CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 17894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16975/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione XI Civile, RG 80549/2019 emessain data 24/05/2022; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma con ordinanza del 24.05.2022 dichiar̀ inammissibile l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice dell'opposizione accolse l'eccezione di inammissibilità̀per la tardività dell'opposizione, ritenendo che non fosse stato dimostrato dall'opponente che il rimedio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 fosse stato esperito nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. Rilev̀ il Tribunale, sulla scorta dall'estratto storico del procedimento, che il provvedimento di liquidazione era stato mandato "a visto PM" in data 11.12.2018. E' pur vero che dalla nota sottoscritta dal direttore amministrativo dell'ufficio affari civili del tribunale non necessariamente le annotazioni che si rinvengono nel registro informatico corrispondono alle date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, ma secondo il Tribunale ai fini della comunicazione di cancelleria occorreva distinguere tra il momento dell'effettivo perfezionamento, che si realizza quando l'atto perviene nella sfera di conoscibilità̀ del destinatario, da quello poi di effettiva conoscenza. L'indicazione risultante dal registro informatico attestava che era stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione, essendo l'atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità̀ del PM, occorrendo altresì̀ reputare che detto sistema di trasmissione era perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità̀ prescritte dal codice di rito, e cì̀ trovava conferma nel fatto che lo stessoopponente aveva confermato di avere apposto il proprio visto. Nella specie per̀ era onere dell'opponente, in ragione del principio di vicinanza della prova, dimostrare quando l'atto era effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità̀, onere che per̀ non risultava assolto. Infine, il Tribunale ritenne che il Pubblico Ministero, in considerazione del suo ruolo, non potesse essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di opposizione e che neppure il Ministero della Giustizia potesse essere condannato, non potendo essere reputato soccombente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ̀ stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c. Si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, inidonea ad attestare che l'atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte al codice di rito e cì̀ sebbene l'Ufficio di Procura si fosse dotato di un indirizzo per presso cui effettuare le eventuali comunicazioni. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ̀ stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la decisione impugnata non avrebbe preso in alcuna considerazione l'attestazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] dell'ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al Giudice dell'opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. L'omessa valutazione di tale attestazione avrebbe indotto il giudice all'erronea conclusione che l'atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità̀ del PM, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto sarebbe stato erroneamente onerato il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell'atto nella sua sfera di conoscibilità̀, sebbene si fosse documentato che l'atto non vi era mai pervenuto. Il ricorso ̀ innanzi tutto inammissibile per l’evidente violazione dell’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Infatti, mentre nella prima pagina si riporta la volontà di proporre ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, a tale manifestazione ̀ fatta immediatamente seguire la formulazione dei motivi di ricorso, senza alcuna specificazione, sia pure in maniera sommaria, dei fatti di causa, mancando l’indicazione del contenuto del provvedimento opposto,e delle ragioni per le quali è stato a suo tempo emesso. In ogni caso il ricorso ̀ inammissibile ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c. per avere il Tribunale deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare orientamento. Ritiene infatti il Collegio che sia incensurabile la valutazione di inammissibilità̀per tardività dell'opposizione a suo tempo proposta da parte dell'odierno ricorrente, sia pure sulla scorta di una motivazione in parte differente da quella a fondamento dell'ordinanza impugnata. Ed infatti, la tardività̀dell'opposizione va ribadita, a prescindere dalla validità̀ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l'opposizione proposta ben oltre il termine lungo prescritto per le impugnazioni dall'art. 327 c.p.c., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, in caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché́ sommario, ̀ idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitivit à̀ e che soggi ace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez. 6 -2, Ordinanza n. 33590 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31007 del 2022; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 33600 del 2022). Nel caso di specie il decreto di liquidazione ̀ stato emesso in data 11.12.2018 mentre il ricorso in opposizione ̀ stato proposto in data 19.12.2019, quando il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. era ormai decorso. Non deve disporsi sulle spese, sia perché́ il ricorso ̀ stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità̀ di organo propulsore dell'attività̀ giurisdizionale, per il quale ̀ esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attivitàdifensiva da parte degli intimati. Non ricorrono - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazi