Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14393/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Il primo motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art.606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Il ricorso prospetta altresì motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.

Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022.

Il Cor6,1 re estensore [OSCURATO:PERSONA] meraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Il primo motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art.606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso prospetta altresì motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Cor6,1 re estensore [OSCURATO:PERSONA] meraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 14393/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris