questione (cfr. par. 2 della sentenza) consistevano: nella versione fornita dall'istante, ancora non era indagato, in contrasto con quella dei testi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; nell'abbandono del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (luogo della morte di [OSCURATO:PERSONA]) da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe trasferito presso un'ignota dimora, rendendosi irreperibile; nelle telefonate effettuate dall'istante verso coloro che di volta in volta dovevano essere escussi dalla polizia giudiziaria in merito ai fatti di reato; nell'aver invitato il teste [OSCURATO:PERSONA] a concordare una versione dei fatti da rendere ai Carabinieri; nell'aver il Ghinea mentito dichiarando di essere rimasto solo in casa tra le ore 12:00 e le ore 19:00 del 8 febbraio 2011, data della morte di [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Da ultimo, la Corte di cassazione ha precisato d'ufficio i limiti del potere del Giudice del rinvio, in ragione della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen.; l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, ha introdotto, al primo comma, l'irrilevanza dell'esercizio da parte dell'imputato della facoltà ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della valutazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, non avrebbe potuto tener conto dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe potuto far riferimento - sia in senso positivo sia in senso negativo - alle dichiarazioni rese dall'istante nelle fasi processuali successive all'interrogatorio di garanzia e richiamate nell'istanza difensiva, se acquisite agli atti del procedimento.

1.5. Nel giudizio di rinvio, il difensore ha depositato il 10 ottobre 2022 una memoria difensiva con cui ha formulato le controdeduzioni, specifiche, ai rilievi del Procuratore Generale; con l'ordinanza del 24 ottobre 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice del rinvio, ha rigettato la domanda ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza del 24 ottobre 2022 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Ricostruito lo svolgimento del processo ex art. 314 cod. proc. pen., si rappresenta che il ricorrente nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre ha reso dichiarazioni in quello reso a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., chiarendo la propria posizione.

Ciò non avrebbe inciso sulla privazione della sua libertà personale.

Non sarebbero state adeguatamente valutate la consulenza tecnica di parte, depositata nel corso dell'udienza preliminare, con cui si contestò la relazione del consulente del Pubblico ministero, e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio.L'istante non avrebbe concorso a causare lo stato di detenzione; avrebbero avuto incidenza causale sulla detenzione le dichiarazioni mendaci dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli errori del medico-legale nominato dalla Procura della Repubblica - il quale avrebbe confuso una morte accidentale con un omicidio ed errato nella determinazione dell'orario del decesso - e l'inerzia investigativa della Procura della Repubblica.

In particolare, nel giudizio di merito sarebbe stata ritenuta inverosimile la ricostruzione dei fatti effettuata dal consulente tecnico del Pubblico ministero; l'orario del decesso sarebbe stato rideterminato dal consulente della difesa, nell'arco temporale compreso tra le ore 16.00 e le ore 18.00 del 8 febbraio 2011 a quello intercorso tra le ore 22.00 del medesimo giorno e le ore 2.00 del successivo 9 febbraio 2011.

I testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'accusa - nel giudizio di merito sarebbero stati ritenuti inattendibili e non credibili, tanto da generare dubbi di falsità, perché direttamente interessati alla dichiarazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], a causa dei legami sentimentali con l'ex coniuge di quest'ultimo.

Tale circostanza sarebbe stata riferita da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio svoltosi a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

La difesa chiese tempestivamente anche l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, tuttavia, furono esaminati solo in dibattimento, quali testi della difesa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe potuto confermare che il ricorrente, subito dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], fu impossibilitato a dimorare nella sua abitazione, perché sottoposta a sequestro; che iniziò a lavorare presso un'azienda agricola nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], non si rese irreperibile ma continuò a rimanere in contatto con la polizia giudiziaria, come ammesso in dibattimento anche dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Le affermazioni contenute nelle ordinanze cautelari - sulle dichiarazioni non veritiere del ricorrente quando fu sentito a sommarie informazioni sull'orario in cui si sarebbe trovato solo in casa - sarebbero state superate dalle sentenze di merito, che hanno diversamente determinato l'orario della morte.

Mutando tale dato, verrebbe meno la correttezza della valutazione di non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nelle sommarie informazioni testimoniali.

2.1. Con il primo motivo, dunque, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 415-bis codice di rito, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione sulle argomentazioni difensive - contenute nella memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio - relative all'erroneità dell'assunto dell'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], al suo comportamento successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA] e all'inerzia della Procura della Repubblica in sede di indagini, nonostante le sollecitazioni difensive.

La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di rigetto dell'istanza su tre circostanze che dimostrerebbero la sussistenza della colpa grave in capo a [OSCURATO:PERSONA]: le dichiarazioni valorizzate dai Giudici nella fase cautelare incidentale, rese dall'istante sugli orari in cui sarebbe stato con la vittima, in contrasto con quelle rese da terzi soggetti; l'aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, per invitarle a fornire dichiarazioni concordate; essersi reso irreperibile nell'immediatezza dei fatti.

Tali circostanze non sarebbero idonee ad escludere il diritto alla riparazione e non sarebbero veritiere.

2.1.1. Quanto alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che nel giudizio di merito non è stata accertata le falsità di tali dichiarazioni e non avrebbe considerato che l'ora del decesso sarebbe stata determinata in modo errato dal consulente dell'accusa: di conseguenza, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero mendaci.

In ogni caso, il contesto di estremo degrado in cui tali dichiarazioni sarebbero state rese, per il quantitativo smodato di alcolici consumati sin dal mattino, non consentirebbe di ritenere che le dichiarazioni siano state riferite con la coscienza e volontà di indicare un dato diverso da quello reale.

Le discrasie tra gli orari, evidenziate nell'ordinanza cautelare, sarebbero state superate dalle motivazioni delle sentenze di merito e dalle risultanze istruttorie sull'ora del decesso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1.2. I Giudici di merito avrebbero ritenuto circostanza neutra l'aver contattato telefonicamente le persone informate sui fatti che avrebbero dovuto essere sentite, quale normale comportamento di chi, pur estraneo ai fatti, a fronte della morte di un soggetto nella propria abitazione, teme un suo coinvolgimento.

Per la giurisprudenza, il Giudice della riparazione non può valutare il comportamento dell'istante su elementi indiziari, fondanti il titolo cautelare, che siano stati neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.

2.2.3. Infine, sarebbe storicamente falso che il ricorrente si sarebbe reso irreperibile, come dimostrato dalle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento, allegate alla memoria difensiva nel giudizio di rinvio.

Emergerebbe da tali prove che il ricorrente fu costretto a trovare un altro alloggio perché la sua dimora era sottoposta a sequestro e che rimase in contatto con la polizia giudiziaria, inerte nell'approfondire le indagini, nonostante le sollecitazioni difensive in sede di interrogatorio dopo l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.2.2.4.

Tali argomenti sarebbero stati evidenziati con la memoria difensiva nel giudizio di rinvio, ma non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale che non avrebbe analizzato neanche il comportamento processuale tenuto dal ricorrente dall'inizio delle indagini sino alla pronuncia di primo grado, mediante l'interrogatorio reso al Pubblico ministero e l'esame in dibattimento.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria: valorizzerebbe solo gli elementi di fatto indicati dal Procuratore Generale ma non quelli indicati nella memoria difensiva ed i comportamenti tenuti dal ricorrente nell'intero corso del procedimento.

2.3. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione: la Corte territoriale omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive secondo cui la carcerazione del ricorrente sarebbe stata causata dagli errati dati scientifici contenuti nelle conclusioni del consulente medico-legale della Procura e dalle false dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con la requisitoria del 21 dicembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo giudizio, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alle precise argomentazioni difensive in merito alla pretesa irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], alle sue telefonate ai testi prima che fossero escussi, nonché alle dichiarazioni rese dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, quanto ancora non era indagato.

4. Con la memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2024, l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso; la Corte territoriale avrebbe motivato correttamente sul rilevante quadro indiziario a carico dell'istante e l'apparenza, secondo un giudizio ex ante, di un comportamento doloso o colposo di [OSCURATO:PERSONA], tale da condurre all'emanazione del provvedimento cautelare restrittivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il tema oggetto dell'annullamento con rinvio era quello della valutazione della sussistenza del dolo o della colpa grave, valutati alla luce degli elementi di fatto indicati dall'accusa.

Va, però, ricordato che il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238-01, principio, da ultimo, ribadito da Sez. 4, n. 40862 del 12/09/2023, Esposito, non massimata).

