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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 15787/2026

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conomia e delle finanze, in persona del M2i nistro pro tempore,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello S2t2a8t7o,7 2e8le7t/ti2v0a1m9e ntedomiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12R..

G.N. 11368/2017- ricorrenti -controComune di Ipsra, Comune di Rotondella, Comune di Saluggia, Comune diCaorso, Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di Piacenza, Comune di Min-turno e Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappre-sentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certi-1 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026ficata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] BerDtoatlao pnubi,b licazione 22/05/2026n. 44/46- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2629/2020, deposi-tata in data 4/6/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/1/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.

AndreaPostiglione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, CIPE e MEF, l'Av-vocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorso.1.

I Comuni di Caorso, [OSCURATO:PERSONA], Saluggia, Ispra, Roton-della, quali Comuni che ospitavano centrali nucleari o impianti delciclo del combustibile nucleare, ed il Comune di Piacenza, confinante,convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ilCIPE ed il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e chiedevanoal Tribunale il riconoscimento del diritto all'intero ammontare delcontributo previsto dall'art. 4 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 314,convertito nella legge 24/12/2003, n. 368, nonché, per le sole an-nualità 2005, 2006 e 2007, la condanna al pagamento della quotaparte non versata.Gli attori, dunque, esponevano che l'art. 4 del decreto-legge n.314 del 2013 prevedeva un contributo per ridurre il carico ambien-tale in favore dei soggetti pubblici che ospitavano centrali nucleari eimpianti del ciclo del combustibile nucleare.2 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Aggiungevano che avevano diritto all'erogazione del contributo,da determinarsi mediante un'aliquota da applicare alle tariffe elettri-che.Sottolineavano che era sopraggiunto l'art. 1, comma 298, dellalegge n. 311 del 30/12/2004 e che le Amministrazioni convenuteavevano ridotto l'ammontare del contributo al 30%.Tale interpretazione, però, doveva ritenersi errata, in quanto ladisposizione si limitava a stabilire che una quota parte degli importi(70 per cento) derivanti dall'applicazione dell'aliquota della compo-nente della tariffa elettrica doveva essere versata all'entrata del bi-lancio dello Stato «invece che nel conto oneri della [OSCURATO:PERSONA] il settore elettrico, senza alcuna riduzione dell'ammontare delcontributo.Precisavano che l'art. 7-ter del decreto-legge n. 208 del 30/12/2008 aveva confermato l'interpretazione in ordine alla permanenzadel contributo nella misura del 100%, mentre una diversa interpre-tazione sarebbe stata costituzionalmente illegittima per violazionedegli artt. 3, 5, 9, 32, 53, 97, 117, 119, e 81 della Costituzione.2.

Intervenivano in giudizio il Comune di Minturno e quello diSessa Aurunca.3.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14894/2016, pubblicatail 22/7/2016, accoglieva le domande, condannando la Presidenza delConsiglio dei Ministri, il CIPE e il MEF, in solido tra loro, al pagamentoin favore dei Comuni dell'ulteriore 70% del contributo spettante pergli anni dal 2004 al 2011.Il Tribunale reputava che anche dopo l'entrata in vigore dell'art.1, comma 298, della legge n. 311 del 30/12/2004, a mente del quale«a decorrere dal 1 gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo paria 100.000.000 di euro mediante il versamento all'entrata del bilanciodello Stato di una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'ap-3 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026plicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cuial comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.314», non vi era stata l'abrogazione espressa dell'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge n. 314 del 2003.La questione verteva sull'interpretazione della nuova disposi-zione, per valutare se tale nuova normativa avesse comportato «au-tomaticamente la riduzione al 30% del contributo spettante a favoredei siti che ospitano centrali nucleari», con abrogazione implicitadell'art. 4, comma 1-bis, suddetto.In realtà, però, ad avviso del Tribunale, doveva ritenersi che ilquantum del contributo fosse rimasto invariato, senza alcuna ridu-zione, in tal senso muovendo anche l'art. 7-ter del decreto-legge n.208 del 30/12/2008, inserito dalla legge di conversione 27/2/2009,n. 13.Se, infatti, il legislatore con la legge finanziaria del 2005 avessevoluto far corrispondere al versamento all'entrata del bilancio delloStato di una quota pari al 70% del contributo una contemporaneaproporzionale riduzione del contributo spettante ai soggetti benefi-ciari, «non avrebbe poi successivamente introdotto i commi 1 e 1-bis del tenore suddetto, con individuazione delle percentuali spet-tanti pari al 100% senza nulla dire sulla riduzione del contributo».Per il Tribunale, allora, «l'art. 1, comma 298, legge 311/04 deveessere interpretato nel senso di sottrarre parte del contributo allagestione separata, dunque con valenza meramente contabile».Del resto, la Cassa di Conguaglio per il settore elettrico costituivacomunque un organo dello Stato e del pari statale doveva ritenersila proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienzadegli utenti del servizio elettrico.Trattavasi allora «sempre di utili comunque di proprietà delloStato che sono stati solo sottratti ad una gestione fuori bilancio».4 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/20264.

Avverso tale sentenza proponevano appello il 21/9/2016,quindi entro il termine di scadenza per l'impugnazione (in pari data),la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CIPE e il MEF, sulla base didue motivi.L'atto d'appello era, però, privo completamente della vocatio inius.4.1.

Gli appellanti, dunque, notificavano nuovo atto di appello inrinnovazione ex art. 164, commi 1 e 2, c.p.c., in data 23/9/2016,munito di vocatio in ius, indicando l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzialla Corte d'appello di Roma.5.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2629/2020, de-positata il 4/6/2020, rigettava il gravame.Reputava la Corte di merito che l'art. 1, comma 298 della legge30/12/2004, n. 311 «in ordine alla imputazione contabile di una ri-levante quota delle cd misure compensative (70%) ha unicamentestatuito che una parte degli importi derivanti dall'applicazione dell'a-liquota della componente della tariffa elettrica deve essere versataall'entrata dello Stato (già incassata attraverso le componenti tarif-farie a carico dell'utenza) anziché confluire nel conto oneri dedicatoalla [OSCURATO:PERSONA] per il settore elettrico, senza fare riferimentoalcuno ad una riduzione dell'ammontare del contributo di spettanzadei singoli comuni».La disciplina sopraggiunta aveva prodotto effetti «unicamente fi-nanziari e contabili volti all'incameramento, fino a destinazione dellerisorse ai Comuni aventi diritto, delle relative partite contabili fino adun ammontare di 100 milioni di euro».Pertanto - a giudizio della Corte d'appello - «il legislatore ha “di-rottato”, con la disciplina del dicembre 2004, il 70% degli importiderivanti dall'applicazione delle aliquote in bolletta (oneri di si-5 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026stema), in modo che non transitino per la [OSCURATO:PERSONA], masiano direttamente versati nelle casse dello Stato».Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] era priva di propria soggettivitàgiuridica, rientrando esclusivamente tra gli “organi dello Stato”.Il secondo motivo d'appello era fondato «nella sostanziale impli-cita adesione dei Comuni di Piacenza e Minturno che dichiarano divoler incassare unicamente le somme loro dovute ossia, una voltaemendati gli errori materiali, il dovuto alle suddette amministrazioniammonta ad euro 2.485.893,20 per il Comune di Piacenza ed euro1.313.907,82 per il Comune di Minturno».6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionela Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CIPE ed il MEF, depositandoanche memoria scritta.7.

Hanno resistito con controricorso i Comuni di Ispra, Roton-della, Saluggia, Caorso, [OSCURATO:PERSONA], Piacenza, Minturno e SessaAurunca, depositando anche memoria scritta.8.

La controversia è stata rinviata in pubblica udienza, a seguitodi ordinanza interlocutoria.9.

La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimentodel ricorso.10.

Entrambe le parti hanno depositato memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 4del decreto-legge n. 314/2003 (convertito con modificazioni dallalegge n. 368/2003) e dell'art. 1, comma 298, della legge 311/2004,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».6 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'art. 1, comma298, della legge n. 311 del 2004 «non avrebbe avuto alcuna portatainnovativa sul piano sostanziale».La Corte territoriale, dunque, ha interpretato l'art. 1, comma298, della legge n. 311 del 2004 nel senso che non avrebbe incisosull'ammontare di quanto dovuto ai comuni a titolo di contributo.Ad avviso del giudice di secondo grado, infatti, tale disposizione,nel prevedere che il 70% delle misure compensative spettanti ai Co-muni dovesse confluire al bilancio dello Stato, senza passare per laCassa Conguaglio per il settore elettrico, aveva avuto solo «effettifinanziari e contabili».I ricorrenti, invece, propugnano una diversa interpretazione, ri-tenendo che l'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 pre-vede «chiaramente la destinazione di una parte (il 70 per cento) delgettito proveniente dall'aliquota della componente della tariffa elet-trica, introdotta dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314del 2003, al generale finanziamento del bilancio dello Stato, deter-minando un'ovvia e consequenziale riduzione dell'importo da ripar-tire tra le amministrazioni locali».Nel momento in cui una norma di contabilità pubblica prevede ilversamento di una certa somma «all'entrata del bilancio dello Sta-to», ciò significherebbe univocamente «che la somma stessa è postaa disposizione di detto bilancio, con la conseguenza che una riasse-gnazione per altre finalità - quale, nel caso di specie, il finanziamentodi enti pubblici distinti dall'amministrazione centrale dello Stato -deve trovare specifica indicazione nella norma di legge».In sostanza - ad avviso dei ricorrenti - l'unica interpretazionepossibile sarebbe «nel senso della riduzione (del 70% appunto) dellaparte di aliquota da trasferirsi a comuni e province, posto che l'inter-7 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026pretazione diversa […] priva di ogni significato l'intervento normativodi cui al citato art. 1, comma 298, della legge 311/2004».Non si comprenderebbe la ragione per cui il legislatore, pur vo-lendo mantenere inalterato l'ammontare del contributo spettante aiComuni, «avrebbe realizzato un artificio contabile in base al qualedetto contributo verrebbe trasferito in parte attraverso la [OSCURATO:PERSONA] del settore elettrico (30%) e in parte attraverso il bilanciodello Stato (il rimanente 70%).Per i ricorrenti, si assisterebbe al paradosso per cui «sarebbestata introdotta una norma solo al fine di rendere più complessa (at-traverso detto doppio canale) la gestione del trasferimento ai comunidel contributo in parola».2.

Il motivo è infondato.2.1.

Va premesso un breve quadro normativo.2.2.

L'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 314 (Disposizioniurgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizionidi massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi) prevede che la sistema-zione in sicurezza di tale tipologia di rifiuti debba avvenire presso ilDeposito Nazionale, opera di difesa di proprietà dello Stato.In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] (SOGINs.p.a.) provvede alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiutiradioattivi.Si prevede anche che tale sistemazione avvenga «garantendo laprotezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tu-tela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti».Viene sottolineata, allora, la peculiare protezione nei confrontidella popolazione che vive nei pressi dei rifiuti radioattivi.2.3.

L'art. 2 del decreto-legge n. 314 del 2003 si occupa dell'at-tuazione degli interventi.

A tal fine il Presidente del Consiglio dei Mi-nistri nomina un commissario straordinario il quale, in deroga alla8 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026normativa vigente provvede: a) alla validazione del sito; b) allamessa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Mi-nistero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture tempo-ranee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi; c) all'ap-provazione del piano economico finanziario; d) all'affidamento degliincarichi di progettazione del deposito nazionale; e) alle procedureespropriative; f) all'approvazione dei progetti; g) all'affidamento deilavori di costruzione del deposito nazionale.Sono fatte salve comunque «le competenze dell'agenzia per laprotezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)».3.

La norma fondamentale, per dirimere la controversia in que-stione, è però rappresentata dall'art. 4 del decreto-legge n. 314 del2003 (Misure compensative e informazione), il quale stabilisce unristoro ambientale per i Comuni che si trovano nei pressi dei siti con-taminati, ove sono state realizzate centrali nucleari da dismettere.L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314 del 2003, prevedeva,nella vigenza dal 18/11/2003 al 9/1/2004, che «con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del commissariostraordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misuredi intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a com-pensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del depositonazionale, con particolare riferimento al Comune sede del depositostesso».L'art. 4, comma 1, suddetto, a seguito della conversione in leggen. 368 del 24/12/2003, viene così sostituito: «misure di compensa-zione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento de-gli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impiantidel ciclo del combustibile nucleare.

Alla data della messa in eserciziodel deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, le misure sono tra-9 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026sferite al territorio che ospita il deposito, proporzionalmente alla al-locazione dei rifiuti radioattivi».Il comma 1-bis dell'art. 4, citato, nella versione vigente dal 10/1/2004 al 31/12/2007, stabilisce: «l'ammontare complessivo annuodel contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determi-nazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggior-namento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo.Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comi-tato interministeriale per la programmazione economica sulla basedelle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annual-mente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-torio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed èripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il Comune e la pro-vincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo della combu-stione nucleare.

Alla data della messa in esercizio del deposito na-zionale di cui all'art. 1, comma 1, e proporzionalmente alla alloca-zione dei rifiuti radioattivi il contributo è assegnato in misura del 20per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il deposito,in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confi-nanti, proporzionalmente alla popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rispettivamente, in favore della regione e della provin-cia».Per la determinazione del contributo, dunque, si applica un'ali-quota della componente della tariffa elettrica.

Tanto è vero che l'art.1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25 stabilisce che «a decorrere dal1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'art.3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sonocostituiti da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali10 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nu-cleare ed alle attività connesse e conseguenti».Le somme provengono dalle bollette elettriche pagate dagliutenti.Il contributo viene poi distribuito in percentuale tra i vari entilocali.Ciò, fino al definitivo smantellamento degli impianti nucleari.L'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 subisce poi una modi-fica, in vigore dal 1/1/2008 al 28/2/2009, in base alla quale si ag-giunge, dopo l'individuazione della regione e della provincia che ri-cevono il contributo nella misura del 25% ciascuna, «nonché dei co-muni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio mas-simo di 10 km dall'impianto medesimo».Ciò a dimostrazione che anche nella legislazione successiva aldecreto-legge n. 314 del 2003, si continua a considerare il contributonella sua integrità, ossia nel 100% dello stesso, da distribuire tra glienti locali, senza alcuna decurtazione.4.

L'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 viene, quindi, mo-dificato dapprima dall'art. 2, comma 560, della legge 24/12/2007,n. 244, in vigore dal 1/1/2008, e poi dal d.l. n. 208 del 2008, con-vertito in legge 27/2/2009, n. 13 (in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel sensoche si prevede, al comma 1-bis, che, ferma restando la determina-zione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora, «il contributo è asse-gnato annualmente con deliberazione del Comitato interministerialeper la programmazione economica sulla base delle stime di inventa-rio radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su pro-posta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale(ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun11 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cuiterritorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore dellarelativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuniconfinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito.

Il contributospettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie edalla popolazione residente nel raggio di 10 km dall'impianto».Come si vede, dunque, il contributo è sempre determinato nellasua integrità, pari al 100%, con una diversa collocazione delle risorsein favore degli enti locali, privilegiandosi - per la compensazione am-bientale - il comune nel cui territorio è ubicato il sito.5.

Altra modifica viene apportata all'art. 4 del decreto-legge n.314 del 2003 dal decreto-legge 30/12/2016, n. 244, convertito inlegge 27/2/2017, n. 19, in vigore dal 1/3/2017.L'unica modifica attiene ad un fattore meramente terminologico,prevedendosi, all'art. 4, comma 1-bis, che «l'ammontare comples-sivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediantela determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettitocomplessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora pre-levato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi».6.

La questione sorge in quanto l'art. 1, comma 298, della legge30/12/2004, n. 311 (comma abrogato con legge n. 197 del 2022),legge finanziaria 2005, prevede che il 70% delle risorse ottenute at-traverso l'applicazione sulla tariffa elettrica di un'aliquota destinataa finanziare il contributo di compensazione ambientale non passi piùper la [OSCURATO:PERSONA] elettrica, ma finisca direttamente nel bilan-cio statale.Ai sensi di tale disposizione, infatti, «[a] decorrere dal 1 gennaio2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100.000.000 euro me-diante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quotapari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'ali-12 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026quota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bisdell'art. 4 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché diuna ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle en-trate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energiaelettrica, definito ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legisla-tivo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17aprile 2003, n. 83.

Con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, sentita l'autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabi-liti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma».In sostanza, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ungettito annuo pari a 100.000.000 di euro, ai fini della compensazioneambientale.

Il 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'ali-quota della componente della tariffa elettrica costituisce una quotadi tale contributo che viene versata nel bilancio dello Stato.Il residuo 30%, che deriva sempre dalla medesima fonte, equindi dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffaelettrica, continua ad essere versato presso la [OSCURATO:PERSONA].A questo punto, sorge la questione se, come sostengono i ricor-renti, l'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 abbia com-portato una riduzione del contributo ambientale nella misura del70%, lasciando solo un residuo del 30% quale effettivo contributoda distribuire ai comuni interessati.L'altra soluzione, abbracciata sia dal Giudice di prime cure chedalla Corte d'appello, invece opta per il mantenimento del contributoambientale nella misura del 100%, con una mera distinzione finan-ziaria, nel senso che una parte del contributo, pari al 70% degli im-porti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della13 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026tariffa elettrica, confluisce provvisoriamente nella contabilità delloStato, per essere riassegnata successivamente a comuni e province,mentre il 30% degli importi continua ad essere versato presso laCassa Conguaglio elettrica, con immediata destinazione in favore dicomuni e province presso cui sono collocati impianti nucleari o sitrovano siti contaminati.7.

La soluzione fatta propria dai giudici di merito è condivisibile.8.

Anzitutto, il contributo ambientale, teso al ristoro della popo-lazione dei comuni e della provincia in cui sono stati installati impiantinucleari, in via di dismissione, non ha subito alcuna modifica quan-titativa nel corso delle varie normative che si sono affastellate sulpunto, come esaminate in precedenza.Il legislatore, infatti, ha sempre fatto riferimento ad un contri-buto pari al 100%, poi diviso in modo diverso tra i vari enti localiinteressati.L'art. 1, comma 493 (comma poi abrogato dalla legge n. 197 del2022), della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), pre-vede che «fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 298, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sonoassicurate maggiori entrate, pari a 35.000.000 di euro annui, me-diante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quotadegli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energiaelettrica, definito ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legisla-tivo 16 marzo 1999, n. 79».Le entrate destinate al ristoro territoriale, dunque, aumentanonel corso degli anni.8.1.

La delibera del CIPE n. 111 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in attuazionedell'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, stabili-sce che «le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dallaCassa Conguaglio per il settore elettrico, secondo le modalità previ-14 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026ste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n.720 e successive modificazioni sul capitolo all'uopo istituito da cia-scun ente locale interessato».La delibera del CIPE n. 52 del 24/7/2019 continua a richiamarel'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, stabilendoche «in applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e diquanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come misurecompensative per l'anno 2017, pari a 14.824.415,00 euro, sono ri-partite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari misuradel 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato ilsito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e inmisura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quellonel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importiriportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante dellapresente delibera».9.

Neppure coglie nel segno la doglianza dei ricorrenti per cui ilversamento di una parte delle somme riscosse attraverso la tariffaelettrica nel bilancio dello Stato, con i conseguenti maggiori controllisull'utilizzo delle risorse, non poteva che comportare un'assegna-zione diversa delle stesse, del tutto svincolata dal ristoro ambientalein favore delle popolazioni che vivono nei comuni e nella provincia incui sono collocati gli impianti nucleari.9.1.

Sul punto è intervenuta una sentenza, a Sezioni Unite, diquesta Corte, la quale ha chiarito che la Cassa di Conguaglio per ilSettore Elettrico, in quanto gestione fuori bilancio, costituisce organodello Stato, e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorseaffluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizioelettrico.

Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti in15 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026ordine alla responsabilità per danno erariale conseguente alla ge-stione dei relativi fondi (Cass., Sez.

Un., 29/7/2003, n. 11632).Si è chiarito quindi che l'espressa qualificazione delle casse diconguaglio come gestioni fuori bilancio fa ritenere che le stesse sonoorgani dello Stato, pur considerando i caratteri di spiccata autonomiaconferita a tali strutture e alla loro gestione.Con la precisazione che «le gestioni fuori bilancio sono, infatti,quelle che si svolgono indipendentemente dalle statuizioni di bilancioo, comunque, non sono riportate nelle normali scritture collegate colbilancio generale e che sono sottratte - salva espressa previsionelegislativa - ai controlli previsti dall'ordinamento» (Cass., Sez.

Un.,n. 11632 del 2003).Ciò significa che «l'elemento essenziale è la loro eccezionalità,nel senso che, anche ove siano previste da norme di legge, essetrovano giustificazione nell'esigenza straordinaria di sottrarre certegestioni previste dalla legge la dottrina ha proposto la denomina-zione di gestioni parabilancio, in quanto si svolgono a fianco di quellagenerale dello Stato».Trattasi di organi dello Stato, non potendo rientrare in tale cate-goria gli enti dotati di personalità giuridica, anche se sussista un rap-porto di strumentalità con lo Stato.In sostanza, ciò che caratterizza le casse di conguaglio è la mag-giore libertà nell'utilizzo delle risorse, al di fuori dei controlli ordinariprevisti dall'ordinamento.Pertanto, la ragione per cui l'art. 1, comma 298 della legge n.311 del 2004, ha stabilito che il 70% degli importi derivanti dall'ap-plicazione dell'aliquota della componente tariffaria elettrica dovesseessere versata all'entrata del bilancio dello Stato, in luogo dellaCassa di Conguaglio elettrica, può rinvenirsi nella considerazione che16 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026legislatore ha inteso controllare in misura più rigorosa un importo didimensioni ragguardevoli.Analoga possibilità di controllo non sussisteva per la Cassa diConguaglio elettrica, trattandosi, come detto, di gestione fuori bilan-cio, e quindi sottratta ai controlli ordinari previsti dall'ordinamento.Del resto, la delibera di ARERA del 22/12/2004, n. 231 (Istitu-zione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle mi-sure di compensazione territoriale di cui all'art. 4 della legge 24 di-cembre 2003, n. 368, in misure attuative) si occupa proprio dellaCassa di conguaglio, ritenendo opportuno istituire «presso la CassaConguaglio per il settore elettrico […] il conto oneri per il finanzia-mento delle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4,comma 1, della legge n. 368/03, alimentato dalla componente MCT»,con quantificazione separata, a partire dall'anno 2004, dell'onere de-rivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368 del 2003.10.

La legge finanziaria del 2005 (n. 311 del 2004), laddove hadiversificato il regime di entrate per lo Stato, distinguendo tra la per-centuale del 70%, che entra direttamente nel bilancio dello Stato, edil residuo 30%, che invece confluisce nella [OSCURATO:PERSONA], si in-serisce a pieno titolo nella disciplina legislativa che tende alla sop-pressione o, comunque, alla limitazione robusta, delle gestioni fuoribilancio.In dottrina, si è osservato che le gestioni fuori bilancio riguardanoacquisizioni di entrate e/o effettuazione di spese svolte dall'Ammini-strazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e, quindi, non sog-gette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzionedello stesso.17 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026La loro disciplina organica era prevista dalla legge n. 1041 del1971 e dal relativo d.P.R. n. 689 del 1977, e ciascuna di esse è au-torizzata con apposita norma legislativa.La legge n. 559 del 1993 ha disciplinato la loro soppressione,riconducendo alcune di esse in bilancio e adottando norme di con-trollo più incisive per quelle escluse dalla soppressione (articoli 23 e24).

Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte alcontrollo della competente Ragioneria centrale della Corte dei conti,pur potendo il Ministro dell'economia disporre accertamenti nel corsodella gestione.In sostanza, il controllo relativo alle gestioni fuori bilancio non èanalitico, come avviene per le poste ordinarie, che sono estrema-mente dettagliate, ma risulta meno efficace, trattandosi di verificarevoci omnicomprensive.È sufficiente porre attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 9 dellalegge n. 1041 del 1971, i rendiconti o i bilanci erano riuniti in ununico documento, tanto che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 689 del1977, tale documento unico veniva comunicato al Parlamento neltermine dell'anno successivo a quello in cui le gestioni si riferivano,corredato da «prospetti riassuntivi».10.1.

Tale minor controllo viene evidenziato anche nella legge31/12/2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), tuttorain vigore, ove, in particolare, l'art. 31-bis è dedicato proprio alle ge-stioni fuori bilancio, per le quali le [OSCURATO:PERSONA] pubbli-cano, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novem-bre 2011, informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanciordinari.Si precisa, al comma 2 dell'art. 31-bis, che «[p]er il bilancio delloStato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sonorese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di18 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026previsione della spesa dei ministeri interessati nel disegno di leggedi bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle10.2.

Inoltre, il legislatore, non limitandosi a richiedere una ul-teriore discovery documentale da parte delle gestioni fuori bilancio,ha introdotto anche una disposizione specifica per l'eliminazionedelle residue gestioni fuori bilancio.L'art. 40, comma 2, lettera p), della legge n. 196 del 2009, sta-bilisce infatti la «progressiva eliminazione, entro il termine di venti-quattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilitàspeciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunquecostituiti mediante il versamento di somme originariamente iscrittein stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione dellagestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchédelle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, deiprogrammi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblicie privati, nonché dei casi di urgenza e necessità.

A tal fine, andràdisposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in contoentrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nellacompetenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno datoorigine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti inbilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite».10.3.

Pertanto, in presenza di soppressione delle gestioni fuoribilancio (ma nella specie non v'è stata alcuna soppressione dellaCassa Conguaglio, che è rimasta, comunque, assegnataria del 30 percento delle risorse provenienti dalle bollette elettriche), vi è unanuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerentiimputazioni di spesa di «origine», mentre solo «qualora queste ul-19 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026time non fossero più esistenti in bilancio» sarebbero state necessarie«nuove imputazioni appositamente istituite».Di questa «nuova imputazione appositamente istituita» non v'ètraccia in atti, né allegazione (e dimostrazione) da parte dell'Avvo-catura Generale.Al contrario, risultano ben ferme e definite le originarie imputa-zioni di spesa, rappresentante dai capitoli di bilancio dei vari comuni.10.4.

Con l'ulteriore previsione, per le gestioni fuori bilancio cheresteranno attive, «dell'obbligo di rendicontazione annuale delle ri-sorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatorie armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi applicabilia livello di dettaglio sufficientemente elevato».Non si è più, dunque, in presenza di rendiconti sintetici, costi-tuenti documenti unitari, difficilmente intellegibili, ma di descrizionedettagliata della rendicontazione.Se queste sono le prospettive del legislatore, è evidente che lalegge finanziaria 2005 non poteva che assecondare il trend, giun-gendo a diversificare la confluenza delle entrate, nella maggior parte(e quindi nella misura del 70%) all'interno del bilancio dello Stato, enella minore misura del 30% nella preesistente Cassa conguaglio,ente con la gestione fuori bilancio, quindi con minori controlli.In sostanza, le gestioni fuori bilancio sfuggono, allo stato, al con-trollo pieno del Parlamento, proprio per la scarsa comprensibilità deirendiconti e del peculiare procedimento che di regola.Viene scavalcato anche il controllo preventivo della Ragioneriacentrale della Corte dei conti.11.

Inoltre, l'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 nonprevede che tali somme, costituite dal 70% degli importi derivantidall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica,siano distolte dalla finalità disegnata dal legislatore (d.l. n. 314 del20 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/20262003, conv. in legge n. 368/2003), costituita dalla compensazioneambientale, per essere trasferite ad altri capitoli di spesa.Ciò sarebbe stato, invece, necessario nell'ipotesi in cui il legisla-tore avesse voluto distogliere completamente tali somme dalla fina-lità di ristoro della popolazione che vive in territori comunali e pro-vinciali in cui sono collocati impianti nucleari da dismettere.Non a caso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 205 del2016, occupandosi della questione di legittimità costituzionale delcomma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevedevauna consistente riduzione della spesa corrente per le province e lecittà metropolitane, con la previsione per cui «ciascuna provincia eCittà metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilanciodello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi dispesa», ha chiarito che «si deve ritenere - e in questi termini la di-sposizione va correttamente interpretata - che tale allocazione siadestinata, per quel che riguarda le risorse degli enti di area vastaconnesse al riordino delle funzioni non fondamentali, a una succes-siva riassegnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle stessefunzioni non fondamentali».In sostanza, proprio perché il legislatore non aveva previsto unadiversa assegnazione delle somme confluite nel bilancio dello Stato(previa individuazione di necessari capitoli di spesa), attraverso unariduzione delle risorse alle province e alle città metropolitane, ciòcomportava che tali risorse fossero destinate in futuro alla riasse-gnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle medesime funzioni.Ha precisato la Corte costituzionale, dunque, che «la previsionedel versamento al bilancio statale di risorse frutto della riduzionedella spesa da parte degli enti di area vasta va dunque inquadratanel percorso della complessiva riforma in itinere.

E, così intesa, essasi risolve in uno specifico passaggio della vicenda straordinaria di21 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026trasferimento delle risorse da detti enti ai nuovi soggetti ad essi su-bentranti nelle funzioni riallocate, vicenda la cui gestione deve ne-cessariamente essere affidata allo Stato» (Corte cost., sentenza n.205 del 2016).In questo caso, tra l'altro, vi era stata una espressa riduzione dispesa e non, come nella specie, una sorta di scissione degli introitidelle risorse provenienti dalle bollette elettriche tra [OSCURATO:PERSONA] entrate del bilancio dello Stato.Anche nell'ipotesi in esame, il legislatore, con l'art. 1, comma298, della legge n. 311 del 2004, non ha previsto - come avrebbedovuto alla stregua della normativa di contabilità pubblica e dei prin-cipi di unità e unitarietà del bilancio - una diversa assegnazione dellerisorse (con prefigurazione legislativa e specifica indicazione deglispecifici capitoli di spesa ove far affluire le somme derivanti dallebollette elettriche), pur disponendo che il 70% degli importi derivantidall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettricafosse destinata al bilancio dello Stato, in luogo della Cassa di Con-guaglio elettrica.11.1.

Sul punto deve osservarsi che il bilancio dello Stato segueregole ben determinate e definite da seguire necessariamente.Tra i principi generali del bilancio dello Stato, oltre a quello dellaannualità, vi sono soprattutto, per quel che qui rileva, i principi diunità e di universalità del bilancio.11.1 Per il principio di unità del bilancio, la corrispondenza fraentrate e spese deve avvenire soltanto a livello globale, non essendopossibile stabilire una precisa correlazione tra singola entrata e sin-gola spesa.Il principio dell'unità comporta che tutte le entrate abbiano unadestinazione in bilancio, sia pure generica e quindi a livello globale,22 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026a meno che non sussista un vincolo specifico, derivante da un'entratastraordinaria.Sono vietati, dunque, in linea di principio, i tributi o contributi discopo, ossia quelli istituiti con l'espressa destinazione del loro gettitoal finanziamento di una spesa determinata.Vi sono, infatti, delle eccezioni, come avviene ad esempio perl'ICI (ora IMU), che è riscossa dallo Stato per essere poi devolutaagli enti locali, o anche per l'erogazione, a scelta del contribuente,del 5 × 1000 del gettito Irpef.Nella specie, con il d.l. n. 314 del 2003 si è, in qualche misura,derogato al principio di unità del bilancio, con la previsione del con-tributo in favore dei comuni, a titolo di compensazione ambientale,del provento derivante dall'applicazione dell'aliquota pari a 0,015centesimi di euro per ogni kilowattora consumato sulle bollette ener-gia elettrica.È chiaro, dunque, che tale previsione specifica rappresenti unaderoga al principio di unità del bilancio.Con ciò, dovendosi conseguentemente affermare la necessità,per una eventuale destinazione diversa delle medesime risorse, diun'apposita differente scelta del legislatore.11.2.

Altro principio fondamentale del bilancio dello Stato, utileper l'intelligibilità della vicenda, è rappresentato dalla universalità,nel senso che tutte le entrate e tutte le spese dello Stato devonotrovare adeguata collocazione in bilancio, essendo vietate, in linea diprincipio, le cosiddette gestioni extrabilancio, cioè quelle costituitecon fondi dello Stato amministrati al di fuori del bilancio e dellenorme che ne regolano l'esecuzione.Del resto, tali gestioni fuori bilancio trovano una giustificazionenei casi in cui le normali procedure di acquisizione di impiego delle23 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026risorse sarebbero di grave ostacolo all'immediatezza degli interventiprogrammati.In dottrina si è rilevato che il loro diffondersi determina, tuttavia,uno svuotamento del «diritto al bilancio», riducendo il significatodell'approvazione parlamentare del relativo progetto di legge.Pertanto, risulta evidente che, senza una modifica, di caratterelegislativo, della destinazione delle risorse relative alla tariffa elet-trica, dal 2004 sino alla legge n. 197 del 2022, le entrate derivantidall'applicazione dell'aliquota dello 0,015 centesimi di euro non po-tevano che avere la medesima destinazione già impressa da legisla-tore con l'art. 4, comma 1-bis, del d.l. n. 314 del 2003, conv. in l.368/2003.11.3.

L'art. 24 della legge n. 196 del 2009 si occupa proprio deiprincipi di universalità ed unità del bilancio, affermando che «è vie-tato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi con-sentiti e regolati in base all'art. 40, comma 2, lettera p».11.4.

Solo la legge di bilancio dello Stato può imprimere una spe-cifica destinazione alle risorse pubbliche, attinte all'interno delle en-trate dello Stato, e ciò, attraverso le fasi dell'impegno di spesa, dellaliquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.Ed infatti, il comma 4 dell'art. 24 della legge n. 196 del 2009,dopo aver vietato «l'assegnazione di qualsiasi provento per spese oerogazioni speciali […] fatte a scopo determinato», ha anche previstoche «restano valide le disposizioni legislative che prevedono la rias-segnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, aifini della gestione e della rendicontazione»; riassegnazione che nellaspecie non risulta essere stata mai disposta.E' pacifico, infatti, come emerge anche dalla delibera del CIPE n.111 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che le somme relative alle bollette elettricheentrano nella [OSCURATO:PERSONA], con le modalità della tesoreria24 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026unica, per confluire successivamente, attraverso la delibera del CIPE,nei capitoli di spesa degli enti locali («Le somme […] sono versateagli Enti locali dalla [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], secondole modalità previste dal sistema di [OSCURATO:PERSONA] di cui alla legge29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul Capitoloall'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.

Le suddette ri-sorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di in-terventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campoambientale»).11.5.

Inoltre, l'art. 1 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Eliminazione delle ge-stioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti cor-renti di tesoreria, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), di2009, ha previsto, con riferimento alla «riconduzione al regime dicontabilità ordinaria», che «in attuazione del comma 1 dell'articolo44-ter della legge n. 196 del 2009, sono individuate le gestioni ope-ranti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al re-gime di contabilità ordinaria».Il comma 3 stabilisce, poi, che «[l]a disponibilità di ciascuna ge-stione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio delloStato per la successiva riassegnazione nella competenza delle ine-renti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualoraqueste ultime non fossero preesistenti in bilancio, a nuove imputa-zioni appositamente istituite».Ciò dimostra che anche per la riconduzione delle gestioni fuoribilancio al regime di contabilità ordinaria si procede, «ordinaria-mente», ad una riassegnazione che, in linea generale, comporta chele risorse siano dedicate alle imputazioni di spesa originarie oppure,ma solo nell'ipotesi in cui «queste ultime non fossero più esistenti inbilancio», a nuove imputazioni appositamente istituite.25 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per la riassegnazione delle somme alle originarie imputazioni nonoccorre, dunque, una legge, esistendo già i capitoli di spesa deglienti locali, quali destinatari delle stesse, in base al d.l. n. 314 del2003, che ha istituito la gestione fuori bilancio per la compensazioneambientale.Se, invece, le ordinarie imputazioni non siano più presenti in bi-lancio, occorre una nuova imputazione da «istituire», necessaria-mente con legge.Ed è questo, come si vedrà in seguito (paragrafo 11.6.), il puntooscuro della vicenda, non essendo stati in alcun modo indicati l'e-ventuale nuova imputazione delle risorse e i nuovi capitoli di spesaistituiti.Tra l'altro, lo stesso principio è ribadito anche dall'art. 2 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA], dedicato alla «soppressione in via definitiva delle gestionifuori bilancio».In tal caso, ai sensi del comma 3, «le somme eventualmentegiacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entratadel bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle ammini-strazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo ne-cessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfe-zionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppres-sione».Si è chiarito in dottrina che la riassegnazione di entrate ai capitolidi spesa è prevista, ex art. 24, comma 5, della legge n. 196 del 2009,per specifici casi, in deroga al principio dell'unità del bilancio.Si è anche osservato che, per evitare le incertezze derivanti dalleoperazioni di riassegnazione, sono stati introdotti meccanismi di sta-bilizzazione delle stesse, consentendo, ex art. 23, comma 1-bis,legge n. 196 del 2009, di iscrivere negli stati di previsione della spesadi ciascuna Amministrazione - e corrispondentemente in quello della26 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026entrata - importi relativi a quote di proventi destinati al finanzia-mento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nelmedesimo esercizio.11.6.

Una volta chiariti gli aspetti normativi, è evidente che,mentre il legislatore ha previsto nel 2003 una deroga ai principi dellaunità e universalità del bilancio statale – che è bilancio finanziario enon economico – attraverso l'istituzione della [OSCURATO:PERSONA],quale gestione fuori bilancio, con l'individuazione dei capitoli di spesache dovevano essere istituiti da parte degli enti locali (e sono statiistituiti), per la «riconduzione al regime di contabilità ordinaria» dicui all'art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella persistenza delle «competenzeoriginarie» rappresentate dai comuni, lo Stato avrebbe dovuto pro-cedere «ordinariamente» alla successiva riassegnazione dellesomme proprio in favore degli enti locali territoriali.Solo nel caso in cui le imputazioni di spesa originarie «non fos-sero più esistenti in bilancio», lo Stato avrebbe dovuto procedere «anuove imputazioni appositamente istituite».Tale istituzione non poteva che avvenire per legge, con istitu-zione di specifici capitoli di spesa.Ma di tutto ciò non v'è traccia agli atti, non avendo i ricorrentiindicato – neppure in sede di discussione in pubblica udienza, suespressa sollecitazione della Corte – la legge eventualmente soprav-venuta con l'istituzione di nuovi capitoli di spesa, al fine della riasse-gnazione delle somme derivanti dalle bollette elettriche.12.

Deve, poi, rimarcarsi che negli atti parlamentari si dà perscontato che le somme spettino per intero ai comuni, anche dopo lepronunce del Tribunale di Roma e della Corte di appello di Roma.Peraltro, nella seduta del 9 giugno 2020 alla Camera dei deputati,l'on.

Foti ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Mi-nistro dell'economia e delle finanze «se e quali urgenti iniziative il27 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026governo intenda assumere per correttamente dare seguito a quantostatuito dalla Corte d'appello di Roma, con la sentenza più sopra ri-chiamata [n. 2069 del 2020]», ossia proprio quella oggetto del pre-sente giudizio.Nell'interrogazione all'ordine del giorno presso il Senato della Re-pubblica del 2 maggio 2017 altra questione è stata sollevata dal Mi-nistro dell'economia e delle finanze, con l'affermazione per cui «ilpresente alinea è stato introdotto, insieme all'attuale comma 1, damodifiche apportate dal legislatore con il comma 560 dell'art. 2 dellalegge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e con l'art. 7-ter del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 13 del 2009, modifiche successive alla legge n. 311del 2004 con la quale è stata introdotta la decurtazione (mai espres-samente citata) del 70 per cento della portata finanziaria totale dellavoce A2 destinata agli enti locali a compensazione dei disagi ambien-tali derivanti dalla servitù nucleare.

È evidente che il comma 1-bisdell'art. 4 non lascia intendere alcuna corresponsione parziale dellavoce A2 della tariffa elettrica».13.

Così ragionando, si perviene ad una interpretazione costitu-zionalmente orientata della norma, in quanto sarebbe altrimenti ir-ragionevole che un contributo destinato a finalità compensative ter-ritoriali ed ambientali, di imponente impatto, possa essere decurtato- addirittura nella misura del 70 % - a pochi mesi dalla sua introdu-zione.14.

La soluzione prospettata trova implicita conferma nell'art. 1commi 20, 21 e 22 della legge 29/12/2022, n. 197, che ha abrogatoespressamente sia il comma 298 dell'art. 1 della legge n. 311 del2004, sia il comma 493 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.Si è previsto all'art. 1, comma 20, della legge n. 197 del 2022che «in prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 728 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite ilconto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'art.42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1°giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compen-sazione territoriale, di cui all'art. 51 della medesima deliberazione,non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori.A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limitedelle risorse di cui al comma 22.

Entro il 30 giugno di ogni anno,l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in rela-zione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgi-mento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elet-tronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e allee delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe-tica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle even-tuali rimodulazioni finanziarie».Al comma 21 dell'art. 1 si dispone, poi, che «il comma 298dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati».Al comma 22 dell'art. 1 si stabilisce che «Per le finalità di cui alcomma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a de-correre dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misuredi compensazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge24 dicembre 2003, n. 368.

Le risorse sono trasferite alla Cassa per iservizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno».Pertanto, solo nel 2022 vi è stata una effettiva riduzione del con-tributo compensativo territoriale.tributo pari all'aliquota applicata sulla tariffa elettrica per l'importo29 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026di 0,015 centesimi di euro per kilowattora consumato, ha fatto in-gresso nelle entrate dello Stato, sia pure attraverso due distinte mo-dalità: il 70% nell'ambito delle entrate del bilancio dello Stato ed il30% all'interno della [OSCURATO:PERSONA], quale gestione fuori bilancio.Non è stato più previsto quindi, un meccanismo compensativoforfettizzato, in relazione alle bollette elettriche a carico degli utenti,ma si è fissata una somma «secca» da ripartire, pari ad euro15.000.000,00.15.

La tesi sostenuta in contrario dalla Procura generale non ri-sulta condivisibile.Per la Procura generale, infatti, deve tenersi conto del tenore dialcune norme contenute all'interno della legge finanziaria 30 dicem-bre 2004, n. 311, e segnatamente dell'art. 1, comma 295, che pre-vede la riduzione dei costi relativi ai monopoli di Stato, del comma296, che riduce le dotazioni di enti ed organismi pubblici, del comma297, che prevede la riduzione della spesa relativa al fondo per inter-venti strutturali di politica economica, e del comma 299, che riducei trasferimenti a ferrovie, poste ed Anas, oltre al comma 300, cheaggiorna l'imposta di registro, e al comma 302 che prevede maggiorientrate statali.Per la Procura generale, dunque, «[l]a collocazione sistematicadella disposizione di cui al comma 298 nel contesto del taglio linearedi diverse voci di spesa corrente milita[no] per l'interpretazione pa-trocinata dall'Avvocatura di Stato».17.

In realtà, deve tenersi conto che la legge 30/12/2004, n. 311è la legge finanziaria 2005.La legge finanziaria precede la legge di bilancio ed enuncia gliscostamenti rispetto a quanto preventivato in precedenza.La ratio della legge finanziaria – e poi della legge di stabilità –era quella di dare una maggiore flessibilità alla manovra finanziaria30 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026annuale, ingessata da una legge formale, priva di contenuti sostan-ziali.Con la legge rinforzata n. 243/2012 la legge di stabilità è statadefinitivamente superata.La natura della legge finanziaria è, dunque, ben diversa dallalegge di bilancio, sicché non è consentita l'interpretazione di uncomma di tale legge (e segnatamente il comma 298), semplicementerapportandolo ai commi collocati, del tutto fortuitamente, in zonalimitrofa di tale legge.La legge di bilancio, infatti, per la dottrina, è un atto con formadi legge (all'epoca dei fatti di causa) con il quale il Parlamento, sullabase degli stati di previsione dei singoli ministeri, autorizza il governoallo svolgimento dell'attività amministrativa, che necessita di risorsefinanziarie (con la modifica dell'art. 81, comma 3, Cost., però, si con-sente ora di iscrivere nuove spese direttamente nella stessa legge dibilancio).La legge di bilancio ha, dunque, una duplice funzione: da un lato,di indirizzo dell'azione amministrativa del governo, ovvero di pro-grammazione finanziaria nel breve termine; dall'altro, di autorizza-zione e vincolo alle attività di imposizione di spesa.In particolare, la legge n. 163 del 2016 (Modifiche alla legge n.196 del 2009, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243 del 2012)ha rivisto il contenuto della funzione della legge di bilancio che, ri-spetto al passato, ha assunto carattere di legge sostanziale.Solo con l'approvazione della legge di bilancio il Parlamento au-torizza il governo al prelievo delle entrate e all'effettuazione dellespese per il successivo anno finanziario.18.

Pertanto, è necessario distinguere la fase di programmazionea medio termine degli obiettivi di finanza pubblica, ove il governoprovvede all'elaborazione del documento di programmazione econo-31 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026mico-finanziaria (DPEF), negli anni 2003 e 2004 (ora DEF), il qualecontempla i criteri ed i parametri per la redazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato e della legge finanziaria.Il DPEF, quindi, precede il bilancio, come pure la legge finanzia-ria.Anche nella disciplina vigente, l'art. 7 della legge n. 196 del 2009(Legge di contabilità e finanza pubblica) individua gli strumenti dellaprogrammazione: a) il Documento di economia e finanza (DEF), dapresentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conse-guenti deliberazioni parlamentari; b) la Nota di aggiornamento delDEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno,per le conseguenti deliberazioni parlamentari;[…] d) il disegno dilegge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20ottobre di ogni anno; e) il disegno di legge di assestamento, da pre-sentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.18.1.

Dopo la fase di programmazione subentra quella dell'adat-tamento delle grandezze finanziarie agli obiettivi programmatici.

Talefase culmina con l'approvazione del progetto di legge finanziaria edei progetti di legge collegati.Con tali provvedimenti si realizza la manovra annuale di finanzapubblica, ossia viene regolata la vigente legislazione di entrate dispesa al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi fissati dalDPEF.Per la dottrina, la legge finanziaria - sostituita a partire dal 2010(legge n. 196 del 2009) dalla legge di stabilità - ha finito per assu-mere ruoli onnicomprensivi, tanto da essere definita «legge omni-bus» dalla Corte dei conti, nella quale si collocano misure proprie emisure improprie, affatto collegabili a un chiaro disegno di imposta-zione di politica economica.32 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale, con ordi-nanza n. 17 del 2019, osservando - seppure in tema di approvazionedella legge di bilancio annuale - che la funzione legislativa deve con-sentire «a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di mino-ranza, e ai singoli parlamentari che le compongono, di collaborarecognita causa alla formazione del testo, specie nella fase in commis-sione, attraverso la discussione, proposta di testi alternativi e diemendamenti […]» e ciò «vale in particolare in riferimento all'appro-vazione della legge di bilancio annuale, in cui si concentrano le fon-damentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della contribu-zione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell'allocazione delle ri-sorse pubbliche» (Corte cost., ordinanza n. 17 del 2019).I testi legislativi di bilancio, dunque, sono costituiti da un unicoarticolo, senza la previsione e la divisione in titoli, sezioni e capi, lacui collocazione ben potrebbe essere di aiuto nell'interpretazionedelle disposizioni.Per la dottrina è ormai invalsa la prassi di concentrare in un soloarticolo, frutto di un maxiemendamento governativo, composto dicentinaia di commi ad oggetto eterogeneo e di difficile leggibilità.Di qui, la mancata condivisione con l'interpretazione della Pro-cura generale che, invece, propone una esegesi della norma, in par-ticolare del comma 298 dell'art. 1, della legge finanziaria n. 311 del2004, alla stregua esclusivamente dei pochissimi commi posti nellevicinanze topografiche.18.2.

Solo successivamente vi è l'approvazione della legge di bi-lancio.

È un atto con forma di legge con il quale il Parlamento assumela principale decisione di finanza pubblica, autorizzando il Governoall'erogazione delle spese, all'acquisizione delle entrate e alla realiz-zazione delle operazioni necessarie per la copertura dell'eventualedisavanzo.33 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'en-trata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modoche a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilitàamministrativa, cui è affidata la relativa gestione.18.3.

Quanto alle spese, le stesse - all'epoca - erano ripartite inunità previsionali di base, suddivise tra spesa corrente e spesa inconto capitale e capitoli, in base all'oggetto, con contenuto econo-mico e funzionale della spesa riferito alle categorie e alle funzioni.All'attualità le spese vengono suddivise in: missioni, che rappre-sentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti conla spesa; programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, ovveroaggregati di spesa con finalità omogenea; unità elementari di bilan-cio, ai fini della gestione e della rendicontazione, che fino all'introdu-zione delle azioni, sono costituite da capitoli, nei quali le spese delloStato sono ripartite in base all'oggetto della spesa e sono classificatialla stregua del contenuto economico funzionale delle spese in essiiscritte.19.

Quanto, poi, alla Nota esplicativa alla legge finanziaria delMinistero dell'economia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per la Procura generaledimostrerebbe proprio l'intento del legislatore di procedere ad unariduzione dei proventi da destinare alla compensazione ambientale,tale esegesi non può essere condivisa.In realtà, tale nota esplicativa prevede che «[r]imane il risparmiodi spesa pari a 100 milioni sulla SOGIN, la società per la gestionedell'energia nucleare che è una delle voci di copertura del calo delletasse.

La norma non tocca le bollette, comporta solo un taglio dispese sulla Sogin».Ed invero, come correttamente sottolineato nella memoria scrittadei Comuni, l'unico intento del legislatore risulta quello di limitare la34 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026dotazione finanziaria in favore di SOGIN, che non svolge alcun ruolonell'incasso dell'aliquota in bolletta, né nella sua distribuzione.Ed infatti, trattandosi di gestione fuori bilancio (quella relativaalla Cassa di Conguaglio), trova applicazione l'art. 1 della legge n.1041 del 25/11/1971, tuttora in vigore, a mente del quale «tutte lesomme […] che siano percepite […] per lo svolgimento di compitiistituzionali diretti o indiretti […] - qualora la loro percezione dialuogo a gestioni fuori bilancio - devono essere versate in tesorerianel termine inderogabile di 30 giorni, con imputazione al capitolodello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero alnuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delleentrate non ne consente l'attribuzione a capitoli già esistenti».Ciò significa che le somme relative all'aliquota applicata sulle bol-lette elettriche sono transitate attraverso la Cassa conguaglio per ilsettore elettrico, con le modalità della tesoreria unica, mentre ilCIPE, con apposita delibera, ha disposto l'attribuzione ai comuni, at-traverso gli appositi capitoli di spesa.Il rapporto, dunque, risulta trilaterale e si svolge tra la CassaConguaglio per il Settore elettrico, il CIPE, e quindi il Governo, e iComuni titolari del diritto, ma finanziariamente tale rapporto risultabilaterale, in ragione della natura di gestione fuori bilancio dellecasse conguaglio, che fanno parte del bilancio dello Stato.In sostanza, ARERA, con la delibera n. 231 del 2004, ha istituitoun conto oneri dedicato, all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per il Set-tore elettrico, in cui confluiscono le componenti tariffarie ed al qualeil CIPE attinge per erogare contributi agli enti territoriali su cui insi-stono centrali nucleari.La SOGIN, dunque, non interviene in alcun modo in quel rapportoe diversa è anche la sua fonte di finanziamento.35 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per le misure di compensazione territoriale, infatti, ARERA haistituito la componente tariffaria MCT, mentre per il finanziamento diSOGIN veniva utilizzata la componente tariffaria A2, destinata ap-punto alla «copertura degli oneri per il decommissioning nucleare».20.

Alla stregua di quanto sopra osservato, perde consistenzaanche l'ulteriore considerazione dei ricorrenti esposta nella memoriascritta dell'Avvocatura.Si sottolinea, in tale memoria, che la rimodulazione delle risorseassegnate ex lege ai comuni beneficiari di compensazioni territorialisia pari a circa euro 15.000.000,00 e tale cifra corrisponde quasiesattamente alle somme sino ad oggi elargite dal comitato annual-mente in applicazione delle norme all'epoca vigenti.Con delibera n. 57 del 2018, relativa all'annualità 2016, è statadeterminata la somma di euro 14.620.928,00; con delibera n. 52 del2019, relativa all'annualità 2017, è stata individuata la somma dieuro 14.824.415,00; con delibera n. 68 del 2020, per l'annualità2018, è determinata la somma di euro 14.978.103,00; con la deli-bera n. 91 del 2021, con riferimento all'anno 2020, è stata attribuitala somma di euro 13.759.392,00; con la delibera n. 59 del 2022, perl'annualità 2021, è stata individuata la somma di euro14.502.090,00; ciò avrebbe confermato implicitamente la corret-tezza dell'interpretazione propugnata dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] statali.Il dato empirico qui rappresentato non può certo travolgere lecogenti norme di contabilità pubblica sopra indicate.21.

Neppure convincono le due norme di legge richiamatedall'Avvocatura generale dello Stato in sede di discussione, perché inentrambi i casi le somme in eccedenza sono state indirizzate pressospecifici capitoli di spesa che, invece, nella fattispecie in esame non36 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026solo non sono stati indicati dalla legge finanziaria 2005, ma neppurerisultano indicati successivamente dai ricorrenti.Si fa riferimento all'art. 2, comma 19, della legge 28/12/1995,n. 549, a mente del quale, «[l]'esecuzione del lavoro straordinariocomporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, ilversamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute[…]».L'art. 2, comma 20, poi dà luogo alla diversa destinazione dellesomme eccedentarie su un preciso capitolo di spesa («La quota delgettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal1997, è versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo perl'occupazione […] per finanziare misure di riduzione dell'orario di la-voro e di flessibilità dell'orario medesimo»).Si mantiene, tra l'altro, in questo caso, la medesima finalità le-gislativa nell'ambito della riassegnazione delle somme, nell'ottica diuna maggior tutela della disciplina lavoristica.22.

Lo stesso vale per l'art. 1, commi 38-40, della legge 23/12/2005, n. 266.Al comma 38 si prevede che «per l'anno 2006 una quota pari al60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cuiall'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, esui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati ancheparzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione diquelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto rego-37 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026lamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati daoltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilanciodello Stato entro il mese di gennaio 2006».Ai sensi del comma 40 «[u]n importo pari ad un sesto dellesomme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto inun apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle ammi-nistrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegna-zione ai pertinenti conti di tesoreria».Anche in questo caso si fa riferimento ad un apposito capitolo dibilancio da istituire per destinarsi le risorse.23.

Del resto, a conferma della doverosa interpretazione costitu-zionalmente interpretata della normativa in esame, si osserva che laCorte costituzionale, con sentenza n. 326 del 2010, con riferimentoall'art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che disponeva lacessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunitàmontane, ha ravvisato un vulnus costituzionale, ritenendo che lanormativa non conteneva alcuna indicazione, che pure sarebbe statanecessaria, in ordine al pagamento delle rate di ammortamento suimutui pluriennali ancora in essere, stipulati dalle comunità montanecon il concorso dello Stato, che ha fatto sorgere in capo a questeultime un legittimo affidamento.La norma, dunque, presentava profili di irragionevolezza, che siriverberavano sull'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti lo-cali, come disegnata dall'art. 119 della Costituzione, lasciando privodi copertura finanziaria un settore di rilievo.24.

Resta, allora, priva di fondamento la tesi dei ricorrenti, chereputa la necessità di una nuova norma di legge (anche) per la rias-segnazione delle somme ai Comuni, mentre, in realtà, trattasi solodi «riconduzione al regime di contabilità ordinaria» di un regime a38 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026gestione fuori bilancio, in quanto si è in presenza di «imputazioni dispesa che vi hanno dato origine [alla disponibilità di ciascuna ge-stione]».Al contrario, non essendo state soppresse «le competenze delleinerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine», occorrevauna nuova norma di legge per la riassegnazione delle somme, giàdestinate ai capitoli di bilancio degli enti locali, ad ulteriori capitoli dispesa da istituire necessariamente.Su questo profilo, si ribadisce, non v'è stata allegazione – e di-mostrazione – alcuna dei ricorrenti, neppure in sede di pubblicaudienza.25.

Le spese del giudizio di legittimità, stante la complessità dellacontroversia e la novità della questione trattata, vanno interamentecompensate dalle parti.26.

Non sono tenute al pagamento del raddoppio del contributounificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, le Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 20682 del 2020).

P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio2026Il Consigliere EstensoreLuigi D'OrazioIl PresidenteGuido Mercolino39 RG n. 22409/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
conomia e delle finanze, in persona del M2i nistro pro tempore,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello S2t2a8t7o,7 2e8le7t/ti2v0a1m9e ntedomiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12R.. G.N. 11368/2017- ricorrenti -controComune di Ipsra, Comune di Rotondella, Comune di Saluggia, Comune diCaorso, Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di Piacenza, Comune di Min-turno e Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappre-sentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certi-1 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026ficata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] BerDtoatlao pnubi,b licazione 22/05/2026n. 44/46- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2629/2020, deposi-tata in data 4/6/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/1/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. AndreaPostiglione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, CIPE e MEF, l'Av-vocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorso.1. I Comuni di Caorso, [OSCURATO:PERSONA], Saluggia, Ispra, Roton-della, quali Comuni che ospitavano centrali nucleari o impianti delciclo del combustibile nucleare, ed il Comune di Piacenza, confinante,convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ilCIPE ed il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e chiedevanoal Tribunale il riconoscimento del diritto all'intero ammontare delcontributo previsto dall'art. 4 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 314,convertito nella legge 24/12/2003, n. 368, nonché, per le sole an-nualità 2005, 2006 e 2007, la condanna al pagamento della quotaparte non versata.Gli attori, dunque, esponevano che l'art. 4 del decreto-legge n.314 del 2013 prevedeva un contributo per ridurre il carico ambien-tale in favore dei soggetti pubblici che ospitavano centrali nucleari eimpianti del ciclo del combustibile nucleare.2 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Aggiungevano che avevano diritto all'erogazione del contributo,da determinarsi mediante un'aliquota da applicare alle tariffe elettri-che.Sottolineavano che era sopraggiunto l'art. 1, comma 298, dellalegge n. 311 del 30/12/2004 e che le Amministrazioni convenuteavevano ridotto l'ammontare del contributo al 30%.Tale interpretazione, però, doveva ritenersi errata, in quanto ladisposizione si limitava a stabilire che una quota parte degli importi(70 per cento) derivanti dall'applicazione dell'aliquota della compo-nente della tariffa elettrica doveva essere versata all'entrata del bi-lancio dello Stato «invece che nel conto oneri della [OSCURATO:PERSONA] il settore elettrico, senza alcuna riduzione dell'ammontare delcontributo.Precisavano che l'art. 7-ter del decreto-legge n. 208 del 30/12/2008 aveva confermato l'interpretazione in ordine alla permanenzadel contributo nella misura del 100%, mentre una diversa interpre-tazione sarebbe stata costituzionalmente illegittima per violazionedegli artt. 3, 5, 9, 32, 53, 97, 117, 119, e 81 della Costituzione.2. Intervenivano in giudizio il Comune di Minturno e quello diSessa Aurunca.3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14894/2016, pubblicatail 22/7/2016, accoglieva le domande, condannando la Presidenza delConsiglio dei Ministri, il CIPE e il MEF, in solido tra loro, al pagamentoin favore dei Comuni dell'ulteriore 70% del contributo spettante pergli anni dal 2004 al 2011.Il Tribunale reputava che anche dopo l'entrata in vigore dell'art.1, comma 298, della legge n. 311 del 30/12/2004, a mente del quale«a decorrere dal 1 gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo paria 100.000.000 di euro mediante il versamento all'entrata del bilanciodello Stato di una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'ap-3 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026plicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cuial comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.314», non vi era stata l'abrogazione espressa dell'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge n. 314 del 2003.La questione verteva sull'interpretazione della nuova disposi-zione, per valutare se tale nuova normativa avesse comportato «au-tomaticamente la riduzione al 30% del contributo spettante a favoredei siti che ospitano centrali nucleari», con abrogazione implicitadell'art. 4, comma 1-bis, suddetto.In realtà, però, ad avviso del Tribunale, doveva ritenersi che ilquantum del contributo fosse rimasto invariato, senza alcuna ridu-zione, in tal senso muovendo anche l'art. 7-ter del decreto-legge n.208 del 30/12/2008, inserito dalla legge di conversione 27/2/2009,n. 13.Se, infatti, il legislatore con la legge finanziaria del 2005 avessevoluto far corrispondere al versamento all'entrata del bilancio delloStato di una quota pari al 70% del contributo una contemporaneaproporzionale riduzione del contributo spettante ai soggetti benefi-ciari, «non avrebbe poi successivamente introdotto i commi 1 e 1-bis del tenore suddetto, con individuazione delle percentuali spet-tanti pari al 100% senza nulla dire sulla riduzione del contributo».Per il Tribunale, allora, «l'art. 1, comma 298, legge 311/04 deveessere interpretato nel senso di sottrarre parte del contributo allagestione separata, dunque con valenza meramente contabile».Del resto, la Cassa di Conguaglio per il settore elettrico costituivacomunque un organo dello Stato e del pari statale doveva ritenersila proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienzadegli utenti del servizio elettrico.Trattavasi allora «sempre di utili comunque di proprietà delloStato che sono stati solo sottratti ad una gestione fuori bilancio».4 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/20264. Avverso tale sentenza proponevano appello il 21/9/2016,quindi entro il termine di scadenza per l'impugnazione (in pari data),la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CIPE e il MEF, sulla base didue motivi.L'atto d'appello era, però, privo completamente della vocatio inius.4.1. Gli appellanti, dunque, notificavano nuovo atto di appello inrinnovazione ex art. 164, commi 1 e 2, c.p.c., in data 23/9/2016,munito di vocatio in ius, indicando l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzialla Corte d'appello di Roma.5. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2629/2020, de-positata il 4/6/2020, rigettava il gravame.Reputava la Corte di merito che l'art. 1, comma 298 della legge30/12/2004, n. 311 «in ordine alla imputazione contabile di una ri-levante quota delle cd misure compensative (70%) ha unicamentestatuito che una parte degli importi derivanti dall'applicazione dell'a-liquota della componente della tariffa elettrica deve essere versataall'entrata dello Stato (già incassata attraverso le componenti tarif-farie a carico dell'utenza) anziché confluire nel conto oneri dedicatoalla [OSCURATO:PERSONA] per il settore elettrico, senza fare riferimentoalcuno ad una riduzione dell'ammontare del contributo di spettanzadei singoli comuni».La disciplina sopraggiunta aveva prodotto effetti «unicamente fi-nanziari e contabili volti all'incameramento, fino a destinazione dellerisorse ai Comuni aventi diritto, delle relative partite contabili fino adun ammontare di 100 milioni di euro».Pertanto - a giudizio della Corte d'appello - «il legislatore ha “di-rottato”, con la disciplina del dicembre 2004, il 70% degli importiderivanti dall'applicazione delle aliquote in bolletta (oneri di si-5 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026stema), in modo che non transitino per la [OSCURATO:PERSONA], masiano direttamente versati nelle casse dello Stato».Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] era priva di propria soggettivitàgiuridica, rientrando esclusivamente tra gli “organi dello Stato”.Il secondo motivo d'appello era fondato «nella sostanziale impli-cita adesione dei Comuni di Piacenza e Minturno che dichiarano divoler incassare unicamente le somme loro dovute ossia, una voltaemendati gli errori materiali, il dovuto alle suddette amministrazioniammonta ad euro 2.485.893,20 per il Comune di Piacenza ed euro1.313.907,82 per il Comune di Minturno».6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionela Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CIPE ed il MEF, depositandoanche memoria scritta.7. Hanno resistito con controricorso i Comuni di Ispra, Roton-della, Saluggia, Caorso, [OSCURATO:PERSONA], Piacenza, Minturno e SessaAurunca, depositando anche memoria scritta.8. La controversia è stata rinviata in pubblica udienza, a seguitodi ordinanza interlocutoria.9. La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimentodel ricorso.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 4del decreto-legge n. 314/2003 (convertito con modificazioni dallalegge n. 368/2003) e dell'art. 1, comma 298, della legge 311/2004,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».6 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'art. 1, comma298, della legge n. 311 del 2004 «non avrebbe avuto alcuna portatainnovativa sul piano sostanziale».La Corte territoriale, dunque, ha interpretato l'art. 1, comma298, della legge n. 311 del 2004 nel senso che non avrebbe incisosull'ammontare di quanto dovuto ai comuni a titolo di contributo.Ad avviso del giudice di secondo grado, infatti, tale disposizione,nel prevedere che il 70% delle misure compensative spettanti ai Co-muni dovesse confluire al bilancio dello Stato, senza passare per laCassa Conguaglio per il settore elettrico, aveva avuto solo «effettifinanziari e contabili».I ricorrenti, invece, propugnano una diversa interpretazione, ri-tenendo che l'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 pre-vede «chiaramente la destinazione di una parte (il 70 per cento) delgettito proveniente dall'aliquota della componente della tariffa elet-trica, introdotta dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314del 2003, al generale finanziamento del bilancio dello Stato, deter-minando un'ovvia e consequenziale riduzione dell'importo da ripar-tire tra le amministrazioni locali».Nel momento in cui una norma di contabilità pubblica prevede ilversamento di una certa somma «all'entrata del bilancio dello Sta-to», ciò significherebbe univocamente «che la somma stessa è postaa disposizione di detto bilancio, con la conseguenza che una riasse-gnazione per altre finalità - quale, nel caso di specie, il finanziamentodi enti pubblici distinti dall'amministrazione centrale dello Stato -deve trovare specifica indicazione nella norma di legge».In sostanza - ad avviso dei ricorrenti - l'unica interpretazionepossibile sarebbe «nel senso della riduzione (del 70% appunto) dellaparte di aliquota da trasferirsi a comuni e province, posto che l'inter-7 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026pretazione diversa […] priva di ogni significato l'intervento normativodi cui al citato art. 1, comma 298, della legge 311/2004».Non si comprenderebbe la ragione per cui il legislatore, pur vo-lendo mantenere inalterato l'ammontare del contributo spettante aiComuni, «avrebbe realizzato un artificio contabile in base al qualedetto contributo verrebbe trasferito in parte attraverso la [OSCURATO:PERSONA] del settore elettrico (30%) e in parte attraverso il bilanciodello Stato (il rimanente 70%).Per i ricorrenti, si assisterebbe al paradosso per cui «sarebbestata introdotta una norma solo al fine di rendere più complessa (at-traverso detto doppio canale) la gestione del trasferimento ai comunidel contributo in parola».2. Il motivo è infondato.2.1. Va premesso un breve quadro normativo.2.2. L'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 314 (Disposizioniurgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizionidi massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi) prevede che la sistema-zione in sicurezza di tale tipologia di rifiuti debba avvenire presso ilDeposito Nazionale, opera di difesa di proprietà dello Stato.In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] (SOGINs.p.a.) provvede alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiutiradioattivi.Si prevede anche che tale sistemazione avvenga «garantendo laprotezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tu-tela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti».Viene sottolineata, allora, la peculiare protezione nei confrontidella popolazione che vive nei pressi dei rifiuti radioattivi.2.3. L'art. 2 del decreto-legge n. 314 del 2003 si occupa dell'at-tuazione degli interventi. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Mi-nistri nomina un commissario straordinario il quale, in deroga alla8 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026normativa vigente provvede: a) alla validazione del sito; b) allamessa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Mi-nistero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture tempo-ranee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi; c) all'ap-provazione del piano economico finanziario; d) all'affidamento degliincarichi di progettazione del deposito nazionale; e) alle procedureespropriative; f) all'approvazione dei progetti; g) all'affidamento deilavori di costruzione del deposito nazionale.Sono fatte salve comunque «le competenze dell'agenzia per laprotezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)».3. La norma fondamentale, per dirimere la controversia in que-stione, è però rappresentata dall'art. 4 del decreto-legge n. 314 del2003 (Misure compensative e informazione), il quale stabilisce unristoro ambientale per i Comuni che si trovano nei pressi dei siti con-taminati, ove sono state realizzate centrali nucleari da dismettere.L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314 del 2003, prevedeva,nella vigenza dal 18/11/2003 al 9/1/2004, che «con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del commissariostraordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misuredi intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a com-pensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del depositonazionale, con particolare riferimento al Comune sede del depositostesso».L'art. 4, comma 1, suddetto, a seguito della conversione in leggen. 368 del 24/12/2003, viene così sostituito: «misure di compensa-zione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento de-gli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impiantidel ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in eserciziodel deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, le misure sono tra-9 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026sferite al territorio che ospita il deposito, proporzionalmente alla al-locazione dei rifiuti radioattivi».Il comma 1-bis dell'art. 4, citato, nella versione vigente dal 10/1/2004 al 31/12/2007, stabilisce: «l'ammontare complessivo annuodel contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determi-nazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggior-namento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo.Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comi-tato interministeriale per la programmazione economica sulla basedelle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annual-mente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-torio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed èripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il Comune e la pro-vincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo della combu-stione nucleare. Alla data della messa in esercizio del deposito na-zionale di cui all'art. 1, comma 1, e proporzionalmente alla alloca-zione dei rifiuti radioattivi il contributo è assegnato in misura del 20per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il deposito,in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confi-nanti, proporzionalmente alla popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rispettivamente, in favore della regione e della provin-cia».Per la determinazione del contributo, dunque, si applica un'ali-quota della componente della tariffa elettrica. Tanto è vero che l'art.1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25 stabilisce che «a decorrere dal1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'art.3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sonocostituiti da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali10 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nu-cleare ed alle attività connesse e conseguenti».Le somme provengono dalle bollette elettriche pagate dagliutenti.Il contributo viene poi distribuito in percentuale tra i vari entilocali.Ciò, fino al definitivo smantellamento degli impianti nucleari.L'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 subisce poi una modi-fica, in vigore dal 1/1/2008 al 28/2/2009, in base alla quale si ag-giunge, dopo l'individuazione della regione e della provincia che ri-cevono il contributo nella misura del 25% ciascuna, «nonché dei co-muni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio mas-simo di 10 km dall'impianto medesimo».Ciò a dimostrazione che anche nella legislazione successiva aldecreto-legge n. 314 del 2003, si continua a considerare il contributonella sua integrità, ossia nel 100% dello stesso, da distribuire tra glienti locali, senza alcuna decurtazione.4. L'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 viene, quindi, mo-dificato dapprima dall'art. 2, comma 560, della legge 24/12/2007,n. 244, in vigore dal 1/1/2008, e poi dal d.l. n. 208 del 2008, con-vertito in legge 27/2/2009, n. 13 (in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel sensoche si prevede, al comma 1-bis, che, ferma restando la determina-zione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora, «il contributo è asse-gnato annualmente con deliberazione del Comitato interministerialeper la programmazione economica sulla base delle stime di inventa-rio radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su pro-posta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale(ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun11 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cuiterritorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore dellarelativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuniconfinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributospettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie edalla popolazione residente nel raggio di 10 km dall'impianto».Come si vede, dunque, il contributo è sempre determinato nellasua integrità, pari al 100%, con una diversa collocazione delle risorsein favore degli enti locali, privilegiandosi - per la compensazione am-bientale - il comune nel cui territorio è ubicato il sito.5. Altra modifica viene apportata all'art. 4 del decreto-legge n.314 del 2003 dal decreto-legge 30/12/2016, n. 244, convertito inlegge 27/2/2017, n. 19, in vigore dal 1/3/2017.L'unica modifica attiene ad un fattore meramente terminologico,prevedendosi, all'art. 4, comma 1-bis, che «l'ammontare comples-sivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediantela determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettitocomplessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora pre-levato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi».6. La questione sorge in quanto l'art. 1, comma 298, della legge30/12/2004, n. 311 (comma abrogato con legge n. 197 del 2022),legge finanziaria 2005, prevede che il 70% delle risorse ottenute at-traverso l'applicazione sulla tariffa elettrica di un'aliquota destinataa finanziare il contributo di compensazione ambientale non passi piùper la [OSCURATO:PERSONA] elettrica, ma finisca direttamente nel bilan-cio statale.Ai sensi di tale disposizione, infatti, «[a] decorrere dal 1 gennaio2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100.000.000 euro me-diante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quotapari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'ali-12 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026quota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bisdell'art. 4 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché diuna ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle en-trate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energiaelettrica, definito ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legisla-tivo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, sentita l'autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabi-liti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma».In sostanza, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ungettito annuo pari a 100.000.000 di euro, ai fini della compensazioneambientale. Il 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'ali-quota della componente della tariffa elettrica costituisce una quotadi tale contributo che viene versata nel bilancio dello Stato.Il residuo 30%, che deriva sempre dalla medesima fonte, equindi dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffaelettrica, continua ad essere versato presso la [OSCURATO:PERSONA].A questo punto, sorge la questione se, come sostengono i ricor-renti, l'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 abbia com-portato una riduzione del contributo ambientale nella misura del70%, lasciando solo un residuo del 30% quale effettivo contributoda distribuire ai comuni interessati.L'altra soluzione, abbracciata sia dal Giudice di prime cure chedalla Corte d'appello, invece opta per il mantenimento del contributoambientale nella misura del 100%, con una mera distinzione finan-ziaria, nel senso che una parte del contributo, pari al 70% degli im-porti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della13 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026tariffa elettrica, confluisce provvisoriamente nella contabilità delloStato, per essere riassegnata successivamente a comuni e province,mentre il 30% degli importi continua ad essere versato presso laCassa Conguaglio elettrica, con immediata destinazione in favore dicomuni e province presso cui sono collocati impianti nucleari o sitrovano siti contaminati.7. La soluzione fatta propria dai giudici di merito è condivisibile.8. Anzitutto, il contributo ambientale, teso al ristoro della popo-lazione dei comuni e della provincia in cui sono stati installati impiantinucleari, in via di dismissione, non ha subito alcuna modifica quan-titativa nel corso delle varie normative che si sono affastellate sulpunto, come esaminate in precedenza.Il legislatore, infatti, ha sempre fatto riferimento ad un contri-buto pari al 100%, poi diviso in modo diverso tra i vari enti localiinteressati.L'art. 1, comma 493 (comma poi abrogato dalla legge n. 197 del2022), della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), pre-vede che «fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 298, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sonoassicurate maggiori entrate, pari a 35.000.000 di euro annui, me-diante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quotadegli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energiaelettrica, definito ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legisla-tivo 16 marzo 1999, n. 79».Le entrate destinate al ristoro territoriale, dunque, aumentanonel corso degli anni.8.1. La delibera del CIPE n. 111 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in attuazionedell'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, stabili-sce che «le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dallaCassa Conguaglio per il settore elettrico, secondo le modalità previ-14 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026ste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n.720 e successive modificazioni sul capitolo all'uopo istituito da cia-scun ente locale interessato».La delibera del CIPE n. 52 del 24/7/2019 continua a richiamarel'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, stabilendoche «in applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e diquanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come misurecompensative per l'anno 2017, pari a 14.824.415,00 euro, sono ri-partite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari misuradel 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato ilsito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e inmisura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quellonel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importiriportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante dellapresente delibera».9. Neppure coglie nel segno la doglianza dei ricorrenti per cui ilversamento di una parte delle somme riscosse attraverso la tariffaelettrica nel bilancio dello Stato, con i conseguenti maggiori controllisull'utilizzo delle risorse, non poteva che comportare un'assegna-zione diversa delle stesse, del tutto svincolata dal ristoro ambientalein favore delle popolazioni che vivono nei comuni e nella provincia incui sono collocati gli impianti nucleari.9.1. Sul punto è intervenuta una sentenza, a Sezioni Unite, diquesta Corte, la quale ha chiarito che la Cassa di Conguaglio per ilSettore Elettrico, in quanto gestione fuori bilancio, costituisce organodello Stato, e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorseaffluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizioelettrico. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti in15 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026ordine alla responsabilità per danno erariale conseguente alla ge-stione dei relativi fondi (Cass., Sez. Un., 29/7/2003, n. 11632).Si è chiarito quindi che l'espressa qualificazione delle casse diconguaglio come gestioni fuori bilancio fa ritenere che le stesse sonoorgani dello Stato, pur considerando i caratteri di spiccata autonomiaconferita a tali strutture e alla loro gestione.Con la precisazione che «le gestioni fuori bilancio sono, infatti,quelle che si svolgono indipendentemente dalle statuizioni di bilancioo, comunque, non sono riportate nelle normali scritture collegate colbilancio generale e che sono sottratte - salva espressa previsionelegislativa - ai controlli previsti dall'ordinamento» (Cass., Sez. Un.,n. 11632 del 2003).Ciò significa che «l'elemento essenziale è la loro eccezionalità,nel senso che, anche ove siano previste da norme di legge, essetrovano giustificazione nell'esigenza straordinaria di sottrarre certegestioni previste dalla legge la dottrina ha proposto la denomina-zione di gestioni parabilancio, in quanto si svolgono a fianco di quellagenerale dello Stato».Trattasi di organi dello Stato, non potendo rientrare in tale cate-goria gli enti dotati di personalità giuridica, anche se sussista un rap-porto di strumentalità con lo Stato.In sostanza, ciò che caratterizza le casse di conguaglio è la mag-giore libertà nell'utilizzo delle risorse, al di fuori dei controlli ordinariprevisti dall'ordinamento.Pertanto, la ragione per cui l'art. 1, comma 298 della legge n.311 del 2004, ha stabilito che il 70% degli importi derivanti dall'ap-plicazione dell'aliquota della componente tariffaria elettrica dovesseessere versata all'entrata del bilancio dello Stato, in luogo dellaCassa di Conguaglio elettrica, può rinvenirsi nella considerazione che16 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026legislatore ha inteso controllare in misura più rigorosa un importo didimensioni ragguardevoli.Analoga possibilità di controllo non sussisteva per la Cassa diConguaglio elettrica, trattandosi, come detto, di gestione fuori bilan-cio, e quindi sottratta ai controlli ordinari previsti dall'ordinamento.Del resto, la delibera di ARERA del 22/12/2004, n. 231 (Istitu-zione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle mi-sure di compensazione territoriale di cui all'art. 4 della legge 24 di-cembre 2003, n. 368, in misure attuative) si occupa proprio dellaCassa di conguaglio, ritenendo opportuno istituire «presso la CassaConguaglio per il settore elettrico […] il conto oneri per il finanzia-mento delle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4,comma 1, della legge n. 368/03, alimentato dalla componente MCT»,con quantificazione separata, a partire dall'anno 2004, dell'onere de-rivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368 del 2003.10. La legge finanziaria del 2005 (n. 311 del 2004), laddove hadiversificato il regime di entrate per lo Stato, distinguendo tra la per-centuale del 70%, che entra direttamente nel bilancio dello Stato, edil residuo 30%, che invece confluisce nella [OSCURATO:PERSONA], si in-serisce a pieno titolo nella disciplina legislativa che tende alla sop-pressione o, comunque, alla limitazione robusta, delle gestioni fuoribilancio.In dottrina, si è osservato che le gestioni fuori bilancio riguardanoacquisizioni di entrate e/o effettuazione di spese svolte dall'Ammini-strazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e, quindi, non sog-gette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzionedello stesso.17 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026La loro disciplina organica era prevista dalla legge n. 1041 del1971 e dal relativo d.P.R. n. 689 del 1977, e ciascuna di esse è au-torizzata con apposita norma legislativa.La legge n. 559 del 1993 ha disciplinato la loro soppressione,riconducendo alcune di esse in bilancio e adottando norme di con-trollo più incisive per quelle escluse dalla soppressione (articoli 23 e24). Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte alcontrollo della competente Ragioneria centrale della Corte dei conti,pur potendo il Ministro dell'economia disporre accertamenti nel corsodella gestione.In sostanza, il controllo relativo alle gestioni fuori bilancio non èanalitico, come avviene per le poste ordinarie, che sono estrema-mente dettagliate, ma risulta meno efficace, trattandosi di verificarevoci omnicomprensive.È sufficiente porre attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 9 dellalegge n. 1041 del 1971, i rendiconti o i bilanci erano riuniti in ununico documento, tanto che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 689 del1977, tale documento unico veniva comunicato al Parlamento neltermine dell'anno successivo a quello in cui le gestioni si riferivano,corredato da «prospetti riassuntivi».10.1. Tale minor controllo viene evidenziato anche nella legge31/12/2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), tuttorain vigore, ove, in particolare, l'art. 31-bis è dedicato proprio alle ge-stioni fuori bilancio, per le quali le [OSCURATO:PERSONA] pubbli-cano, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novem-bre 2011, informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanciordinari.Si precisa, al comma 2 dell'art. 31-bis, che «[p]er il bilancio delloStato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sonorese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di18 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026previsione della spesa dei ministeri interessati nel disegno di leggedi bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle10.2. Inoltre, il legislatore, non limitandosi a richiedere una ul-teriore discovery documentale da parte delle gestioni fuori bilancio,ha introdotto anche una disposizione specifica per l'eliminazionedelle residue gestioni fuori bilancio.L'art. 40, comma 2, lettera p), della legge n. 196 del 2009, sta-bilisce infatti la «progressiva eliminazione, entro il termine di venti-quattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilitàspeciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunquecostituiti mediante il versamento di somme originariamente iscrittein stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione dellagestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchédelle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, deiprogrammi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblicie privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andràdisposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in contoentrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nellacompetenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno datoorigine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti inbilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite».10.3. Pertanto, in presenza di soppressione delle gestioni fuoribilancio (ma nella specie non v'è stata alcuna soppressione dellaCassa Conguaglio, che è rimasta, comunque, assegnataria del 30 percento delle risorse provenienti dalle bollette elettriche), vi è unanuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerentiimputazioni di spesa di «origine», mentre solo «qualora queste ul-19 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026time non fossero più esistenti in bilancio» sarebbero state necessarie«nuove imputazioni appositamente istituite».Di questa «nuova imputazione appositamente istituita» non v'ètraccia in atti, né allegazione (e dimostrazione) da parte dell'Avvo-catura Generale.Al contrario, risultano ben ferme e definite le originarie imputa-zioni di spesa, rappresentante dai capitoli di bilancio dei vari comuni.10.4. Con l'ulteriore previsione, per le gestioni fuori bilancio cheresteranno attive, «dell'obbligo di rendicontazione annuale delle ri-sorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatorie armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi applicabilia livello di dettaglio sufficientemente elevato».Non si è più, dunque, in presenza di rendiconti sintetici, costi-tuenti documenti unitari, difficilmente intellegibili, ma di descrizionedettagliata della rendicontazione.Se queste sono le prospettive del legislatore, è evidente che lalegge finanziaria 2005 non poteva che assecondare il trend, giun-gendo a diversificare la confluenza delle entrate, nella maggior parte(e quindi nella misura del 70%) all'interno del bilancio dello Stato, enella minore misura del 30% nella preesistente Cassa conguaglio,ente con la gestione fuori bilancio, quindi con minori controlli.In sostanza, le gestioni fuori bilancio sfuggono, allo stato, al con-trollo pieno del Parlamento, proprio per la scarsa comprensibilità deirendiconti e del peculiare procedimento che di regola.Viene scavalcato anche il controllo preventivo della Ragioneriacentrale della Corte dei conti.11. Inoltre, l'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 nonprevede che tali somme, costituite dal 70% degli importi derivantidall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica,siano distolte dalla finalità disegnata dal legislatore (d.l. n. 314 del20 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/20262003, conv. in legge n. 368/2003), costituita dalla compensazioneambientale, per essere trasferite ad altri capitoli di spesa.Ciò sarebbe stato, invece, necessario nell'ipotesi in cui il legisla-tore avesse voluto distogliere completamente tali somme dalla fina-lità di ristoro della popolazione che vive in territori comunali e pro-vinciali in cui sono collocati impianti nucleari da dismettere.Non a caso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 205 del2016, occupandosi della questione di legittimità costituzionale delcomma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevedevauna consistente riduzione della spesa corrente per le province e lecittà metropolitane, con la previsione per cui «ciascuna provincia eCittà metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilanciodello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi dispesa», ha chiarito che «si deve ritenere - e in questi termini la di-sposizione va correttamente interpretata - che tale allocazione siadestinata, per quel che riguarda le risorse degli enti di area vastaconnesse al riordino delle funzioni non fondamentali, a una succes-siva riassegnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle stessefunzioni non fondamentali».In sostanza, proprio perché il legislatore non aveva previsto unadiversa assegnazione delle somme confluite nel bilancio dello Stato(previa individuazione di necessari capitoli di spesa), attraverso unariduzione delle risorse alle province e alle città metropolitane, ciòcomportava che tali risorse fossero destinate in futuro alla riasse-gnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle medesime funzioni.Ha precisato la Corte costituzionale, dunque, che «la previsionedel versamento al bilancio statale di risorse frutto della riduzionedella spesa da parte degli enti di area vasta va dunque inquadratanel percorso della complessiva riforma in itinere. E, così intesa, essasi risolve in uno specifico passaggio della vicenda straordinaria di21 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026trasferimento delle risorse da detti enti ai nuovi soggetti ad essi su-bentranti nelle funzioni riallocate, vicenda la cui gestione deve ne-cessariamente essere affidata allo Stato» (Corte cost., sentenza n.205 del 2016).In questo caso, tra l'altro, vi era stata una espressa riduzione dispesa e non, come nella specie, una sorta di scissione degli introitidelle risorse provenienti dalle bollette elettriche tra [OSCURATO:PERSONA] entrate del bilancio dello Stato.Anche nell'ipotesi in esame, il legislatore, con l'art. 1, comma298, della legge n. 311 del 2004, non ha previsto - come avrebbedovuto alla stregua della normativa di contabilità pubblica e dei prin-cipi di unità e unitarietà del bilancio - una diversa assegnazione dellerisorse (con prefigurazione legislativa e specifica indicazione deglispecifici capitoli di spesa ove far affluire le somme derivanti dallebollette elettriche), pur disponendo che il 70% degli importi derivantidall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettricafosse destinata al bilancio dello Stato, in luogo della Cassa di Con-guaglio elettrica.11.1. Sul punto deve osservarsi che il bilancio dello Stato segueregole ben determinate e definite da seguire necessariamente.Tra i principi generali del bilancio dello Stato, oltre a quello dellaannualità, vi sono soprattutto, per quel che qui rileva, i principi diunità e di universalità del bilancio.11.1 Per il principio di unità del bilancio, la corrispondenza fraentrate e spese deve avvenire soltanto a livello globale, non essendopossibile stabilire una precisa correlazione tra singola entrata e sin-gola spesa.Il principio dell'unità comporta che tutte le entrate abbiano unadestinazione in bilancio, sia pure generica e quindi a livello globale,22 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026a meno che non sussista un vincolo specifico, derivante da un'entratastraordinaria.Sono vietati, dunque, in linea di principio, i tributi o contributi discopo, ossia quelli istituiti con l'espressa destinazione del loro gettitoal finanziamento di una spesa determinata.Vi sono, infatti, delle eccezioni, come avviene ad esempio perl'ICI (ora IMU), che è riscossa dallo Stato per essere poi devolutaagli enti locali, o anche per l'erogazione, a scelta del contribuente,del 5 × 1000 del gettito Irpef.Nella specie, con il d.l. n. 314 del 2003 si è, in qualche misura,derogato al principio di unità del bilancio, con la previsione del con-tributo in favore dei comuni, a titolo di compensazione ambientale,del provento derivante dall'applicazione dell'aliquota pari a 0,015centesimi di euro per ogni kilowattora consumato sulle bollette ener-gia elettrica.È chiaro, dunque, che tale previsione specifica rappresenti unaderoga al principio di unità del bilancio.Con ciò, dovendosi conseguentemente affermare la necessità,per una eventuale destinazione diversa delle medesime risorse, diun'apposita differente scelta del legislatore.11.2. Altro principio fondamentale del bilancio dello Stato, utileper l'intelligibilità della vicenda, è rappresentato dalla universalità,nel senso che tutte le entrate e tutte le spese dello Stato devonotrovare adeguata collocazione in bilancio, essendo vietate, in linea diprincipio, le cosiddette gestioni extrabilancio, cioè quelle costituitecon fondi dello Stato amministrati al di fuori del bilancio e dellenorme che ne regolano l'esecuzione.Del resto, tali gestioni fuori bilancio trovano una giustificazionenei casi in cui le normali procedure di acquisizione di impiego delle23 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026risorse sarebbero di grave ostacolo all'immediatezza degli interventiprogrammati.In dottrina si è rilevato che il loro diffondersi determina, tuttavia,uno svuotamento del «diritto al bilancio», riducendo il significatodell'approvazione parlamentare del relativo progetto di legge.Pertanto, risulta evidente che, senza una modifica, di caratterelegislativo, della destinazione delle risorse relative alla tariffa elet-trica, dal 2004 sino alla legge n. 197 del 2022, le entrate derivantidall'applicazione dell'aliquota dello 0,015 centesimi di euro non po-tevano che avere la medesima destinazione già impressa da legisla-tore con l'art. 4, comma 1-bis, del d.l. n. 314 del 2003, conv. in l.368/2003.11.3. L'art. 24 della legge n. 196 del 2009 si occupa proprio deiprincipi di universalità ed unità del bilancio, affermando che «è vie-tato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi con-sentiti e regolati in base all'art. 40, comma 2, lettera p».11.4. Solo la legge di bilancio dello Stato può imprimere una spe-cifica destinazione alle risorse pubbliche, attinte all'interno delle en-trate dello Stato, e ciò, attraverso le fasi dell'impegno di spesa, dellaliquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.Ed infatti, il comma 4 dell'art. 24 della legge n. 196 del 2009,dopo aver vietato «l'assegnazione di qualsiasi provento per spese oerogazioni speciali […] fatte a scopo determinato», ha anche previstoche «restano valide le disposizioni legislative che prevedono la rias-segnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, aifini della gestione e della rendicontazione»; riassegnazione che nellaspecie non risulta essere stata mai disposta.E' pacifico, infatti, come emerge anche dalla delibera del CIPE n.111 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che le somme relative alle bollette elettricheentrano nella [OSCURATO:PERSONA], con le modalità della tesoreria24 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026unica, per confluire successivamente, attraverso la delibera del CIPE,nei capitoli di spesa degli enti locali («Le somme […] sono versateagli Enti locali dalla [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], secondole modalità previste dal sistema di [OSCURATO:PERSONA] di cui alla legge29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul Capitoloall'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato. Le suddette ri-sorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di in-terventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campoambientale»).11.5. Inoltre, l'art. 1 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Eliminazione delle ge-stioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti cor-renti di tesoreria, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), di2009, ha previsto, con riferimento alla «riconduzione al regime dicontabilità ordinaria», che «in attuazione del comma 1 dell'articolo44-ter della legge n. 196 del 2009, sono individuate le gestioni ope-ranti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al re-gime di contabilità ordinaria».Il comma 3 stabilisce, poi, che «[l]a disponibilità di ciascuna ge-stione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio delloStato per la successiva riassegnazione nella competenza delle ine-renti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualoraqueste ultime non fossero preesistenti in bilancio, a nuove imputa-zioni appositamente istituite».Ciò dimostra che anche per la riconduzione delle gestioni fuoribilancio al regime di contabilità ordinaria si procede, «ordinaria-mente», ad una riassegnazione che, in linea generale, comporta chele risorse siano dedicate alle imputazioni di spesa originarie oppure,ma solo nell'ipotesi in cui «queste ultime non fossero più esistenti inbilancio», a nuove imputazioni appositamente istituite.25 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per la riassegnazione delle somme alle originarie imputazioni nonoccorre, dunque, una legge, esistendo già i capitoli di spesa deglienti locali, quali destinatari delle stesse, in base al d.l. n. 314 del2003, che ha istituito la gestione fuori bilancio per la compensazioneambientale.Se, invece, le ordinarie imputazioni non siano più presenti in bi-lancio, occorre una nuova imputazione da «istituire», necessaria-mente con legge.Ed è questo, come si vedrà in seguito (paragrafo 11.6.), il puntooscuro della vicenda, non essendo stati in alcun modo indicati l'e-ventuale nuova imputazione delle risorse e i nuovi capitoli di spesaistituiti.Tra l'altro, lo stesso principio è ribadito anche dall'art. 2 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA], dedicato alla «soppressione in via definitiva delle gestionifuori bilancio».In tal caso, ai sensi del comma 3, «le somme eventualmentegiacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entratadel bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle ammini-strazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo ne-cessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfe-zionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppres-sione».Si è chiarito in dottrina che la riassegnazione di entrate ai capitolidi spesa è prevista, ex art. 24, comma 5, della legge n. 196 del 2009,per specifici casi, in deroga al principio dell'unità del bilancio.Si è anche osservato che, per evitare le incertezze derivanti dalleoperazioni di riassegnazione, sono stati introdotti meccanismi di sta-bilizzazione delle stesse, consentendo, ex art. 23, comma 1-bis,legge n. 196 del 2009, di iscrivere negli stati di previsione della spesadi ciascuna Amministrazione - e corrispondentemente in quello della26 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026entrata - importi relativi a quote di proventi destinati al finanzia-mento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nelmedesimo esercizio.11.6. Una volta chiariti gli aspetti normativi, è evidente che,mentre il legislatore ha previsto nel 2003 una deroga ai principi dellaunità e universalità del bilancio statale – che è bilancio finanziario enon economico – attraverso l'istituzione della [OSCURATO:PERSONA],quale gestione fuori bilancio, con l'individuazione dei capitoli di spesache dovevano essere istituiti da parte degli enti locali (e sono statiistituiti), per la «riconduzione al regime di contabilità ordinaria» dicui all'art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella persistenza delle «competenzeoriginarie» rappresentate dai comuni, lo Stato avrebbe dovuto pro-cedere «ordinariamente» alla successiva riassegnazione dellesomme proprio in favore degli enti locali territoriali.Solo nel caso in cui le imputazioni di spesa originarie «non fos-sero più esistenti in bilancio», lo Stato avrebbe dovuto procedere «anuove imputazioni appositamente istituite».Tale istituzione non poteva che avvenire per legge, con istitu-zione di specifici capitoli di spesa.Ma di tutto ciò non v'è traccia agli atti, non avendo i ricorrentiindicato – neppure in sede di discussione in pubblica udienza, suespressa sollecitazione della Corte – la legge eventualmente soprav-venuta con l'istituzione di nuovi capitoli di spesa, al fine della riasse-gnazione delle somme derivanti dalle bollette elettriche.12. Deve, poi, rimarcarsi che negli atti parlamentari si dà perscontato che le somme spettino per intero ai comuni, anche dopo lepronunce del Tribunale di Roma e della Corte di appello di Roma.Peraltro, nella seduta del 9 giugno 2020 alla Camera dei deputati,l'on. Foti ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Mi-nistro dell'economia e delle finanze «se e quali urgenti iniziative il27 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026governo intenda assumere per correttamente dare seguito a quantostatuito dalla Corte d'appello di Roma, con la sentenza più sopra ri-chiamata [n. 2069 del 2020]», ossia proprio quella oggetto del pre-sente giudizio.Nell'interrogazione all'ordine del giorno presso il Senato della Re-pubblica del 2 maggio 2017 altra questione è stata sollevata dal Mi-nistro dell'economia e delle finanze, con l'affermazione per cui «ilpresente alinea è stato introdotto, insieme all'attuale comma 1, damodifiche apportate dal legislatore con il comma 560 dell'art. 2 dellalegge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e con l'art. 7-ter del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 13 del 2009, modifiche successive alla legge n. 311del 2004 con la quale è stata introdotta la decurtazione (mai espres-samente citata) del 70 per cento della portata finanziaria totale dellavoce A2 destinata agli enti locali a compensazione dei disagi ambien-tali derivanti dalla servitù nucleare. È evidente che il comma 1-bisdell'art. 4 non lascia intendere alcuna corresponsione parziale dellavoce A2 della tariffa elettrica».13. Così ragionando, si perviene ad una interpretazione costitu-zionalmente orientata della norma, in quanto sarebbe altrimenti ir-ragionevole che un contributo destinato a finalità compensative ter-ritoriali ed ambientali, di imponente impatto, possa essere decurtato- addirittura nella misura del 70 % - a pochi mesi dalla sua introdu-zione.14. La soluzione prospettata trova implicita conferma nell'art. 1commi 20, 21 e 22 della legge 29/12/2022, n. 197, che ha abrogatoespressamente sia il comma 298 dell'art. 1 della legge n. 311 del2004, sia il comma 493 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.Si è previsto all'art. 1, comma 20, della legge n. 197 del 2022che «in prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 728 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite ilconto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'art.42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1°giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compen-sazione territoriale, di cui all'art. 51 della medesima deliberazione,non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori.A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limitedelle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno,l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in rela-zione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgi-mento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elet-tronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e allee delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe-tica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle even-tuali rimodulazioni finanziarie».Al comma 21 dell'art. 1 si dispone, poi, che «il comma 298dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati».Al comma 22 dell'art. 1 si stabilisce che «Per le finalità di cui alcomma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a de-correre dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misuredi compensazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per iservizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno».Pertanto, solo nel 2022 vi è stata una effettiva riduzione del con-tributo compensativo territoriale.tributo pari all'aliquota applicata sulla tariffa elettrica per l'importo29 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026di 0,015 centesimi di euro per kilowattora consumato, ha fatto in-gresso nelle entrate dello Stato, sia pure attraverso due distinte mo-dalità: il 70% nell'ambito delle entrate del bilancio dello Stato ed il30% all'interno della [OSCURATO:PERSONA], quale gestione fuori bilancio.Non è stato più previsto quindi, un meccanismo compensativoforfettizzato, in relazione alle bollette elettriche a carico degli utenti,ma si è fissata una somma «secca» da ripartire, pari ad euro15.000.000,00.15. La tesi sostenuta in contrario dalla Procura generale non ri-sulta condivisibile.Per la Procura generale, infatti, deve tenersi conto del tenore dialcune norme contenute all'interno della legge finanziaria 30 dicem-bre 2004, n. 311, e segnatamente dell'art. 1, comma 295, che pre-vede la riduzione dei costi relativi ai monopoli di Stato, del comma296, che riduce le dotazioni di enti ed organismi pubblici, del comma297, che prevede la riduzione della spesa relativa al fondo per inter-venti strutturali di politica economica, e del comma 299, che riducei trasferimenti a ferrovie, poste ed Anas, oltre al comma 300, cheaggiorna l'imposta di registro, e al comma 302 che prevede maggiorientrate statali.Per la Procura generale, dunque, «[l]a collocazione sistematicadella disposizione di cui al comma 298 nel contesto del taglio linearedi diverse voci di spesa corrente milita[no] per l'interpretazione pa-trocinata dall'Avvocatura di Stato».17. In realtà, deve tenersi conto che la legge 30/12/2004, n. 311è la legge finanziaria 2005.La legge finanziaria precede la legge di bilancio ed enuncia gliscostamenti rispetto a quanto preventivato in precedenza.La ratio della legge finanziaria – e poi della legge di stabilità –era quella di dare una maggiore flessibilità alla manovra finanziaria30 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026annuale, ingessata da una legge formale, priva di contenuti sostan-ziali.Con la legge rinforzata n. 243/2012 la legge di stabilità è statadefinitivamente superata.La natura della legge finanziaria è, dunque, ben diversa dallalegge di bilancio, sicché non è consentita l'interpretazione di uncomma di tale legge (e segnatamente il comma 298), semplicementerapportandolo ai commi collocati, del tutto fortuitamente, in zonalimitrofa di tale legge.La legge di bilancio, infatti, per la dottrina, è un atto con formadi legge (all'epoca dei fatti di causa) con il quale il Parlamento, sullabase degli stati di previsione dei singoli ministeri, autorizza il governoallo svolgimento dell'attività amministrativa, che necessita di risorsefinanziarie (con la modifica dell'art. 81, comma 3, Cost., però, si con-sente ora di iscrivere nuove spese direttamente nella stessa legge dibilancio).La legge di bilancio ha, dunque, una duplice funzione: da un lato,di indirizzo dell'azione amministrativa del governo, ovvero di pro-grammazione finanziaria nel breve termine; dall'altro, di autorizza-zione e vincolo alle attività di imposizione di spesa.In particolare, la legge n. 163 del 2016 (Modifiche alla legge n.196 del 2009, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243 del 2012)ha rivisto il contenuto della funzione della legge di bilancio che, ri-spetto al passato, ha assunto carattere di legge sostanziale.Solo con l'approvazione della legge di bilancio il Parlamento au-torizza il governo al prelievo delle entrate e all'effettuazione dellespese per il successivo anno finanziario.18. Pertanto, è necessario distinguere la fase di programmazionea medio termine degli obiettivi di finanza pubblica, ove il governoprovvede all'elaborazione del documento di programmazione econo-31 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026mico-finanziaria (DPEF), negli anni 2003 e 2004 (ora DEF), il qualecontempla i criteri ed i parametri per la redazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato e della legge finanziaria.Il DPEF, quindi, precede il bilancio, come pure la legge finanzia-ria.Anche nella disciplina vigente, l'art. 7 della legge n. 196 del 2009(Legge di contabilità e finanza pubblica) individua gli strumenti dellaprogrammazione: a) il Documento di economia e finanza (DEF), dapresentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conse-guenti deliberazioni parlamentari; b) la Nota di aggiornamento delDEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno,per le conseguenti deliberazioni parlamentari;[…] d) il disegno dilegge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20ottobre di ogni anno; e) il disegno di legge di assestamento, da pre-sentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.18.1. Dopo la fase di programmazione subentra quella dell'adat-tamento delle grandezze finanziarie agli obiettivi programmatici. Talefase culmina con l'approvazione del progetto di legge finanziaria edei progetti di legge collegati.Con tali provvedimenti si realizza la manovra annuale di finanzapubblica, ossia viene regolata la vigente legislazione di entrate dispesa al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi fissati dalDPEF.Per la dottrina, la legge finanziaria - sostituita a partire dal 2010(legge n. 196 del 2009) dalla legge di stabilità - ha finito per assu-mere ruoli onnicomprensivi, tanto da essere definita «legge omni-bus» dalla Corte dei conti, nella quale si collocano misure proprie emisure improprie, affatto collegabili a un chiaro disegno di imposta-zione di politica economica.32 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale, con ordi-nanza n. 17 del 2019, osservando - seppure in tema di approvazionedella legge di bilancio annuale - che la funzione legislativa deve con-sentire «a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di mino-ranza, e ai singoli parlamentari che le compongono, di collaborarecognita causa alla formazione del testo, specie nella fase in commis-sione, attraverso la discussione, proposta di testi alternativi e diemendamenti […]» e ciò «vale in particolare in riferimento all'appro-vazione della legge di bilancio annuale, in cui si concentrano le fon-damentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della contribu-zione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell'allocazione delle ri-sorse pubbliche» (Corte cost., ordinanza n. 17 del 2019).I testi legislativi di bilancio, dunque, sono costituiti da un unicoarticolo, senza la previsione e la divisione in titoli, sezioni e capi, lacui collocazione ben potrebbe essere di aiuto nell'interpretazionedelle disposizioni.Per la dottrina è ormai invalsa la prassi di concentrare in un soloarticolo, frutto di un maxiemendamento governativo, composto dicentinaia di commi ad oggetto eterogeneo e di difficile leggibilità.Di qui, la mancata condivisione con l'interpretazione della Pro-cura generale che, invece, propone una esegesi della norma, in par-ticolare del comma 298 dell'art. 1, della legge finanziaria n. 311 del2004, alla stregua esclusivamente dei pochissimi commi posti nellevicinanze topografiche.18.2. Solo successivamente vi è l'approvazione della legge di bi-lancio. È un atto con forma di legge con il quale il Parlamento assumela principale decisione di finanza pubblica, autorizzando il Governoall'erogazione delle spese, all'acquisizione delle entrate e alla realiz-zazione delle operazioni necessarie per la copertura dell'eventualedisavanzo.33 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'en-trata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modoche a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilitàamministrativa, cui è affidata la relativa gestione.18.3. Quanto alle spese, le stesse - all'epoca - erano ripartite inunità previsionali di base, suddivise tra spesa corrente e spesa inconto capitale e capitoli, in base all'oggetto, con contenuto econo-mico e funzionale della spesa riferito alle categorie e alle funzioni.All'attualità le spese vengono suddivise in: missioni, che rappre-sentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti conla spesa; programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, ovveroaggregati di spesa con finalità omogenea; unità elementari di bilan-cio, ai fini della gestione e della rendicontazione, che fino all'introdu-zione delle azioni, sono costituite da capitoli, nei quali le spese delloStato sono ripartite in base all'oggetto della spesa e sono classificatialla stregua del contenuto economico funzionale delle spese in essiiscritte.19. Quanto, poi, alla Nota esplicativa alla legge finanziaria delMinistero dell'economia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per la Procura generaledimostrerebbe proprio l'intento del legislatore di procedere ad unariduzione dei proventi da destinare alla compensazione ambientale,tale esegesi non può essere condivisa.In realtà, tale nota esplicativa prevede che «[r]imane il risparmiodi spesa pari a 100 milioni sulla SOGIN, la società per la gestionedell'energia nucleare che è una delle voci di copertura del calo delletasse. La norma non tocca le bollette, comporta solo un taglio dispese sulla Sogin».Ed invero, come correttamente sottolineato nella memoria scrittadei Comuni, l'unico intento del legislatore risulta quello di limitare la34 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026dotazione finanziaria in favore di SOGIN, che non svolge alcun ruolonell'incasso dell'aliquota in bolletta, né nella sua distribuzione.Ed infatti, trattandosi di gestione fuori bilancio (quella relativaalla Cassa di Conguaglio), trova applicazione l'art. 1 della legge n.1041 del 25/11/1971, tuttora in vigore, a mente del quale «tutte lesomme […] che siano percepite […] per lo svolgimento di compitiistituzionali diretti o indiretti […] - qualora la loro percezione dialuogo a gestioni fuori bilancio - devono essere versate in tesorerianel termine inderogabile di 30 giorni, con imputazione al capitolodello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero alnuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delleentrate non ne consente l'attribuzione a capitoli già esistenti».Ciò significa che le somme relative all'aliquota applicata sulle bol-lette elettriche sono transitate attraverso la Cassa conguaglio per ilsettore elettrico, con le modalità della tesoreria unica, mentre ilCIPE, con apposita delibera, ha disposto l'attribuzione ai comuni, at-traverso gli appositi capitoli di spesa.Il rapporto, dunque, risulta trilaterale e si svolge tra la CassaConguaglio per il Settore elettrico, il CIPE, e quindi il Governo, e iComuni titolari del diritto, ma finanziariamente tale rapporto risultabilaterale, in ragione della natura di gestione fuori bilancio dellecasse conguaglio, che fanno parte del bilancio dello Stato.In sostanza, ARERA, con la delibera n. 231 del 2004, ha istituitoun conto oneri dedicato, all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per il Set-tore elettrico, in cui confluiscono le componenti tariffarie ed al qualeil CIPE attinge per erogare contributi agli enti territoriali su cui insi-stono centrali nucleari.La SOGIN, dunque, non interviene in alcun modo in quel rapportoe diversa è anche la sua fonte di finanziamento.35 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per le misure di compensazione territoriale, infatti, ARERA haistituito la componente tariffaria MCT, mentre per il finanziamento diSOGIN veniva utilizzata la componente tariffaria A2, destinata ap-punto alla «copertura degli oneri per il decommissioning nucleare».20. Alla stregua di quanto sopra osservato, perde consistenzaanche l'ulteriore considerazione dei ricorrenti esposta nella memoriascritta dell'Avvocatura.Si sottolinea, in tale memoria, che la rimodulazione delle risorseassegnate ex lege ai comuni beneficiari di compensazioni territorialisia pari a circa euro 15.000.000,00 e tale cifra corrisponde quasiesattamente alle somme sino ad oggi elargite dal comitato annual-mente in applicazione delle norme all'epoca vigenti.Con delibera n. 57 del 2018, relativa all'annualità 2016, è statadeterminata la somma di euro 14.620.928,00; con delibera n. 52 del2019, relativa all'annualità 2017, è stata individuata la somma dieuro 14.824.415,00; con delibera n. 68 del 2020, per l'annualità2018, è determinata la somma di euro 14.978.103,00; con la deli-bera n. 91 del 2021, con riferimento all'anno 2020, è stata attribuitala somma di euro 13.759.392,00; con la delibera n. 59 del 2022, perl'annualità 2021, è stata individuata la somma di euro14.502.090,00; ciò avrebbe confermato implicitamente la corret-tezza dell'interpretazione propugnata dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] statali.Il dato empirico qui rappresentato non può certo travolgere lecogenti norme di contabilità pubblica sopra indicate.21. Neppure convincono le due norme di legge richiamatedall'Avvocatura generale dello Stato in sede di discussione, perché inentrambi i casi le somme in eccedenza sono state indirizzate pressospecifici capitoli di spesa che, invece, nella fattispecie in esame non36 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026solo non sono stati indicati dalla legge finanziaria 2005, ma neppurerisultano indicati successivamente dai ricorrenti.Si fa riferimento all'art. 2, comma 19, della legge 28/12/1995,n. 549, a mente del quale, «[l]'esecuzione del lavoro straordinariocomporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, ilversamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute[…]».L'art. 2, comma 20, poi dà luogo alla diversa destinazione dellesomme eccedentarie su un preciso capitolo di spesa («La quota delgettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal1997, è versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo perl'occupazione […] per finanziare misure di riduzione dell'orario di la-voro e di flessibilità dell'orario medesimo»).Si mantiene, tra l'altro, in questo caso, la medesima finalità le-gislativa nell'ambito della riassegnazione delle somme, nell'ottica diuna maggior tutela della disciplina lavoristica.22. Lo stesso vale per l'art. 1, commi 38-40, della legge 23/12/2005, n. 266.Al comma 38 si prevede che «per l'anno 2006 una quota pari al60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cuiall'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, esui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati ancheparzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione diquelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto rego-37 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026lamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati daoltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilanciodello Stato entro il mese di gennaio 2006».Ai sensi del comma 40 «[u]n importo pari ad un sesto dellesomme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto inun apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle ammi-nistrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegna-zione ai pertinenti conti di tesoreria».Anche in questo caso si fa riferimento ad un apposito capitolo dibilancio da istituire per destinarsi le risorse.23. Del resto, a conferma della doverosa interpretazione costitu-zionalmente interpretata della normativa in esame, si osserva che laCorte costituzionale, con sentenza n. 326 del 2010, con riferimentoall'art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che disponeva lacessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunitàmontane, ha ravvisato un vulnus costituzionale, ritenendo che lanormativa non conteneva alcuna indicazione, che pure sarebbe statanecessaria, in ordine al pagamento delle rate di ammortamento suimutui pluriennali ancora in essere, stipulati dalle comunità montanecon il concorso dello Stato, che ha fatto sorgere in capo a questeultime un legittimo affidamento.La norma, dunque, presentava profili di irragionevolezza, che siriverberavano sull'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti lo-cali, come disegnata dall'art. 119 della Costituzione, lasciando privodi copertura finanziaria un settore di rilievo.24. Resta, allora, priva di fondamento la tesi dei ricorrenti, chereputa la necessità di una nuova norma di legge (anche) per la rias-segnazione delle somme ai Comuni, mentre, in realtà, trattasi solodi «riconduzione al regime di contabilità ordinaria» di un regime a38 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22409/2020Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 15787/2026Data pubblicazione 22/05/2026gestione fuori bilancio, in quanto si è in presenza di «imputazioni dispesa che vi hanno dato origine [alla disponibilità di ciascuna ge-stione]».Al contrario, non essendo state soppresse «le competenze delleinerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine», occorrevauna nuova norma di legge per la riassegnazione delle somme, giàdestinate ai capitoli di bilancio degli enti locali, ad ulteriori capitoli dispesa da istituire necessariamente.Su questo profilo, si ribadisce, non v'è stata allegazione – e di-mostrazione – alcuna dei ricorrenti, neppure in sede di pubblicaudienza.25. Le spese del giudizio di legittimità, stante la complessità dellacontroversia e la novità della questione trattata, vanno interamentecompensate dalle parti.26. Non sono tenute al pagamento del raddoppio del contributounificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, le Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 20682 del 2020). P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio2026Il Consigliere EstensoreLuigi D'OrazioIl PresidenteGuido Mercolino39 RG n. 22409/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio