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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21517/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non è scandito da necessaria critica analisi delle intere argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che nega il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Ord. pen. alla stregua di una articolata e complessiva valutazione delle condizioni detentive del ricorrente, mentre questi si limita a contestare la potabilità dell'acqua in rapporto all'asserita alta concentrazione di nitrati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fo Centofanti Ivitclihjelgap101.14. [OSCURATO:PERSONA] oggi. • -----03 Gt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non è scandito da necessaria critica analisi delle intere argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che nega il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Ord. pen. alla stregua di una articolata e complessiva valutazione delle condizioni detentive del ricorrente, mentre questi si limita a contestare la potabilità dell'acqua in rapporto all'asserita alta concentrazione di nitrati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fo Centofanti Ivitclihjelgap101.14. [OSCURATO:PERSONA] oggi. • -----03 Gt
Sentenza Cassazione n. 21517/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris