CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 31338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere impostagli per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge in relazione all'onere della prova; omessa motivazione circa la sussistenza del rapporto di concausalità tra i comportamenti a lui addebitati e il provvedimento cautelare applicatogli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 259187-01; Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554-01). Essendo stato notificato quest'ultimo in data 27 febbraio 2025, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 14 marzo 2025, e non già, come invece avvenuto, il successivo 18 marzo 2025. Ne deriva l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere