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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45634/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 17/11/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa pluriaggravata e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'erronea interpretazione della legge penale ed il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, risulta generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che, nel confermare l'applicazione della recidiva, ha vagliato sia la medesimezza dell'indole dei reati che la vicinanza temporale del precedente penale per furto; quanto alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poi, è pure opportuno chiarire che il riferimento alla assenza dell'imputato dal processo, sulla cui errata valorizzazione ha insistito la difesa, va letto ed inteso nel senso che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 17/11/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa pluriaggravata e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'erronea interpretazione della legge penale ed il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, risulta generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che, nel confermare l'applicazione della recidiva, ha vagliato sia la medesimezza dell'indole dei reati che la vicinanza temporale del precedente penale per furto; quanto alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poi, è pure opportuno chiarire che il riferimento alla assenza dell'imputato dal processo, sulla cui errata valorizzazione ha insistito la difesa, va letto ed inteso nel senso che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 45634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris