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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 34257/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNA di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA]., che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Potenza ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Potenza, finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] BV, della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e della [OSCURATO:SOCIETA]., in contanti e/o giacenti su conti correnti postali o bancari di pertinenza delle stesse, fino al valore di 20.375.646,00, vale a dire alla concorrenza del profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso (tramite due diverse condotte distrattive) in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato il 14.1.2016 (reato contestato al capo a, il primo dei tre distinti capi ipotizzati nel procedimento, avente ad oggetto reati commessi nel contesto del citato fallimento). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era di proprietà delle società francesi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che detenevano il 100% delle sue quote societarie, mentre la società olandese [OSCURATO:PERSONA] B.V. fungeva da cash pooler per tutte.

Il procedimento ha ad oggetto le vicende che hanno interessato [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., originaria denominazione della fallita, società facente parte del gruppo franco-olandese [OSCURATO:PERSONA] e posseduta da altre due società del medesimo gruppo, le citate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] un contratto datato 9.3.2010, le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. venivano cedute alla società T.R.E. s.r.I., costituita proprio per tale operazione di cessione ed amministrata da [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, che contestualmente veniva nominato amministratore unico anche di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal momento del passaggio della proprietà.

La provvista necessaria al pagamento del prezzo di acquisto delle quote veniva fornita a T.R.E. dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], attraverso quello che è stato indicato nella contestazione come un "finanziamento per l'acquisto di azioni proprie" in violazione dell'art. 2474 cod. civ.: precisamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. erogava un prestito alla T.R.E., mediante provviste esistenti su un conto olandese gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] B.V., per l'acquisto delle quote della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., detenute dalle due società francesi titolari dell'intero suo asset.

Il finanziamento - non assistito da garanzie e mai rimborsato - in favore della nuova controllante T.R.E., si è realizzato attraverso tre consecutive operazioni finanziarie finalizzate al trasferimento di una somma complessiva pari ad oltre 13.000.000 euro, utilizzando la somma bonificata alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] BV a parziale estinzione del credito vantato dalla fallita nei confronti di quest'ultima, per la chiusura del contratto di cash-pooling stipulato dalla stessa con tutte le società del gruppo ed anche con quella che all'epoca era la [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, il finanziamento transitava dal conto corrente olandese della [OSCURATO:PERSONA] BV ad un conto corrente italiano della [OSCURATO:SOCIETA]. (in data 8.3.2010); quindi da tale 111 conto corrente ad altro conto corrente italiano intestato alla T.R.E.; infine, da quest'ultimo conto corrente, nuovamente al conto olandese della [OSCURATO:PERSONA] B.V., da cui la stessa somma proveniva sin dall'inizio e sul quale è stato eseguito il sequestro preventivo oggetto del provvedimento impugnato.

Secondo il provvedimento impugnato e quello genetico, il dato sintomatico della fraudolenza dell'operazione descritta - che ha depauperato la società poi fallita, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I./[OSCURATO:PERSONA], del proprio patrimonio - è, tra l'altro, quello temporale: il finanziamento risulta da ultimo trasferito dal conto della T.R.E. a quello olandese di partenza intestato a [OSCURATO:PERSONA] BV in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10.22.47, ancor prima della sottoscrizione del formale contratto di compravendita delle azioni, avvenuto alle ore 12.10 dello stesso giorno.

L'operazione è stata affiancata, altresì, da una seconda, ulteriore condotta distrattiva: un accordo novativo di credito, stipulato nello stesso giorno 9.3.2010, con cui si trasformò il restante credito vantato dalla fallita verso la [OSCURATO:PERSONA] BV per effetto del contratto di cash pooling, in credito per il prezzo di acquisto di macchinari detenuti dalla stessa fallita e da questa venduti a [OSCURATO:PERSONA].

L'accordo novativo ha determinato una perdita di 6.758.818 euro, documentata da annotazione nelle stesse scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché la [OSCURATO:PERSONA] BV, mediante esso, ha pagato alla fallita solo la metà del proprio debito.

Indagati nel procedimento in relazione al capo a) - contestazione rispetto alla quale si muove il decreto di sequestro preventivo - sono il Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 27.5.2008 al 9.3.2010 ([OSCURATO:PERSONA]) e i membri del collegio sindacale della fallita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in attuazione del decreto di sequestro, la Procura della Repubblica di Potenza ha emesso decreto di perquisizione dei luoghi nella disponibilità delle società "[OSCURATO:PERSONA] BV", "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." e "[OSCURATO:SOCIETA].", con conseguente sequestro del denaro contante eventualmente rinvenuto.

Tale decreto è stato accompagnato dall'emissione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte della Procura della Repubblica di Potenza, di un [OSCURATO:PERSONA] di Indagine (indirizzato alle autorità giudiziarie francesi e olandesi), avente a oggetto la perquisizione dei luoghi nella disponibilità delle citate società, finalizzata al rinvenimento di denaro contante, da sottoporre a sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta fino al valore di euro 20.375.646,00.

Le competenti autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro di cinque conti correnti: due della società "[OSCURATO:PERSONA] BV"; due della società "[OSCURATO:SOCIETA]."; uno della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.".

2. Avverso l'ordinanza ricorre, nella sua qualità di terza interessata, [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo tre motivi ed evidenziando che la società è destinataria del sequestro preventivo di due conti correnti (già indicati al paragrafo che precede) per la somma di euro 619.000,05 e di 232.190 dollari. 2.1 Con il primo motivo viene eccepito il vizio di violazione di legge, evidenziandosi, in tal senso, l'abusivo ricorso ad un ordine di indagine europeo (0EI), emesso dal pubblico ministero al fine di dare esecuzione al provvedimento applicativo della cautela reale, in quanto adottato fuori dai casi consentiti dalla Direttiva 2014/41/UE.

La tesi difensiva è che l'OEI azionato aveva ad oggetto la richiesta di perquisizione di tutti i luoghi nella disponibilità della società, non a fini probatori, come consentito, bensì, espressamente ed illegittimamente, al fine di rinvenire il danaro da assoggettare alla misura disposta dal GIP del Tribunale di Potenza.

L'ordine risulta, dunque, funzionale all'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo e non già, come previsto dalle norme di riferimento (artt. 26 e 32 della citata direttiva), alla ricerca del corpo del reato ovvero di cose pertinenti al reato da sottoporre a sequestro probatorio.

Il Tribunale del Riesame, investito di tale argomento censorio, lo ha respinto con motivazione meramente apparente.

Difatti, pur se il provvedimento impugnato ha ammesso che l'OEI non può essere disposto per dare esecuzione al decreto di sequestro, si è poi limitato ad evidenziare che l'effetto ablativo discenderebbe da tale ultimo provvedimento e non dallo sviamento funzionale di quello emesso dal pubblico ministero, Il ricorso lamenta, pertanto, che il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente eluso la doglianza difensiva per cui l'attuazione del provvedimento ablativo attraverso strumenti normativamente non previsti, comportando la lesione di un diritto fondamentale - quale è quello di proprietà per la legislazione eurounitaria - inficia la sua stessa legittimità, attenendo alle modalità della sua esecuzione. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione come profitto del reato di bancarotta distrattiva della prima delle due operazioni contrattuali e finanziarie ritenute fraudolentemente depauperative: quella relativa all'operazione di cessione di quote dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I./[OSCURATO:PERSONA] in fallimento - detenute dalle due società controllanti della loro titolarità totale, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. - alla società T.R.E. s.r.I., al prezzo di oltre 13.000.000 di euro.

Secondo la difesa, il versamento dela somma di danaro confluita, infine, sui conti di [OSCURATO:PERSONA] BV e costituente il pagamento da parte di T.R.E. del prezzo delle quote della fallita non rivela una natura distrattiva.

Infatti, una volta chiuso il rapporto di cash-pooling, per l'uscita della fallita dal gruppo societario, [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a restituire le somme detenute solo in ragione di tale contratto, sicchè lo ha fatto mediante bonifico della somma di euro 13.616.828 euro sul conto della fallita.

Quella stessa somma, dopo il cambio di governance dovuto alla vendita delle quote della fallita, è stata poi versata dal nuovo amministratore Longo alla società T.R.E. a titolo di finanziamento.

Infine, lo stesso Longo, che era amministratore anche della fallita, ha utilizzato la somma per pagare il prezzo dovuto per l'acquisto delle quote di partecipazione della fallita detenute dalle due società francesi controllanti ed a tale scopo, piuttosto che realizzare due pagamenti diversi, si è dato luogo ad un unico versamento alla [OSCURATO:PERSONA] BV, in forza del contratto di cash pooling tra quest'ultima e le citate società.

L'unica operazione per la quale sarebbe, secondo la difesa, quindi, al più prospettabile il fumus del reato contestato è quella relativa al finanziamento operato dalla fallita su esclusiva iniziativa di Longo in favore di T.R.E., società estranea al gruppo [OSCURATO:PERSONA], e non potrebbe estendersi la natura distrattiva, come erroneamente ritiene il Riseame, anche alle altre operazioni economiche, anzi dovute.

Tale estensione, peraltro, è stata soltanto asserita, là dove si afferma che la distrazione sarebbe avvenuta in favore delle "ex consorelle francesi", senza motivazione alcuna.

In ogni caso, anche per la condotta di versamento di denaro dalla fallita alla T.R.E. a titolo di finanziamento, la difesa evidenzia che non si può automaticamente ragionare in termini di distrazione perché il passaggio è privo di giustificazione, in quanto dalla fuoriuscita di denaro concesso in prestito deriva pur sempre un correlato diritto di credito, che riequilibra l'operazione; non a caso, si aggiunge, nei bilanci societari i crediti vengono postati all'attivo e devono essere svalutati solo in funzione della loro inesigibilità Ma anche a voler ammettere che tale versamento a titolo di finanziamento sia stato distrattivo, l'unica beneficiaria del profitto del reato sarebbe stata la T.R.E., mentre la decisione di quest'ultima di investire il finanziamento ricevuto nel pagamento delle quote della società fallita, da essa acquistata, non determina un'espansione del reato di bancarotta a tali successive disposizioni patrimoniali di T.R.E. lecite e dovute.

La difesa eccepisce, quindi, che non vi è stata motivazione del Riesame sulle ragioni in base alle quali vi sarebbe un profitto da reato confiscabile in capo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., avendo quest'ultima società soltanto ricevuto, tramite la [OSCURATO:PERSONA] in contratto di cash pooling, un pagamento a lei dovuto per la cessione delle quote della fallita a T.R.E.

Per aversi profitto del reato occorre comunque, invero, il duplice requisito dell'accrescimento patrimoniale e dell'esistenza di un nesso causale tra il reato e tale accrescimento.

La natura fungibile del danaro determina, infatti, che il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato ma non fa venir meno la necessità dell'effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dall'autore della condotta.

In altre parole, il profitto confiscabile è una conseguenza economica del reato, che non può prescindere dall'accertamento su quali flussi di denaro siano stati legittimi e dovuti e quali abbiano invece determinato un depauperamento fraudolento della fallita.

Nel caso di specie - evidenzia la difesa - il trasferimento di danaro da T.R.E. in favore della ricorrente trova ragione lecita in due contratti: quello di vendita di quote societarie, che è la matrice del pagamento, e quello di cash pooling, che ne ha regolato le modalità (-12g esecutive (in favore di [OSCURATO:PERSONA] BV per conto di [OSCURATO:SOCIETA].).

Inoltre, la somma versata era del tutto congrua al prezzo di acquisto di tali quote da parte di T.R.E. (ciò non è mai stato posto in dubbio), sicchè non si è determinato alcun accrescimento patrimoniale ma l'operazione ha avuto un valore complessivo neutro per la ricorrente.

2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce erronea applicazione della legge penale, in merito alla qualificazione come profitto del reato di bancarotta distrattiva della seconda delle due operazioni contrattuali e finanziarie ritenute fraudolentemente depauperative: quella relativa all'operazione di cessione di macchinari ed attrezzature della fallita alla [OSCURATO:PERSONA] BV, a seguito di novazione contrattuale che ha determinato la cessione a quest'ultima di macchinari della fallita per euro 6.758.818 euro, decurtando di un pari importo le somme che dovevano essere restituite alla fallita per effetto del contratto di cash pooling.

Da tale operazione economica, infatti, le due società francesi "[OSCURATO:SOCIETA]" non hanno ricavato alcun accrescimento patrimoniale, né all'acquisto esse hanno partecipato in alcun modo, come emerge anche dalla stessa contestazione di reato.

L'unica benficiaria dell'acquisto dei macchinari e dell'incremento economico derivato dalla novazione è la [OSCURATO:PERSONA] BV.

Sarebbe illegittimo, pertanto, il sequestro a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per il valore di profitto da reato, cristallizzato nella somma di oltre 6 milioni di euro oggetto della transazione/novazione, motivato solo apparentemente dal Riesame, ancorando il presunto profitto ad un mero vantaggio ipotetico, indiretto e generico costituito dall'appartenenza di [OSCURATO:SOCIETA]. al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Tale logica produrrebbe anche un illegittimo moltiplicarsi del profitto in capo a tutte le società del gruppo che, in teoria, potrebbero ricevere un non meglio specificato vantaggio dall'incremento patrimoniale della società capofila [OSCURATO:PERSONA].

In maniera apodittica i giudici del riesame avrebbero ritenuto che le tre operazioni illustrate sarebbero frutto di un unico disegno nel cui ambito T.R.E. sarebbe stata strumentalmente utilizzata al solo fine di far rientrare in [OSCURATO:PERSONA] BV il danaro dalla stessa versato alla fallita, senza indicare alcun elemento in grado di suffragare tale asserzione.

Infine, del tutto erroneo è l'ulteriore passaggio dell'ordinanza nel quale viene affermato che la ricorrente avrebbe conseguito un accrescimento patrimoniale, posto che la stessa, in forza del contratto di cash-pooling, ha acquisito la mera disponibilità delle somme acquisite da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione a T.R.E. delle rispettive partecipazioni nella fallita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al terzo motivo proposto, mentre nel resto deve essere rigettato.2.

Il primo motivo è infondato.

2.1. Il Tribunale del Riesame ha spiegato sinteticamente, ma con argomenti di fondo esatti, le ragioni per le quali l'eccezione difensiva di illegittimità dell'uso dell'OEI come titolo del provvedimento cautelare ablativo sia non centrata rispetto alla sequenza procedimentale oggetto del ricorso.

Ed infatti, il titolo ablativo su cui si è stabilizzato il provvedimento cautelare reale è rappresentato non già dall'ordine di indagine europeo, ma dal decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Potenza, emesso il 4 luglio 2023, finalizzato alla confisca diretta delle somme rinvenute nella disponibilità, tra l'altro, di [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenza di C 20.375.646,00, in quanto ritenute il profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per cui si procede.

Tale decreto di sequestro preventivo è stato trasmesso dal GIP di Potenza mediante certificato "di congelamento" (il cd. freezing) alla competente autorità giudiziaria straniera, al fine di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, dal momento che risultava che i beni dei quali era stato ordinato il sequestro fossero in tutto o in parte reperibili nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea.

L'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, inoltre, poiché l'atto ablativo è stato adottato nel corso delle indagini preliminari, è stata affidata al pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 104, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

Il pubblico ministero, con decreto del 16 ottobre 2023, ha disposto la perquisizione dei luoghi nella disponibilità degli indagati e delle società coinvolte nella vicenda - tra le quali [OSCURATO:SOCIETA]. - al fine di reperire le somme di danaro assoggettate al vincolo cautelare e dare conseguentemente esecuzione al sequestro disposto dal giudice.

Infine, il pubblico ministero, per dare effettiva esecuzione al decreto di sequestro preventivo, ha inviato un ordine di indagine europeo (0E1) alla competente autorità dello Stato estero interessato, con cui si è richiesta la perquisizione dei luoghi nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] nel territorio del suddetto Stato, al fine di rinvenire le somme di danaro da assoggettare al vincolo cautelare.

2.2. Tale modus procedendi è corretto.

Dopo l'emissione del titolo cautelare, infatti, rientra nelle prerogative del pubblico ministero ogni scelta procedimentale ed investigativa funzionale alla sua esecuzione, spettando agli aventi diritto esclusivamente la facoltà di ricorrere al giudice dell'esecuzione per sollecitare il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione in concreto adottate (ex multis Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587 - 01; nel medesimo senso, incidentalmente, Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, ,7/1/1 Sforza, Rv. 280604 - 01; Sez.

U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, Adelio, Rv. 200114 - 01).

Se il titolo cautelare è il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP ed eseguito dal pubblico ministero, è priva di efficacia l'impugnazione proposta al Tribunale del Riesame dalla difesa nei riguardi dell'ordine europeo di indagine, di cui si è dedotta l'illegittimità sul presupposto che l'ordine risultava funzionale all'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo e non già, come previsto dalle norme di riferimento (artt. 26 e 32 della citata direttiva), alla ricerca del corpo del reato ovvero di cose pertinenti al reato da sottoporre a sequestro probatorio.

Infatti, non possono essere fatte valere dinanzi al giudice del riesame questioni attinenti agli atti riguardanti le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare e non già a quest'ultimo, che rimane l'unico atto impugnabile ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103 e Sez. 1, ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280604).

Le richiamate pronunce di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione.

Anche nel caso di specie, dunque, non erano deducibili nel giudizio di riesame - e ovviamente neppure con il successivo ricorso per cassazione - gli eventuali vizi dell'ordine europeo di indagine, posto che esso è stato adottato, pacificamente, al fine di dare esecuzione al provvedimento di sequestro.

2.3. Non ha pregio, poi, la prospettazione difensiva secondo cui la denunciata illegittimità del provvedimento adottato dal pubblico ministero sul titolo cautelare determinerebbe l'illegittimità di quest'ultimo: come si è anticipato, il vincolo sui beni deriva dal decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, che, solo, costituisce titolo cautelare, e non certo dallo strumento scelto dal pubblico ministero per la sua esecuzione, al dichiarato fine di ritrovare effettivamente i beni da sottoporre a freezing con l'ausilio delle autorità straniere.

2.4. La ricostruzione poc'anzi svolta non collide con il principio, evocato dalla difesa, secondo cui, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/41/UE e degli artt. 2 e 28 d.lgs. n. 108 del 2017 che alla stessa ha dato attuazione, l'ordine europeo di indagine può essere richiesto esclusivamente per il sequestro a fini probatori e non anche per quello preventivo (Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, Annunziata, Rv. 282109 - 01).

Nel caso di specie, infatti, l'OEI non era l'atto con cui si è richiesto il riconoscimento e l'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal GIP o il congelamento delle somme di danaro, ma è stato lo strumento utilizzato per richiedere la perquisizione finalizzata ad acquisire la prova dell'esatta allocazione del bene da assoggettare al vincolo, per la cui esecuzione il giudice aveva in ogni caso correttamente adito l'autorità dello Stato richiesto ai sensi del citato Regolamento UE 2018/1805.

Né la contestualità dell'esecuzione del decreto di sequestro e dell'ordine europeo di indagine incide in alcun modo sulla legittimità del provvedimento ablativo, posto che il riconoscimento del decreto di sequestro preventivo del GIP e la sua esecuzione sono stati decisi dallo Stato richiesto, con atti emanati sulla base della normativa interna dell'autorità giudiziaria straniera competente.

In conclusione, il motivo di ricorso, anche per questa parte, è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.

2.5. Da ultimo, giova evidenziare l'irrilevanza dell'errore interpretativo in cui è caduto il Tribunale, ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione al GIP, ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. n. 108 del 2017, mentre invece tale disposizione è dettata con esclusivo riguardo all'ipotesi del riconoscimento di un OEI passivo.

L'errore non ha inciso sulla decisione del Tribunale, avendo i giudici del riesame esattamente ritenuto inconferente l'adozione dell'ordine censurato, ai fini della legittimità del titolo cautelare impugnato.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

3.1. È utile anteporre alcune brevi annotazioni all'esame della censura.

La confisca al centro del processo, ed in funzione della quale è stato disposto il sequestro, ha ad oggetto il profitto conseguito da due autonome condotte distrattive consumate ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA]: a) quella relativa al finanziamento, da parte della fallita, dell'operazione di acquisto delle sue stesse quote ad opera della società T.R.E. - una new company appositamente creata allo scopo - con successivo pagamento delle quote agli stessi soci uscenti titolari della totalità delle quote della fallita, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]., mediante provviste esistenti su un conto olandese della fallita gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] B.V., legata alla [OSCURATO:SOCIETA]/StepOne da un contratto di cashpooling e facente parte del medesimo Gruppo multinazionale di tutte le società coinvolte nella vicenda; b) quella configurata dalla novazione della parte residua del credito vantato dalla stessa fallita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'esecuzione del contratto di cash pooling.

Il secondo motivo di ricorso attiene alla prima vicenda distrattiva; il terzo motivo di ricorso attiene alla seconda vicenda distrattiva.

3.2. Ebbene, quanto al dubbio difensivo circa la qualifica dell'operazione economica descritta sub a) come operazione distrattiva da bancarotta e, dunque, alla critica sulla natura di "profitto del reato" attribuita alle somme passate nella disponibilità delle precedenti società, titolari del pacchetto di quote della fallita e, quindi, di [OSCURATO:PERSONA] BV, a conclusione della prima delle due vicende menzionate, se ne evidenzia l'infondatezza.7,11(W, La difesa ha proposto una non condivisibile lettura parcellizzata dell'operazione economica già sintetizzata; un'operazione che, innegabilmente, appare inspiegabile dal punto di vista societario, a meno di non voler ipotizzare la volontà del Gruppo multinazionale di imprese, facente capo ad altra società estera, la [OSCURATO:PERSONA]., di liberarsi della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I./StepOne (che risulta dall'ordinanza impugnata aver in corso, dal 2005 e ancora in epoca del fallimento, una procedura con il Ministero dell'Ambiente di messa in sicurezza e bonifica del sito industriale di fabbricazione di componentistiche per batterie, riscontrato l'inquinamento da tricoloroetilene nelle aree di pertinenza dello stabilimento italiano), senza perderne il valore economico, fatto rientrare, attraverso l'operazione descritta, nelle casse del Gruppo.

L'operazione economica contestata, invece, correttamente è stata ricostruita unitariamente dai giudici di merito, di talchè i passaggi di denaro che la difesa prospetta come evidentemente leciti (quello da T.R.E. verso [OSCURATO:PERSONA] B.V., che trarrebbe origine dal contratto di cessione delle quote della società fallita alla T.R.E., e quello da [OSCURATO:PERSONA] BV alla fallita, originato dal contratto di cash pooling, che rendeva la fallita creditrice del denaro che, nel corso del tempo, era stato convogliato alla società detentrice della "cassaforte" di liquidità del gruppo) devono essere letti in uno con il finanziamento che la fallita aveva concesso, in assenza di qualsiasi garanzia, alla T.R.E.

In proposito, deve evidenziarsi come risulta che il denaro al centro dell'operazione è stato trasferito dal conto della T.R.E. a quello olandese di partenza, intestato a [OSCURATO:PERSONA] BV, il 9 marzo 2010 alle ore 10.22.47, ancora prima della sottoscrizione del formale contratto di compravendita delle quote della fallita, avvenuto alle ore 12.10 dello stesso giorno (cfr. pagine 17 e 18 del decreto).

Il finanziamento di T.R.E. da parte della fallita è avvenuto, dunque, quando quest'ultima era formalmente ancora all'interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, ciò che più conta, con una modalità che rappresenta l'assenza di garanzie al credito in modo autoevidente, tenuto conto anche dell'ingente valore delle somme trasferite.

Le operazioni descritte sono porzioni di un'unica operazione certo programmata, date le circostanze temporali poco sopra richiamate (tutto si è svolto in meno di 24 ore con una scansione di passaggi economici che non potevano non essere già tutti previsti), sicchè devono essere lette come sintomatiche della sussistenza del fumus del reato contestato: la natura distrattiva dell'esposta operazione si rivela se si pone mente al fatto che la fallita ha ingiustificatamente finanziato l'acquisto delle sue stesse quote da parte di altra società (peraltro, sorta proprio nell'imminenza dell'operazione e, quindi, evidentemente per tale scopo), estranea al Gruppo e priva di consistenza patrimoniale, senza ricevere idonee garanzie in merito alla restituzione della provvista, che, si sottolinea, mai è stata neppure reclamata.

Si aggiunga che l'ordinanza impugnata ha messo in risalto ulteriori dati non di poco conto dal punto di vista indiziario: il flusso in entrata e poi in uscita del danaro era frutto di un faa accordo intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e, contemporaneamente, procuratore delle due società francesi [OSCURATO:SOCIETA] citate, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore della T.R.E.; il conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]. è stato utilizzato soltanto per l'operazione in esame); lo stabilimento della fallita aveva già deciso, dalla fine del 2008, di interrompere le attività produttive, in ragione del problema di inquinamento da tricloroetilene riscontrato.

I giudici di merito, alla luce di tale ricostruzione della vicenda, hanno concluso nel senso che la somma uscita dalle casse di [OSCURATO:PERSONA] e poi "rientrata" nelle medesime era divenuta il profitto di una distrazione depauperativa ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]/StepOne poi fallita, in relazione alla quale - hanno sottolineato i giudici del Tribunale del Riesame - conta anche l'assenza di qualsiasi giustificazione economica dell'altra operazione contestata come depauperativa: il bonifico di euro 338.887,00 disposto a saldo della fattura n. 1001 emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA]. a carico della [OSCURATO:SOCIETA].

Né può avere rilievo difensivo il fatto che la somma "distratta" sia stata depositata presso "la tesoreria accentrata del gruppo" gestita da [OSCURATO:PERSONA] BV.

Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la confisca del profitto di reato sia possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa, non potendo considerarsi, in tali casi, l'ente una persona estranea al reato (ex multis Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647; Sez. 3, n. 18049 del 01/02/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 286315; Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, Limetti, Rv. 275599).

Deve aggiungersi che non rileva, in questa fase processuale, l'individuazione più specifica delle persone fisiche coinvolte nei reati e dei loro ruoli.

3.3. Infine, è bene precisare, a chiusura della risposta al motivo di ricorso, che non vi è dubbio che la prassi commerciale conosca operazioni lecite di Laverage buyout (vale a dire di acquisizione di una società utilizzando una quantità significativa di denaro preso in prestito da terzi con obbligazioni o prestiti, per far fronte ai costi dell'acquisizione), categoria contrattuale cui la difesa riconduce l'operazione contestata.

Un esempio si ritrova, in materia tributaria, in un'operazione che sottende un progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci e che si realizza mediante risorse finanziarie reperite con finanziamento bancario e non concesso dalla società "obiettivo" e senza compromettere l'equilibrio economico e finanziario con la fusione di quest'ultima nella "Newco"; mentre invece se l'operazione punta ad eludere il fisco e a realizzare un indebito risparmio di imposta essa può ritenersi illecita (cfr., in tema, Sez. 5, n. 868 del 16/1/2019, Rv. 652458).

Tuttavia, già si è chiarito, nella giurisprudenza penale di legittimità, che un'operazione di leverage buyout può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita (Sez. 5, n. 34292 del 2/10/2020, Olivieri, Rv. 279973, in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in un'operazione di prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornire all'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un prezzo sovrastimato).

Sono, dunque, gli indicatori concreti che segnano il discrimine tra la liceità e l'illiceità di un'operazione economica complessa, soprattutto nelle dinamiche infragruppo.

4. Il terzo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza andrà annullata limitatamente ad esso, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

La difesa sostiene che, anche a voler ammettere l'esistenza del reato costituito dalla seconda delle due operazioni contestate - vale a dire la novazione della parte residua del credito vantato dalla stessa fallita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'esecuzione del contratto di cash pooling -, il profitto è attribuibile solo alla società acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. e non alle due controllanti della fallita: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., che sono rimaste estranee all'operazione di novazione considerata distrattiva.

Sul punto, l'ordinanza impugnata non è convincente e, anzi, appare afflitta da una motivazione perplessa e contraddittoria, a tal punto da sfociare nell'apparenza e, dunque, nel vizio di violazione di legge.

E' noto, infatti, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr. Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

La novazione al centro della contestazione cautelare ha visto: l'estinzione di una parte del debito della [OSCURATO:PERSONA] BV nei confronti della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]./StepOne; la sostituzione dell'obbligazione originaria (rimborso del debito derivante da cashpooling) con una nuova obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo di cessione delle attrezzature e del magazzino della fallita; il trasferimento dei beni ad altra società del Gruppo, vale a dire proprio la [OSCURATO:PERSONA] BV, società cashpooler.

Secondo il Tribunale del Riesame, in base a tale accordo, il rimborso di oltre 29 milioni di euro (oggetto del contratto di cashpooling) è avvenuto, per la quota di 6.758.818 euro, mediante novazione del rapporto di credito/debito, considerato depauperativo perché, in linea generale, accrescitivo delle disponibilità economiche del Gruppo.

Tuttavia, tale affermazione riposa su argomenti apodittici ed apparenti, quasi inesplorati dal punto di vista motivazionale, quanto alla riferibilità del profitto e dell'accrescimento patrimoniale vantaggioso alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che non è parte del contratto dal punto di vista formale; argomenti affidati soltanto al dato suggestivo, ma non determinante e anzi superficiale, che l'accordo novativo conteneva, al par. 4.2., la seguente clausola: "l'acquirente dell'attrezzatura e dell'inventario sarà designato dai venditori ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA].) tra una delle società del [OSCURATO:PERSONA]".

Ebbene, a prescindere dalla considerazione difensiva circa l'inesatto riferimento di tale clausola all'accordo novativo, quando invece essa si ritrova soltanto nel contratto di vendita delle quote (circostanza che pure potrà essere indagata nel giudizio di rinvio), la previsione di un diritto di designazione dell'acquirente dei beni strumentali della fallita in capo alle due società detentrici delle quote sociali, sino alla loro cessione, ritenuto fortemente indiziante della natura delittuosa dell'operazione di novazione e della sua ascrivibilità al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è affatto autoevidente della configurabilità di un vantaggio accrescitivo della ricorrente derivante da tale operazione.

Inoltre, tale vantaggio per la ricorrente è stato solo genericamente descritto dai giudici in sede di riesame cautelare.

Infine, la motivazione del provvedimento impugnato mostra di non credere fino in fondo alla propria ricostruzione se, a pag. 42, chiude il passaggio argomentativo sulla seconda condotta di bancarotta fraudolenta contestata ("da novazione") ammettendo che la difesa possa aver ragione a ritenere che la ricorrente non abbia conseguito alcun profitto da tale reato; e tuttavia rigetta il riesame sul presupposto che essa non avrebbe diritto comunque alla restituzione di alcunchè, atteso che le somme di denaro concretamente apprese in sede di esecuzione ammontano ad un totale di circa 830.000 euro, inferiore all'importo di euro 1.327.794,10 corrispondente al controvalore delle quote sociali cedute.

Il provvedimento cautelare, pertanto, per tale parte, si rivela contraddittorio e inadeguatamente motivato, poiché, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità che l'ordinanza impugnata mostra di conoscere chiaramente (tra tutte, cfr. Sez.

U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037 e Sez.

U, n. 31617 del 21/6/2015, Lucci), è necessario prendere posizione chiaramente sul se sussista o meno un profitto da reato in capo alla ricorrente - inteso come vantaggio patrimoniale accrescitivo puntuale e concreto e non futuro, indiretto e solo ipotetico - con riguardo alla condotta distrattiva che si ipotizza sia derivata dalla novazione contestata, senza che si possa eludere l'obbligo motivazionale attraverso escamotage pragmatici, privi di valore giuridico.

Sotto tale ultimo profilo di contraddittorietà, la motivazione è tale da poter essere equiparata ad una vera e propria mancanza di argomenti. 13 ()W

5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNA di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA]., che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Potenza ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Potenza, finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] BV, della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e della [OSCURATO:SOCIETA]., in contanti e/o giacenti su conti correnti postali o bancari di pertinenza delle stesse, fino al valore di 20.375.646,00, vale a dire alla concorrenza del profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso (tramite due diverse condotte distrattive) in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato il 14.1.2016 (reato contestato al capo a, il primo dei tre distinti capi ipotizzati nel procedimento, avente ad oggetto reati commessi nel contesto del citato fallimento). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era di proprietà delle società francesi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che detenevano il 100% delle sue quote societarie, mentre la società olandese [OSCURATO:PERSONA] B.V. fungeva da cash pooler per tutte. Il procedimento ha ad oggetto le vicende che hanno interessato [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., originaria denominazione della fallita, società facente parte del gruppo franco-olandese [OSCURATO:PERSONA] e posseduta da altre due società del medesimo gruppo, le citate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] un contratto datato 9.3.2010, le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. venivano cedute alla società T.R.E. s.r.I., costituita proprio per tale operazione di cessione ed amministrata da [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, che contestualmente veniva nominato amministratore unico anche di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal momento del passaggio della proprietà. La provvista necessaria al pagamento del prezzo di acquisto delle quote veniva fornita a T.R.E. dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], attraverso quello che è stato indicato nella contestazione come un "finanziamento per l'acquisto di azioni proprie" in violazione dell'art. 2474 cod. civ.: precisamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. erogava un prestito alla T.R.E., mediante provviste esistenti su un conto olandese gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] B.V., per l'acquisto delle quote della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., detenute dalle due società francesi titolari dell'intero suo asset. Il finanziamento - non assistito da garanzie e mai rimborsato - in favore della nuova controllante T.R.E., si è realizzato attraverso tre consecutive operazioni finanziarie finalizzate al trasferimento di una somma complessiva pari ad oltre 13.000.000 euro, utilizzando la somma bonificata alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] BV a parziale estinzione del credito vantato dalla fallita nei confronti di quest'ultima, per la chiusura del contratto di cash-pooling stipulato dalla stessa con tutte le società del gruppo ed anche con quella che all'epoca era la [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il finanziamento transitava dal conto corrente olandese della [OSCURATO:PERSONA] BV ad un conto corrente italiano della [OSCURATO:SOCIETA]. (in data 8.3.2010); quindi da tale 111 conto corrente ad altro conto corrente italiano intestato alla T.R.E.; infine, da quest'ultimo conto corrente, nuovamente al conto olandese della [OSCURATO:PERSONA] B.V., da cui la stessa somma proveniva sin dall'inizio e sul quale è stato eseguito il sequestro preventivo oggetto del provvedimento impugnato. Secondo il provvedimento impugnato e quello genetico, il dato sintomatico della fraudolenza dell'operazione descritta - che ha depauperato la società poi fallita, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I./[OSCURATO:PERSONA], del proprio patrimonio - è, tra l'altro, quello temporale: il finanziamento risulta da ultimo trasferito dal conto della T.R.E. a quello olandese di partenza intestato a [OSCURATO:PERSONA] BV in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10.22.47, ancor prima della sottoscrizione del formale contratto di compravendita delle azioni, avvenuto alle ore 12.10 dello stesso giorno. L'operazione è stata affiancata, altresì, da una seconda, ulteriore condotta distrattiva: un accordo novativo di credito, stipulato nello stesso giorno 9.3.2010, con cui si trasformò il restante credito vantato dalla fallita verso la [OSCURATO:PERSONA] BV per effetto del contratto di cash pooling, in credito per il prezzo di acquisto di macchinari detenuti dalla stessa fallita e da questa venduti a [OSCURATO:PERSONA]. L'accordo novativo ha determinato una perdita di 6.758.818 euro, documentata da annotazione nelle stesse scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché la [OSCURATO:PERSONA] BV, mediante esso, ha pagato alla fallita solo la metà del proprio debito. Indagati nel procedimento in relazione al capo a) - contestazione rispetto alla quale si muove il decreto di sequestro preventivo - sono il Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 27.5.2008 al 9.3.2010 ([OSCURATO:PERSONA]) e i membri del collegio sindacale della fallita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in attuazione del decreto di sequestro, la Procura della Repubblica di Potenza ha emesso decreto di perquisizione dei luoghi nella disponibilità delle società "[OSCURATO:PERSONA] BV", "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." e "[OSCURATO:SOCIETA].", con conseguente sequestro del denaro contante eventualmente rinvenuto. Tale decreto è stato accompagnato dall'emissione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte della Procura della Repubblica di Potenza, di un [OSCURATO:PERSONA] di Indagine (indirizzato alle autorità giudiziarie francesi e olandesi), avente a oggetto la perquisizione dei luoghi nella disponibilità delle citate società, finalizzata al rinvenimento di denaro contante, da sottoporre a sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta fino al valore di euro 20.375.646,00. Le competenti autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro di cinque conti correnti: due della società "[OSCURATO:PERSONA] BV"; due della società "[OSCURATO:SOCIETA]."; uno della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.". 2. Avverso l'ordinanza ricorre, nella sua qualità di terza interessata, [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo tre motivi ed evidenziando che la società è destinataria del sequestro preventivo di due conti correnti (già indicati al paragrafo che precede) per la somma di euro 619.000,05 e di 232.190 dollari. 2.1 Con il primo motivo viene eccepito il vizio di violazione di legge, evidenziandosi, in tal senso, l'abusivo ricorso ad un ordine di indagine europeo (0EI), emesso dal pubblico ministero al fine di dare esecuzione al provvedimento applicativo della cautela reale, in quanto adottato fuori dai casi consentiti dalla Direttiva 2014/41/UE. La tesi difensiva è che l'OEI azionato aveva ad oggetto la richiesta di perquisizione di tutti i luoghi nella disponibilità della società, non a fini probatori, come consentito, bensì, espressamente ed illegittimamente, al fine di rinvenire il danaro da assoggettare alla misura disposta dal GIP del Tribunale di Potenza. L'ordine risulta, dunque, funzionale all'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo e non già, come previsto dalle norme di riferimento (artt. 26 e 32 della citata direttiva), alla ricerca del corpo del reato ovvero di cose pertinenti al reato da sottoporre a sequestro probatorio. Il Tribunale del Riesame, investito di tale argomento censorio, lo ha respinto con motivazione meramente apparente. Difatti, pur se il provvedimento impugnato ha ammesso che l'OEI non può essere disposto per dare esecuzione al decreto di sequestro, si è poi limitato ad evidenziare che l'effetto ablativo discenderebbe da tale ultimo provvedimento e non dallo sviamento funzionale di quello emesso dal pubblico ministero, Il ricorso lamenta, pertanto, che il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente eluso la doglianza difensiva per cui l'attuazione del provvedimento ablativo attraverso strumenti normativamente non previsti, comportando la lesione di un diritto fondamentale - quale è quello di proprietà per la legislazione eurounitaria - inficia la sua stessa legittimità, attenendo alle modalità della sua esecuzione. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione come profitto del reato di bancarotta distrattiva della prima delle due operazioni contrattuali e finanziarie ritenute fraudolentemente depauperative: quella relativa all'operazione di cessione di quote dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I./[OSCURATO:PERSONA] in fallimento - detenute dalle due società controllanti della loro titolarità totale, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. - alla società T.R.E. s.r.I., al prezzo di oltre 13.000.000 di euro. Secondo la difesa, il versamento dela somma di danaro confluita, infine, sui conti di [OSCURATO:PERSONA] BV e costituente il pagamento da parte di T.R.E. del prezzo delle quote della fallita non rivela una natura distrattiva. Infatti, una volta chiuso il rapporto di cash-pooling, per l'uscita della fallita dal gruppo societario, [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a restituire le somme detenute solo in ragione di tale contratto, sicchè lo ha fatto mediante bonifico della somma di euro 13.616.828 euro sul conto della fallita. Quella stessa somma, dopo il cambio di governance dovuto alla vendita delle quote della fallita, è stata poi versata dal nuovo amministratore Longo alla società T.R.E. a titolo di finanziamento. Infine, lo stesso Longo, che era amministratore anche della fallita, ha utilizzato la somma per pagare il prezzo dovuto per l'acquisto delle quote di partecipazione della fallita detenute dalle due società francesi controllanti ed a tale scopo, piuttosto che realizzare due pagamenti diversi, si è dato luogo ad un unico versamento alla [OSCURATO:PERSONA] BV, in forza del contratto di cash pooling tra quest'ultima e le citate società. L'unica operazione per la quale sarebbe, secondo la difesa, quindi, al più prospettabile il fumus del reato contestato è quella relativa al finanziamento operato dalla fallita su esclusiva iniziativa di Longo in favore di T.R.E., società estranea al gruppo [OSCURATO:PERSONA], e non potrebbe estendersi la natura distrattiva, come erroneamente ritiene il Riseame, anche alle altre operazioni economiche, anzi dovute. Tale estensione, peraltro, è stata soltanto asserita, là dove si afferma che la distrazione sarebbe avvenuta in favore delle "ex consorelle francesi", senza motivazione alcuna. In ogni caso, anche per la condotta di versamento di denaro dalla fallita alla T.R.E. a titolo di finanziamento, la difesa evidenzia che non si può automaticamente ragionare in termini di distrazione perché il passaggio è privo di giustificazione, in quanto dalla fuoriuscita di denaro concesso in prestito deriva pur sempre un correlato diritto di credito, che riequilibra l'operazione; non a caso, si aggiunge, nei bilanci societari i crediti vengono postati all'attivo e devono essere svalutati solo in funzione della loro inesigibilità Ma anche a voler ammettere che tale versamento a titolo di finanziamento sia stato distrattivo, l'unica beneficiaria del profitto del reato sarebbe stata la T.R.E., mentre la decisione di quest'ultima di investire il finanziamento ricevuto nel pagamento delle quote della società fallita, da essa acquistata, non determina un'espansione del reato di bancarotta a tali successive disposizioni patrimoniali di T.R.E. lecite e dovute. La difesa eccepisce, quindi, che non vi è stata motivazione del Riesame sulle ragioni in base alle quali vi sarebbe un profitto da reato confiscabile in capo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., avendo quest'ultima società soltanto ricevuto, tramite la [OSCURATO:PERSONA] in contratto di cash pooling, un pagamento a lei dovuto per la cessione delle quote della fallita a T.R.E. Per aversi profitto del reato occorre comunque, invero, il duplice requisito dell'accrescimento patrimoniale e dell'esistenza di un nesso causale tra il reato e tale accrescimento. La natura fungibile del danaro determina, infatti, che il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato ma non fa venir meno la necessità dell'effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dall'autore della condotta. In altre parole, il profitto confiscabile è una conseguenza economica del reato, che non può prescindere dall'accertamento su quali flussi di denaro siano stati legittimi e dovuti e quali abbiano invece determinato un depauperamento fraudolento della fallita. Nel caso di specie - evidenzia la difesa - il trasferimento di danaro da T.R.E. in favore della ricorrente trova ragione lecita in due contratti: quello di vendita di quote societarie, che è la matrice del pagamento, e quello di cash pooling, che ne ha regolato le modalità (-12g esecutive (in favore di [OSCURATO:PERSONA] BV per conto di [OSCURATO:SOCIETA].). Inoltre, la somma versata era del tutto congrua al prezzo di acquisto di tali quote da parte di T.R.E. (ciò non è mai stato posto in dubbio), sicchè non si è determinato alcun accrescimento patrimoniale ma l'operazione ha avuto un valore complessivo neutro per la ricorrente. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce erronea applicazione della legge penale, in merito alla qualificazione come profitto del reato di bancarotta distrattiva della seconda delle due operazioni contrattuali e finanziarie ritenute fraudolentemente depauperative: quella relativa all'operazione di cessione di macchinari ed attrezzature della fallita alla [OSCURATO:PERSONA] BV, a seguito di novazione contrattuale che ha determinato la cessione a quest'ultima di macchinari della fallita per euro 6.758.818 euro, decurtando di un pari importo le somme che dovevano essere restituite alla fallita per effetto del contratto di cash pooling. Da tale operazione economica, infatti, le due società francesi "[OSCURATO:SOCIETA]" non hanno ricavato alcun accrescimento patrimoniale, né all'acquisto esse hanno partecipato in alcun modo, come emerge anche dalla stessa contestazione di reato. L'unica benficiaria dell'acquisto dei macchinari e dell'incremento economico derivato dalla novazione è la [OSCURATO:PERSONA] BV. Sarebbe illegittimo, pertanto, il sequestro a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per il valore di profitto da reato, cristallizzato nella somma di oltre 6 milioni di euro oggetto della transazione/novazione, motivato solo apparentemente dal Riesame, ancorando il presunto profitto ad un mero vantaggio ipotetico, indiretto e generico costituito dall'appartenenza di [OSCURATO:SOCIETA]. al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Tale logica produrrebbe anche un illegittimo moltiplicarsi del profitto in capo a tutte le società del gruppo che, in teoria, potrebbero ricevere un non meglio specificato vantaggio dall'incremento patrimoniale della società capofila [OSCURATO:PERSONA]. In maniera apodittica i giudici del riesame avrebbero ritenuto che le tre operazioni illustrate sarebbero frutto di un unico disegno nel cui ambito T.R.E. sarebbe stata strumentalmente utilizzata al solo fine di far rientrare in [OSCURATO:PERSONA] BV il danaro dalla stessa versato alla fallita, senza indicare alcun elemento in grado di suffragare tale asserzione. Infine, del tutto erroneo è l'ulteriore passaggio dell'ordinanza nel quale viene affermato che la ricorrente avrebbe conseguito un accrescimento patrimoniale, posto che la stessa, in forza del contratto di cash-pooling, ha acquisito la mera disponibilità delle somme acquisite da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione a T.R.E. delle rispettive partecipazioni nella fallita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al terzo motivo proposto, mentre nel resto deve essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il Tribunale del Riesame ha spiegato sinteticamente, ma con argomenti di fondo esatti, le ragioni per le quali l'eccezione difensiva di illegittimità dell'uso dell'OEI come titolo del provvedimento cautelare ablativo sia non centrata rispetto alla sequenza procedimentale oggetto del ricorso. Ed infatti, il titolo ablativo su cui si è stabilizzato il provvedimento cautelare reale è rappresentato non già dall'ordine di indagine europeo, ma dal decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Potenza, emesso il 4 luglio 2023, finalizzato alla confisca diretta delle somme rinvenute nella disponibilità, tra l'altro, di [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenza di C 20.375.646,00, in quanto ritenute il profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per cui si procede. Tale decreto di sequestro preventivo è stato trasmesso dal GIP di Potenza mediante certificato "di congelamento" (il cd. freezing) alla competente autorità giudiziaria straniera, al fine di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, dal momento che risultava che i beni dei quali era stato ordinato il sequestro fossero in tutto o in parte reperibili nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea. L'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, inoltre, poiché l'atto ablativo è stato adottato nel corso delle indagini preliminari, è stata affidata al pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 104, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. Il pubblico ministero, con decreto del 16 ottobre 2023, ha disposto la perquisizione dei luoghi nella disponibilità degli indagati e delle società coinvolte nella vicenda - tra le quali [OSCURATO:SOCIETA]. - al fine di reperire le somme di danaro assoggettate al vincolo cautelare e dare conseguentemente esecuzione al sequestro disposto dal giudice. Infine, il pubblico ministero, per dare effettiva esecuzione al decreto di sequestro preventivo, ha inviato un ordine di indagine europeo (0E1) alla competente autorità dello Stato estero interessato, con cui si è richiesta la perquisizione dei luoghi nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] nel territorio del suddetto Stato, al fine di rinvenire le somme di danaro da assoggettare al vincolo cautelare. 2.2. Tale modus procedendi è corretto. Dopo l'emissione del titolo cautelare, infatti, rientra nelle prerogative del pubblico ministero ogni scelta procedimentale ed investigativa funzionale alla sua esecuzione, spettando agli aventi diritto esclusivamente la facoltà di ricorrere al giudice dell'esecuzione per sollecitare il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione in concreto adottate (ex multis Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587 - 01; nel medesimo senso, incidentalmente, Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, ,7/1/1 Sforza, Rv. 280604 - 01; Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, Adelio, Rv. 200114 - 01). Se il titolo cautelare è il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP ed eseguito dal pubblico ministero, è priva di efficacia l'impugnazione proposta al Tribunale del Riesame dalla difesa nei riguardi dell'ordine europeo di indagine, di cui si è dedotta l'illegittimità sul presupposto che l'ordine risultava funzionale all'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo e non già, come previsto dalle norme di riferimento (artt. 26 e 32 della citata direttiva), alla ricerca del corpo del reato ovvero di cose pertinenti al reato da sottoporre a sequestro probatorio. Infatti, non possono essere fatte valere dinanzi al giudice del riesame questioni attinenti agli atti riguardanti le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare e non già a quest'ultimo, che rimane l'unico atto impugnabile ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103 e Sez. 1, ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280604). Le richiamate pronunce di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. Anche nel caso di specie, dunque, non erano deducibili nel giudizio di riesame - e ovviamente neppure con il successivo ricorso per cassazione - gli eventuali vizi dell'ordine europeo di indagine, posto che esso è stato adottato, pacificamente, al fine di dare esecuzione al provvedimento di sequestro. 2.3. Non ha pregio, poi, la prospettazione difensiva secondo cui la denunciata illegittimità del provvedimento adottato dal pubblico ministero sul titolo cautelare determinerebbe l'illegittimità di quest'ultimo: come si è anticipato, il vincolo sui beni deriva dal decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, che, solo, costituisce titolo cautelare, e non certo dallo strumento scelto dal pubblico ministero per la sua esecuzione, al dichiarato fine di ritrovare effettivamente i beni da sottoporre a freezing con l'ausilio delle autorità straniere. 2.4. La ricostruzione poc'anzi svolta non collide con il principio, evocato dalla difesa, secondo cui, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/41/UE e degli artt. 2 e 28 d.lgs. n. 108 del 2017 che alla stessa ha dato attuazione, l'ordine europeo di indagine può essere richiesto esclusivamente per il sequestro a fini probatori e non anche per quello preventivo (Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, Annunziata, Rv. 282109 - 01). Nel caso di specie, infatti, l'OEI non era l'atto con cui si è richiesto il riconoscimento e l'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal GIP o il congelamento delle somme di danaro, ma è stato lo strumento utilizzato per richiedere la perquisizione finalizzata ad acquisire la prova dell'esatta allocazione del bene da assoggettare al vincolo, per la cui esecuzione il giudice aveva in ogni caso correttamente adito l'autorità dello Stato richiesto ai sensi del citato Regolamento UE 2018/1805. Né la contestualità dell'esecuzione del decreto di sequestro e dell'ordine europeo di indagine incide in alcun modo sulla legittimità del provvedimento ablativo, posto che il riconoscimento del decreto di sequestro preventivo del GIP e la sua esecuzione sono stati decisi dallo Stato richiesto, con atti emanati sulla base della normativa interna dell'autorità giudiziaria straniera competente. In conclusione, il motivo di ricorso, anche per questa parte, è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. 2.5. Da ultimo, giova evidenziare l'irrilevanza dell'errore interpretativo in cui è caduto il Tribunale, ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione al GIP, ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. n. 108 del 2017, mentre invece tale disposizione è dettata con esclusivo riguardo all'ipotesi del riconoscimento di un OEI passivo. L'errore non ha inciso sulla decisione del Tribunale, avendo i giudici del riesame esattamente ritenuto inconferente l'adozione dell'ordine censurato, ai fini della legittimità del titolo cautelare impugnato. 3. Anche il secondo motivo è infondato. 3.1. È utile anteporre alcune brevi annotazioni all'esame della censura. La confisca al centro del processo, ed in funzione della quale è stato disposto il sequestro, ha ad oggetto il profitto conseguito da due autonome condotte distrattive consumate ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA]: a) quella relativa al finanziamento, da parte della fallita, dell'operazione di acquisto delle sue stesse quote ad opera della società T.R.E. - una new company appositamente creata allo scopo - con successivo pagamento delle quote agli stessi soci uscenti titolari della totalità delle quote della fallita, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]., mediante provviste esistenti su un conto olandese della fallita gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] B.V., legata alla [OSCURATO:SOCIETA]/StepOne da un contratto di cashpooling e facente parte del medesimo Gruppo multinazionale di tutte le società coinvolte nella vicenda; b) quella configurata dalla novazione della parte residua del credito vantato dalla stessa fallita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'esecuzione del contratto di cash pooling. Il secondo motivo di ricorso attiene alla prima vicenda distrattiva; il terzo motivo di ricorso attiene alla seconda vicenda distrattiva. 3.2. Ebbene, quanto al dubbio difensivo circa la qualifica dell'operazione economica descritta sub a) come operazione distrattiva da bancarotta e, dunque, alla critica sulla natura di "profitto del reato" attribuita alle somme passate nella disponibilità delle precedenti società, titolari del pacchetto di quote della fallita e, quindi, di [OSCURATO:PERSONA] BV, a conclusione della prima delle due vicende menzionate, se ne evidenzia l'infondatezza.7,11(W, La difesa ha proposto una non condivisibile lettura parcellizzata dell'operazione economica già sintetizzata; un'operazione che, innegabilmente, appare inspiegabile dal punto di vista societario, a meno di non voler ipotizzare la volontà del Gruppo multinazionale di imprese, facente capo ad altra società estera, la [OSCURATO:PERSONA]., di liberarsi della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I./StepOne (che risulta dall'ordinanza impugnata aver in corso, dal 2005 e ancora in epoca del fallimento, una procedura con il Ministero dell'Ambiente di messa in sicurezza e bonifica del sito industriale di fabbricazione di componentistiche per batterie, riscontrato l'inquinamento da tricoloroetilene nelle aree di pertinenza dello stabilimento italiano), senza perderne il valore economico, fatto rientrare, attraverso l'operazione descritta, nelle casse del Gruppo. L'operazione economica contestata, invece, correttamente è stata ricostruita unitariamente dai giudici di merito, di talchè i passaggi di denaro che la difesa prospetta come evidentemente leciti (quello da T.R.E. verso [OSCURATO:PERSONA] B.V., che trarrebbe origine dal contratto di cessione delle quote della società fallita alla T.R.E., e quello da [OSCURATO:PERSONA] BV alla fallita, originato dal contratto di cash pooling, che rendeva la fallita creditrice del denaro che, nel corso del tempo, era stato convogliato alla società detentrice della "cassaforte" di liquidità del gruppo) devono essere letti in uno con il finanziamento che la fallita aveva concesso, in assenza di qualsiasi garanzia, alla T.R.E. In proposito, deve evidenziarsi come risulta che il denaro al centro dell'operazione è stato trasferito dal conto della T.R.E. a quello olandese di partenza, intestato a [OSCURATO:PERSONA] BV, il 9 marzo 2010 alle ore 10.22.47, ancora prima della sottoscrizione del formale contratto di compravendita delle quote della fallita, avvenuto alle ore 12.10 dello stesso giorno (cfr. pagine 17 e 18 del decreto). Il finanziamento di T.R.E. da parte della fallita è avvenuto, dunque, quando quest'ultima era formalmente ancora all'interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, ciò che più conta, con una modalità che rappresenta l'assenza di garanzie al credito in modo autoevidente, tenuto conto anche dell'ingente valore delle somme trasferite. Le operazioni descritte sono porzioni di un'unica operazione certo programmata, date le circostanze temporali poco sopra richiamate (tutto si è svolto in meno di 24 ore con una scansione di passaggi economici che non potevano non essere già tutti previsti), sicchè devono essere lette come sintomatiche della sussistenza del fumus del reato contestato: la natura distrattiva dell'esposta operazione si rivela se si pone mente al fatto che la fallita ha ingiustificatamente finanziato l'acquisto delle sue stesse quote da parte di altra società (peraltro, sorta proprio nell'imminenza dell'operazione e, quindi, evidentemente per tale scopo), estranea al Gruppo e priva di consistenza patrimoniale, senza ricevere idonee garanzie in merito alla restituzione della provvista, che, si sottolinea, mai è stata neppure reclamata. Si aggiunga che l'ordinanza impugnata ha messo in risalto ulteriori dati non di poco conto dal punto di vista indiziario: il flusso in entrata e poi in uscita del danaro era frutto di un faa accordo intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e, contemporaneamente, procuratore delle due società francesi [OSCURATO:SOCIETA] citate, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore della T.R.E.; il conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]. è stato utilizzato soltanto per l'operazione in esame); lo stabilimento della fallita aveva già deciso, dalla fine del 2008, di interrompere le attività produttive, in ragione del problema di inquinamento da tricloroetilene riscontrato. I giudici di merito, alla luce di tale ricostruzione della vicenda, hanno concluso nel senso che la somma uscita dalle casse di [OSCURATO:PERSONA] e poi "rientrata" nelle medesime era divenuta il profitto di una distrazione depauperativa ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]/StepOne poi fallita, in relazione alla quale - hanno sottolineato i giudici del Tribunale del Riesame - conta anche l'assenza di qualsiasi giustificazione economica dell'altra operazione contestata come depauperativa: il bonifico di euro 338.887,00 disposto a saldo della fattura n. 1001 emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA]. a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. Né può avere rilievo difensivo il fatto che la somma "distratta" sia stata depositata presso "la tesoreria accentrata del gruppo" gestita da [OSCURATO:PERSONA] BV. Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la confisca del profitto di reato sia possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa, non potendo considerarsi, in tali casi, l'ente una persona estranea al reato (ex multis Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647; Sez. 3, n. 18049 del 01/02/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 286315; Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, Limetti, Rv. 275599). Deve aggiungersi che non rileva, in questa fase processuale, l'individuazione più specifica delle persone fisiche coinvolte nei reati e dei loro ruoli. 3.3. Infine, è bene precisare, a chiusura della risposta al motivo di ricorso, che non vi è dubbio che la prassi commerciale conosca operazioni lecite di Laverage buyout (vale a dire di acquisizione di una società utilizzando una quantità significativa di denaro preso in prestito da terzi con obbligazioni o prestiti, per far fronte ai costi dell'acquisizione), categoria contrattuale cui la difesa riconduce l'operazione contestata. Un esempio si ritrova, in materia tributaria, in un'operazione che sottende un progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci e che si realizza mediante risorse finanziarie reperite con finanziamento bancario e non concesso dalla società "obiettivo" e senza compromettere l'equilibrio economico e finanziario con la fusione di quest'ultima nella "Newco"; mentre invece se l'operazione punta ad eludere il fisco e a realizzare un indebito risparmio di imposta essa può ritenersi illecita (cfr., in tema, Sez. 5, n. 868 del 16/1/2019, Rv. 652458). Tuttavia, già si è chiarito, nella giurisprudenza penale di legittimità, che un'operazione di leverage buyout può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita (Sez. 5, n. 34292 del 2/10/2020, Olivieri, Rv. 279973, in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in un'operazione di prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornire all'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un prezzo sovrastimato). Sono, dunque, gli indicatori concreti che segnano il discrimine tra la liceità e l'illiceità di un'operazione economica complessa, soprattutto nelle dinamiche infragruppo. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza andrà annullata limitatamente ad esso, per le ragioni che si indicheranno di seguito. La difesa sostiene che, anche a voler ammettere l'esistenza del reato costituito dalla seconda delle due operazioni contestate - vale a dire la novazione della parte residua del credito vantato dalla stessa fallita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'esecuzione del contratto di cash pooling -, il profitto è attribuibile solo alla società acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. e non alle due controllanti della fallita: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., che sono rimaste estranee all'operazione di novazione considerata distrattiva. Sul punto, l'ordinanza impugnata non è convincente e, anzi, appare afflitta da una motivazione perplessa e contraddittoria, a tal punto da sfociare nell'apparenza e, dunque, nel vizio di violazione di legge. E' noto, infatti, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr. Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). La novazione al centro della contestazione cautelare ha visto: l'estinzione di una parte del debito della [OSCURATO:PERSONA] BV nei confronti della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]./StepOne; la sostituzione dell'obbligazione originaria (rimborso del debito derivante da cashpooling) con una nuova obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo di cessione delle attrezzature e del magazzino della fallita; il trasferimento dei beni ad altra società del Gruppo, vale a dire proprio la [OSCURATO:PERSONA] BV, società cashpooler. Secondo il Tribunale del Riesame, in base a tale accordo, il rimborso di oltre 29 milioni di euro (oggetto del contratto di cashpooling) è avvenuto, per la quota di 6.758.818 euro, mediante novazione del rapporto di credito/debito, considerato depauperativo perché, in linea generale, accrescitivo delle disponibilità economiche del Gruppo. Tuttavia, tale affermazione riposa su argomenti apodittici ed apparenti, quasi inesplorati dal punto di vista motivazionale, quanto alla riferibilità del profitto e dell'accrescimento patrimoniale vantaggioso alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che non è parte del contratto dal punto di vista formale; argomenti affidati soltanto al dato suggestivo, ma non determinante e anzi superficiale, che l'accordo novativo conteneva, al par. 4.2., la seguente clausola: "l'acquirente dell'attrezzatura e dell'inventario sarà designato dai venditori ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA].) tra una delle società del [OSCURATO:PERSONA]". Ebbene, a prescindere dalla considerazione difensiva circa l'inesatto riferimento di tale clausola all'accordo novativo, quando invece essa si ritrova soltanto nel contratto di vendita delle quote (circostanza che pure potrà essere indagata nel giudizio di rinvio), la previsione di un diritto di designazione dell'acquirente dei beni strumentali della fallita in capo alle due società detentrici delle quote sociali, sino alla loro cessione, ritenuto fortemente indiziante della natura delittuosa dell'operazione di novazione e della sua ascrivibilità al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è affatto autoevidente della configurabilità di un vantaggio accrescitivo della ricorrente derivante da tale operazione. Inoltre, tale vantaggio per la ricorrente è stato solo genericamente descritto dai giudici in sede di riesame cautelare. Infine, la motivazione del provvedimento impugnato mostra di non credere fino in fondo alla propria ricostruzione se, a pag. 42, chiude il passaggio argomentativo sulla seconda condotta di bancarotta fraudolenta contestata ("da novazione") ammettendo che la difesa possa aver ragione a ritenere che la ricorrente non abbia conseguito alcun profitto da tale reato; e tuttavia rigetta il riesame sul presupposto che essa non avrebbe diritto comunque alla restituzione di alcunchè, atteso che le somme di denaro concretamente apprese in sede di esecuzione ammontano ad un totale di circa 830.000 euro, inferiore all'importo di euro 1.327.794,10 corrispondente al controvalore delle quote sociali cedute. Il provvedimento cautelare, pertanto, per tale parte, si rivela contraddittorio e inadeguatamente motivato, poiché, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità che l'ordinanza impugnata mostra di conoscere chiaramente (tra tutte, cfr. Sez. U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037 e Sez. U, n. 31617 del 21/6/2015, Lucci), è necessario prendere posizione chiaramente sul se sussista o meno un profitto da reato in capo alla ricorrente - inteso come vantaggio patrimoniale accrescitivo puntuale e concreto e non futuro, indiretto e solo ipotetico - con riguardo alla condotta distrattiva che si ipotizza sia derivata dalla novazione contestata, senza che si possa eludere l'obbligo motivazionale attraverso escamotage pragmatici, privi di valore giuridico. Sotto tale ultimo profilo di contraddittorietà, la motivazione è tale da poter essere equiparata ad una vera e propria mancanza di argomenti. 13 ()W 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata
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