CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 06567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15684/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 24/05/2022; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con decreto ingiuntivo n. 840/2021 il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto alla CONF.S.A.L. ([OSCURATO:PERSONA] dei Lavoratori) e all’INPS ([OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]), in solido, di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 356.443,75 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) a titolo di indennità di carica e rimborso spese per l’incarico di presidente dell’INPAS svolto dal 1° gennaio 2013 al 31 maggio 2018. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la CONF.S.A.L. eccependo in via preliminare il difetto di competenza territoriale dell’adito Tribunale in favore del Tribunale di Roma, per l’inapplicabilità dell’art. 20 c.p.c., in ragione della natura non liquida del credito invocato dallo Scumaci. 2. A scioglimento della riserva assunta il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 24 maggio 2022, rigettava l’eccezi one di incompetenza territoriale e rinviava per il prosieguo del giudizio. In particolare, il giudice riteneva che, alla luce della domanda introdotta dallo Scumaci in sede monitoria, il rapporto tra il predetto e l’ente dovesse essere inquadrato nello schema giuridico del mandato. 3. Avverso tale decisione la CONF.S.A.L. ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoriadifensiva. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del regolamento di competenza. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 4. Rileva la Corte che il proposto r egolamento di competenza è inammissibile. Deve essere ribadito il principio secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. (ordinanza n. 14223 del 2017, in linea con S.U. n. 20449 del 2014). Nel caso di specie, al contrario, il Tribunale non ha solo rigettato l’eccezione di incompetenza, ma ha anche disposto la concessione dei termini di legge per la modificazione ed integrazione delle domande, in tal modo dimostrando in modo incontestabile che la decisione assunta è comunque interlocutoria e, in astratto, suscettibile di ripensamento in sede di decisione finale. 5. La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il regolamento di competenza. A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla liquidazione delle spese del presente regolamento, liquidate come da dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna la partericorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquida te in complessivi e uro 2.200 , di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citatoart. 13. Così deciso in Roma, nella camera di cons