1.2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] per tre ragioni: per le dichiarazioni mendaci rese nell'immediatezza dei fatti dall'istante circa gli orari in cui sarebbe stato con la vittima, in contrasto con quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; per aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, per conoscere lo stato delle indagini, nonché invitarle a fornire dichiarazioni concordate; per l'essersi reso irreperibile, abbandonando il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Tale valutazione è avvenuta, però, senza alcun esame degli specifici argomenti indicati nella memoria difensiva.

1.2.1. Quanto alle dichiarazioni dell'imputato rese nell'immediatezza dei fatti, nella memoria difensiva depositata il 10 ottobre 2022 nel giudizio di rinvio, la difesa ha specificamente contestato la motivazione per cui sarebbero state mendaci le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA]; la valutazione di inattendibilità del ricorrente si sarebbe fondata sulla relazione del medico-legale, consulente tecnico del Pubblico ministero che, però, sarebbero state smentite nel giudizio di merito (cfr. pag. 11) in particolare quanto alla data del decesso.

Si è dedotto nella memoria difensiva che le dichiarazioni dell'imputato e la sussistenza del quadro indiziario avrebbero dovuto essere valutate alla luce dell'orario del decesso determinato nel processo di merito, che era diverso da quello della fase delle indagini preliminari (cfr. pag. 11 della memoria difensiva).

La Corte territoriale non si è in alcun modo confrontata con tale, rilevante, questione dedotta con la memoria.

1.2.2. Inoltre, con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha evidenziato che sia la Corte di assise (cfr. pag. 23-24 della sentenza di primo grado, citata a pag. 3 dell'ordinanza impugnata) che la Corte di assise di appello (cfr. pag. 11 della sentenza di secondo grado) hanno escluso la falsità delle dichiarazioni rese dall'istante; la Corte di assise di appello ha ritenuto che non potessero trarsi elementi a carico del ricorrente dalle sue stesse dichiarazioni, «dal momento che non sono effettivamente emerse clamorose falsità su circostanze decisive».

1.2.3. Quanto ai contatti telefonici, deve evidenziarsi che nel giudizio di merito la Corte di assise ha ritenuto una circostanza neutra (cfr. pag. 22) l'aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente e dal Procuratore generale; l'unico teste per il quale vi sarebbe stato un tentativo di subordinazione (cfr. pag.3 dell'ordinanza impugnata), ossia [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto del tutto inattendibile nel giudizio di merito (cfr. pagg. 15 e ss. della sentenza di primo grado, nonché pagg. 10 e 11 della pronuncia di appello).

1.2.4. Quanto all'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti, la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsi con la memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio con cui, mediante specifiche allegazioni, si indicò che il ricorrente non si rese irreperibile ma dovette cambiare abitazione, che era il luogo del decesso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto sottoposta a sequestro.

Nella memoria, mediante l'allegazione degli atti del processo di merito, si è sostenuto che nel corso dell'interrogatorio successivo all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., il ricorrente avrebbe reso dichiarazioni sul luogo di dimora, indicando dei testi che avrebbero potuto confermare tali dichiarazioni; che l'istante rimase in contatto con la polizia giudiziaria, come sarebbe stato confermato, in sede dibattimentale, dal teste [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 10-11 della memoria difensiva del 10 ottobre 2022).

1.3. La Corte territoriale ha omesso di confrontarsi anche con le argomentazioni difensive secondo cui la detenzione del ricorrente sarebbe stata causata non dal comportamento di [OSCURATO:PERSONA] ma dagli errori del consulente medico-legale della Procura della Repubblica e dalle false dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.4. La Corte territoriale non ha spiegato l'effettiva incidenza causale di tali specifici elementi addotti dalla difesa sullo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla motivazione dell'ordinanza cautelare.

Né ha affrontato il tema della concausazione di tali elementi nel - non breve - protrarsi della custodia cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40862 del 12/09/2023, Esposito, non massimata, al par.

4. del «Considerato»), tema già introdotto nel primo giudizio di cassazione (cfr. par.

2. e

3. del «Ritenuto in fatto»), nella parte in cui si riporta che la Procura Generale eccepì la necessità che il Ghinea, in sede di interrogatorio di garanzia, dichiarasse le circostanze a proprio discarico e nella parte in cui si riassume che l'eccezione difensiva per la quale il primo Giudice non avrebbe valutato la circostanza che l'istante avesse reso interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e in dibattimento.

Tale argomento difensivo è stato ritualmente riproposto nel giudizio di rinvio (cfr. memoria difensiva depositata il 10 ottobre 2022, pagg. 3, 7-10, 15-16), anche mediante l'allegazione del verbale di interrogatorio di garanzia del 21 dicembre 2011 (cfr. all. 1 alla memoria citata).

La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, non ha motivato né in termini di irrilevanza causale di tali elementi, né di loro concorso causale recessivo, a fronte di specifici comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] dimostrativi della falsa apparenza di configurazione del reato e, come tali, causalmente determinanti per l'applicazione della misura custodiale.

2. In sintesi, la Corte territoriale non ha risposto alle questioni specifiche dedotte dalla difesa con la memoria difensiva; va ricordato che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha affermato che il Giudice del rinvio avrebbe «potuto far riferimento, in un senso o nell'altro, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi processuali successive all'interrogatorio di garanzia e richiamate nell'istanza difensiva - se acquisite agli atti del procedimento» (cfr. pag. 6, par.

3. del Considerato, in fine).

La Corte territoriale si è limitata, in sostanza, a riprendere gli argomenti in fatto dell'accusa senza verificare, come impone l'art. 314 cod. proc. pen. nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, se tali circostanze di fatto fossero effettivamente valutabili nel giudizio sull'istanza per l'ingiusta detenzione, ai fini del dolo o della colpa grave, perché elementi indiziari esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.

Si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio lette le conclusioni dell'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 28258 del 3 febbraio 2022 la Corte di cassazione, Sez. 4, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 19 gennaio 2021 con cui si accolse l'istanza, depositata il 3 maggio 2018, di riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere subita da [OSCURATO:PERSONA] dal 21 marzo 2011 al 27 novembre 2013 per 982 giorni. 1.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu eseguita l'ordinanza del 21 marzo 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, per il reato ex artt. 575 e 61, n. 5) e 11), cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]!. La Corte di assise di Catanzaro, con la sentenza del 27 novembre 2013, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto; la Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza del 28 gennaio 2016, definitiva il 12 giugno 2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto «perché il fatto non sussiste». 1.2. Con la sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo sussistesse un «vuoto motivazionale» (pag. 5) nell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte territoriale espresso alcuna valutazione sul comportamento processuale ed extraprocessuale dell'istante ai fini della sussistenza del dolo o della colpa grave. 1.3. La Corte di cassazione ha richiamato il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01, e ha ribadito la necessità di tenere distinta l'operazione logica propria del Giudice del processo penale, da quella propria del Giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, senza poterlo rivalutare, deve seguire un iter logico-motivazione autonomo, al fine di stabilire se le condotte poste in essere dall'istante, anche in concorso con l'altrui errore, si siano poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento «detenzione». Richiamando la definizione di motivazione apparente, la Corte di legittimità ha evidenziato che la Corte di appello avesse ritenuto insussistente la colpa grave dell'istante in ragione della contraddittorietà e dell'incertezza degli elementi a suo carico, nonché dell'inattendibilità dei testi e del mancato accertamento circa la possibile riconduzione della morte ad una caduta accidentale. Tale motivazione è stata ritenuta apparente e inidonea a palesare le ragioni fattuali e di diritto alla base della decisione, stante l'assenza di risposta ai rilievi formulati dalla Procura, la quale aveva indicato plurimi elementi processuali da cui poter desumere la sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al Ghinea.Gli elementi in questione (cfr. par. 2 della sentenza) consistevano: nella versione fornita dall'istante, ancora non era indagato, in contrasto con quella dei testi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; nell'abbandono del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (luogo della morte di [OSCURATO:PERSONA]) da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe trasferito presso un'ignota dimora, rendendosi irreperibile; nelle telefonate effettuate dall'istante verso coloro che di volta in volta dovevano essere escussi dalla polizia giudiziaria in merito ai fatti di reato; nell'aver invitato il teste [OSCURATO:PERSONA] a concordare una versione dei fatti da rendere ai Carabinieri; nell'aver il Ghinea mentito dichiarando di essere rimasto solo in casa tra le ore 12:00 e le ore 19:00 del 8 febbraio 2011, data della morte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Da ultimo, la Corte di cassazione ha precisato d'ufficio i limiti del potere del Giudice del rinvio, in ragione della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen.; l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, ha introdotto, al primo comma, l'irrilevanza dell'esercizio da parte dell'imputato della facoltà ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della valutazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, non avrebbe potuto tener conto dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe potuto far riferimento - sia in senso positivo sia in senso negativo - alle dichiarazioni rese dall'istante nelle fasi processuali successive all'interrogatorio di garanzia e richiamate nell'istanza difensiva, se acquisite agli atti del procedimento. 1.5. Nel giudizio di rinvio, il difensore ha depositato il 10 ottobre 2022 una memoria difensiva con cui ha formulato le controdeduzioni, specifiche, ai rilievi del Procuratore Generale; con l'ordinanza del 24 ottobre 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice del rinvio, ha rigettato la domanda ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del 24 ottobre 2022 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Ricostruito lo svolgimento del processo ex art. 314 cod. proc. pen., si rappresenta che il ricorrente nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre ha reso dichiarazioni in quello reso a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., chiarendo la propria posizione. Ciò non avrebbe inciso sulla privazione della sua libertà personale. Non sarebbero state adeguatamente valutate la consulenza tecnica di parte, depositata nel corso dell'udienza preliminare, con cui si contestò la relazione del consulente del Pubblico ministero, e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio.L'istante non avrebbe concorso a causare lo stato di detenzione; avrebbero avuto incidenza causale sulla detenzione le dichiarazioni mendaci dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli errori del medico-legale nominato dalla Procura della Repubblica - il quale avrebbe confuso una morte accidentale con un omicidio ed errato nella determinazione dell'orario del decesso - e l'inerzia investigativa della Procura della Repubblica. In particolare, nel giudizio di merito sarebbe stata ritenuta inverosimile la ricostruzione dei fatti effettuata dal consulente tecnico del Pubblico ministero; l'orario del decesso sarebbe stato rideterminato dal consulente della difesa, nell'arco temporale compreso tra le ore 16.00 e le ore 18.00 del 8 febbraio 2011 a quello intercorso tra le ore 22.00 del medesimo giorno e le ore 2.00 del successivo 9 febbraio 2011. I testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'accusa - nel giudizio di merito sarebbero stati ritenuti inattendibili e non credibili, tanto da generare dubbi di falsità, perché direttamente interessati alla dichiarazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], a causa dei legami sentimentali con l'ex coniuge di quest'ultimo. Tale circostanza sarebbe stata riferita da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio svoltosi a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. La difesa chiese tempestivamente anche l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, tuttavia, furono esaminati solo in dibattimento, quali testi della difesa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe potuto confermare che il ricorrente, subito dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], fu impossibilitato a dimorare nella sua abitazione, perché sottoposta a sequestro; che iniziò a lavorare presso un'azienda agricola nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], non si rese irreperibile ma continuò a rimanere in contatto con la polizia giudiziaria, come ammesso in dibattimento anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Le affermazioni contenute nelle ordinanze cautelari - sulle dichiarazioni non veritiere del ricorrente quando fu sentito a sommarie informazioni sull'orario in cui si sarebbe trovato solo in casa - sarebbero state superate dalle sentenze di merito, che hanno diversamente determinato l'orario della morte. Mutando tale dato, verrebbe meno la correttezza della valutazione di non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nelle sommarie informazioni testimoniali. 2.1. Con il primo motivo, dunque, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 415-bis codice di rito, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione sulle argomentazioni difensive - contenute nella memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio - relative all'erroneità dell'assunto dell'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], al suo comportamento successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA] e all'inerzia della Procura della Repubblica in sede di indagini, nonostante le sollecitazioni difensive. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di rigetto dell'istanza su tre circostanze che dimostrerebbero la sussistenza della colpa grave in capo a [OSCURATO:PERSONA]: le dichiarazioni valorizzate dai Giudici nella fase cautelare incidentale, rese dall'istante sugli orari in cui sarebbe stato con la vittima, in contrasto con quelle rese da terzi soggetti; l'aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, per invitarle a fornire dichiarazioni concordate; essersi reso irreperibile nell'immediatezza dei fatti. Tali circostanze non sarebbero idonee ad escludere il diritto alla riparazione e non sarebbero veritiere. 2.1.1. Quanto alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che nel giudizio di merito non è stata accertata le falsità di tali dichiarazioni e non avrebbe considerato che l'ora del decesso sarebbe stata determinata in modo errato dal consulente dell'accusa: di conseguenza, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero mendaci. In ogni caso, il contesto di estremo degrado in cui tali dichiarazioni sarebbero state rese, per il quantitativo smodato di alcolici consumati sin dal mattino, non consentirebbe di ritenere che le dichiarazioni siano state riferite con la coscienza e volontà di indicare un dato diverso da quello reale. Le discrasie tra gli orari, evidenziate nell'ordinanza cautelare, sarebbero state superate dalle motivazioni delle sentenze di merito e dalle risultanze istruttorie sull'ora del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. I Giudici di merito avrebbero ritenuto circostanza neutra l'aver contattato telefonicamente le persone informate sui fatti che avrebbero dovuto essere sentite, quale normale comportamento di chi, pur estraneo ai fatti, a fronte della morte di un soggetto nella propria abitazione, teme un suo coinvolgimento. Per la giurisprudenza, il Giudice della riparazione non può valutare il comportamento dell'istante su elementi indiziari, fondanti il titolo cautelare, che siano stati neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 2.2.3. Infine, sarebbe storicamente falso che il ricorrente si sarebbe reso irreperibile, come dimostrato dalle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento, allegate alla memoria difensiva nel giudizio di rinvio. Emergerebbe da tali prove che il ricorrente fu costretto a trovare un altro alloggio perché la sua dimora era sottoposta a sequestro e che rimase in contatto con la polizia giudiziaria, inerte nell'approfondire le indagini, nonostante le sollecitazioni difensive in sede di interrogatorio dopo l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.2.2.4. Tali argomenti sarebbero stati evidenziati con la memoria difensiva nel giudizio di rinvio, ma non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale che non avrebbe analizzato neanche il comportamento processuale tenuto dal ricorrente dall'inizio delle indagini sino alla pronuncia di primo grado, mediante l'interrogatorio reso al Pubblico ministero e l'esame in dibattimento. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria: valorizzerebbe solo gli elementi di fatto indicati dal Procuratore Generale ma non quelli indicati nella memoria difensiva ed i comportamenti tenuti dal ricorrente nell'intero corso del procedimento. 2.3. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione: la Corte territoriale omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive secondo cui la carcerazione del ricorrente sarebbe stata causata dagli errati dati scientifici contenuti nelle conclusioni del consulente medico-legale della Procura e dalle false dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con la requisitoria del 21 dicembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo giudizio, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alle precise argomentazioni difensive in merito alla pretesa irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], alle sue telefonate ai testi prima che fossero escussi, nonché alle dichiarazioni rese dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, quanto ancora non era indagato. 4. Con la memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2024, l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso; la Corte territoriale avrebbe motivato correttamente sul rilevante quadro indiziario a carico dell'istante e l'apparenza, secondo un giudizio ex ante, di un comportamento doloso o colposo di [OSCURATO:PERSONA], tale da condurre all'emanazione del provvedimento cautelare restrittivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il tema oggetto dell'annullamento con rinvio era quello della valutazione della sussistenza del dolo o della colpa grave, valutati alla luce degli elementi di fatto indicati dall'accusa. Va, però, ricordato che il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238-01, principio, da ultimo, ribadito da Sez. 4, n. 40862 del 12/09/2023, Esposito, non massimata). 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] per tre ragioni: per le dichiarazioni mendaci rese nell'immediatezza dei fatti dall'istante circa gli orari in cui sarebbe stato con la vittima, in contrasto con quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; per aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, per conoscere lo stato delle indagini, nonché invitarle a fornire dichiarazioni concordate; per l'essersi reso irreperibile, abbandonando il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione è avvenuta, però, senza alcun esame degli specifici argomenti indicati nella memoria difensiva. 1.2.1. Quanto alle dichiarazioni dell'imputato rese nell'immediatezza dei fatti, nella memoria difensiva depositata il 10 ottobre 2022 nel giudizio di rinvio, la difesa ha specificamente contestato la motivazione per cui sarebbero state mendaci le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA]; la valutazione di inattendibilità del ricorrente si sarebbe fondata sulla relazione del medico-legale, consulente tecnico del Pubblico ministero che, però, sarebbero state smentite nel giudizio di merito (cfr. pag. 11) in particolare quanto alla data del decesso. Si è dedotto nella memoria difensiva che le dichiarazioni dell'imputato e la sussistenza del quadro indiziario avrebbero dovuto essere valutate alla luce dell'orario del decesso determinato nel processo di merito, che era diverso da quello della fase delle indagini preliminari (cfr. pag. 11 della memoria difensiva). La Corte territoriale non si è in alcun modo confrontata con tale, rilevante, questione dedotta con la memoria. 1.2.2. Inoltre, con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha evidenziato che sia la Corte di assise (cfr. pag. 23-24 della sentenza di primo grado, citata a pag. 3 dell'ordinanza impugnata) che la Corte di assise di appello (cfr. pag. 11 della sentenza di secondo grado) hanno escluso la falsità delle dichiarazioni rese dall'istante; la Corte di assise di appello ha ritenuto che non potessero trarsi elementi a carico del ricorrente dalle sue stesse dichiarazioni, «dal momento che non sono effettivamente emerse clamorose falsità su circostanze decisive». 1.2.3. Quanto ai contatti telefonici, deve evidenziarsi che nel giudizio di merito la Corte di assise ha ritenuto una circostanza neutra (cfr. pag. 22) l'aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente e dal Procuratore generale; l'unico teste per il quale vi sarebbe stato un tentativo di subordinazione (cfr. pag.3 dell'ordinanza impugnata), ossia [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto del tutto inattendibile nel giudizio di merito (cfr. pagg. 15 e ss. della sentenza di primo grado, nonché pagg. 10 e 11 della pronuncia di appello). 1.2.4. Quanto all'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti, la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsi con la memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio con cui, mediante specifiche allegazioni, si indicò che il ricorrente non si rese irreperibile ma dovette cambiare abitazione, che era il luogo del decesso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto sottoposta a sequestro. Nella memoria, mediante l'allegazione degli atti del processo di merito, si è sostenuto che nel corso dell'interrogatorio successivo all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., il ricorrente avrebbe reso dichiarazioni sul luogo di dimora, indicando dei testi che avrebbero potuto confermare tali dichiarazioni; che l'istante rimase in contatto con la polizia giudiziaria, come sarebbe stato confermato, in sede dibattimentale, dal teste [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 10-11 della memoria difensiva del 10 ottobre 2022). 1.3. La Corte territoriale ha omesso di confrontarsi anche con le argomentazioni difensive secondo cui la detenzione del ricorrente sarebbe stata causata non dal comportamento di [OSCURATO:PERSONA] ma dagli errori del consulente medico-legale della Procura della Repubblica e dalle false dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. La Corte territoriale non ha spiegato l'effettiva incidenza causale di tali specifici elementi addotti dalla difesa sullo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla motivazione dell'ordinanza cautelare. Né ha affrontato il tema della concausazione di tali elementi nel - non breve - protrarsi della custodia cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40862 del 12/09/2023, Esposito, non massimata, al par. 4. del «Considerato»), tema già introdotto nel primo giudizio di cassazione (cfr. par. 2. e 3. del «Ritenuto in fatto»), nella parte in cui si riporta che la Procura Generale eccepì la necessità che il Ghinea, in sede di interrogatorio di garanzia, dichiarasse le circostanze a proprio discarico e nella parte in cui si riassume che l'eccezione difensiva per la quale il primo Giudice non avrebbe valutato la circostanza che l'istante avesse reso interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e in dibattimento. Tale argomento difensivo è stato ritualmente riproposto nel giudizio di rinvio (cfr. memoria difensiva depositata il 10 ottobre 2022, pagg. 3, 7-10, 15-16), anche mediante l'allegazione del verbale di interrogatorio di garanzia del 21 dicembre 2011 (cfr. all. 1 alla memoria citata). La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, non ha motivato né in termini di irrilevanza causale di tali elementi, né di loro concorso causale recessivo, a fronte di specifici comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] dimostrativi della falsa apparenza di configurazione del reato e, come tali, causalmente determinanti per l'applicazione della misura custodiale. 2. In sintesi, la Corte territoriale non ha risposto alle questioni specifiche dedotte dalla difesa con la memoria difensiva; va ricordato che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha affermato che il Giudice del rinvio avrebbe «potuto far riferimento, in un senso o nell'altro, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi processuali successive all'interrogatorio di garanzia e richiamate nell'istanza difensiva - se acquisite agli atti del procedimento» (cfr. pag. 6, par. 3. del Considerato, in fine). La Corte territoriale si è limitata, in sostanza, a riprendere gli argomenti in fatto dell'accusa senza verificare, come impone l'art. 314 cod. proc. pen. nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, se tali circostanze di fatto fossero effettivamente valutabili nel giudizio sull'istanza per l'ingiusta detenzione, ai fini del dolo o della colpa grave, perché elementi indiziari esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. Si
Sentenza Cassazione n. 09483/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris