CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 23388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, Sezione misure di prevenzione, con decreto del 30 novembre 2021, depositato il 7 dicembre 2021, confermava il provvedimento del Tribunale di Napoli del 13 gennaio 2021, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno, disposta per la durata di anni cinque nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 20 giugno 2012. Il decreto impugnato rilevava come Perillo fosse detenuto dal 2006 e in esecuzione pena, allo, stato, fino al 2036. Il decreto applicativo della misura di prevenzione era stato emesso nel 2012, ma ne era stata sospesa l'esecuzione. La Corte di appello escludeva la sussistenza di un interesse del Perillo ad ottenere la revoca della misura di prevenzione sospesa, non essendo adeguato il riferimento alla precarietà della detenzione e non essendo comprovato un ulteriore interesse che potesse sostenere la richiesta di revoca. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Perillo consta di un solo motivo, seppur articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo censura la violazione di legge in relazione all'art. 11 d.lgs. 159/2011, la carenza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché la violazione del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18/95. I diversi profili di censura sono trattati congiuntamente dal ricorrente che, dopo aver chiarito di essere collaboratore di giustizia, ai quale è stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dall'attuale art. 416-bis 1., comma 3, cod. pen., deduce che ciò determinerebbe una sostanziale incompatibilità con il requisito della pericolosità attuale, presupposto dalla misura di prevenzione, come per altro attestato dai pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia. Aggiunge che il decreto impugnato richiamerebbe impropriamente un orientamento giurisprudenziale non collimante con il caso in esame, riguardante invece un collaboratore di giustizia; inoltre deduce la sussistenza di un interesse ad ottenere la revoca anticipata della misura di prevenzione, in ragione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.18/1995; infine il decreto della Corte partenopea difetterebbe di motivazione in fatto e diritto. 4. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte recante data 15 marzo 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il decreto della Corte di appello è immune da vizi, avendo fatto buon governo dei principi giurisprudenziali citati, rilevando il difetto di interesse anche in relazione agli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. 5. In data 15 marzo 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, depositava memoria con la quale, a ulteriore sostegno delle ragioni del ricorso, evidenziava che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 6 del 1993 avevano ritenuto applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a persona detenuta, con sospensione solo della fase esecutiva; che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 36 del 2000 hanno ritenuto che per l'esecuzione della misura di prevenzione occorre che il provvedimento applicativo sia divenuto definitivo e che però il giudicato di prevenzione è peculiare, poiché non può non tener conto di nuove circostanze sopravvenute; che da ciò deriva la possibilità di attivare il procedimento di revoca della misura di prevenzione anche nel caso in cui la stessa non sia in fase di esecuzione, come statuito da Sez. 5, n. 42678/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che nei confronti dell'attuale ricorrente l'esecuzione della misura di prevenzione è sospesa per detenzione. Va da subito richiamato il dettato dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, al quale sono stati aggiunti i commi 2 -bis e 2 -ter, dall'art. 4 della Legge 17 ottobre dei 2017 n. 161. Tale disciplina prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale debba restare sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2 -bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2 -ter). Per il caso di detenzione per espiazione pena, la norma inoltre chiede all'esito di una detenzione ultra-biennale, la verifica della attuale pericolosità ad opera del tribunale, anche d'ufficio. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato (Sez. Un., n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 — 01). La riforma del 2017, pertanto, recependo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, e dando attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, ha determinato che la detenzione di lunga durata determini la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione, sospensione che non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. 3. Delineato il quadro normativo quanto alla posizione del proposto detenuto, sottoposto a misura di prevenzione personale sospesa quanto ad esecuzione, va va rilevato come l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011, ammetta il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, recependo quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lette) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del '56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 dei 18/09/2014, Catalano). 4. Pertanto il motivo di ricorso afferente la carente o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è inammissibile, ancor più perché la motivazione è congrua ed esistente e dunque insuscettibile di trasformarsi in violazione di legge processuale. 5. Quanto al profilo di censura afferente la dedotta violazione di legge penale processuale in ordine al tema della carenza di interesse, lo stesso va rigettato perché infondato. 5.1. Non vi è dubbio che sul tema in esame un primo orientamento giurisprudenziale, prendendo atto che l'esecuzione della misura di prevenzione personale resta sospesa durante la detenzione, ai sensi del richiamato art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159 del 2011, ritiene che solo nel momento in cui ne cessa l'espiazione sorge l'interesse - concreto e attuale - del proposto a sollecitare, anche attraverso una richiesta di revoca della misura, la verifica della permanenza della condizione di pericolosità sociale, che il Tribunale è comunque tenuto a effettuare anche d'ufficio (Sez. 2, n. 35563, 16/07/2021, AR.; Sez. 6, n. 26243 del 24/06/2020, Mammino, Rv. 279612 - 01; Sez. 1, n. 18243 del 2019, Ganci, n.m.; Sez. 6 n. 40270 del 27/06/2018, Rv. 273845). Si è osservato che fino a quando il proposto resta detenuto in espiazione pena egli non sarebbe titolare di alcun interesse a una rivalutazione della sua pericolosità (funzionale alla revoca della misura attualmente sospesa), che dovrebbe essere necessariamente reiterata e attualizzata al momento della scarcerazione perché possa essere dato legittimo corso all'esecuzione della sorveglianza speciale (così, Sez. 1, Ganci, cit.). 5.2. A questo indirizzo se ne affianca un secondo (Sez. 5, n. 42678 del 13/10/2021, Guidotto, n.m.), che il Collegio condivide, che invece ritiene che non vi sia una preclusione assoluta alla richiesta di revoca della misura di prevenzione in costanza di detenzione. Per delineare i diversi ambiti operativi — della revoca della misura di prevenzione personale, previsto dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e della sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, previsto dall'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto con la legge 17 ottobre 2017 n. 161 — è indispensabile tener conto della particolare natura del giudicato di prevenzione, la cui intangibilità opera "rebus sic stantibus", ossia non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, Rv. 263269; Sez. U, n. 36 del 13/12/2000 - dep. 07/02/2001, Rv. 217668). Ciò posto, è da ritenere che tutte le esigenze di «rivalutazione» di una decisione definitiva emessa in sede di prevenzione personale - siano le stesse correlate alla emersione di elementi di fatto o ad eventi di natura normativa - debbano trovare sede 'naturale' di verifica giurisdizionale nel procedimento con vocazione revocatoria disciplinato dall'art. 11 d.lgs. n 159 del 2011 (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Rv. 269947). Donde, mediante la detta procedura, da un lato, possono essere sottoposti al vaglio giudiziario elementi fattuali sopravvenuti comprovanti un affievolimento ovvero il venir meno della pericolosità sociale del proposto, tali da giustificare una modificazione della misura di prevenzione ovvero la sua revoca, con efficacia ex nunc. D'altro canto, anche per le misure di sicurezza personali è pacifica la «rivedibilità anticipata» rispetto al momento di loro legale eseguibilità (ossia al termine della pena, con obbligo di valutazione ex officio della condizione di attuale pericolosità dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 679 cod. proc. pen.), ciò comportando che se ne possa disporre la revoca anche durante la fase di espiazione della pena in riferimento al profilo della persistenza della pericolosità sociale del soggetto destinatario (Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271448; Sez. 1, n. 46986 del 29/11/2007, Santoro, Rv. 238317; Sez. 1, n. 46938 del 17/11/2004, Savoca, Rv. 230192). Nulla esclude, infatti, che gli elementi che richiedano una rivalutazione poiché «è cessata o mutata la causa» genetica del provvedimento, come recita l'art. 11 cit., possano emergere anche in una fase anteriore all'esecuzione del provvedimento di applicazione della misura, come, ad esempio, l'affievolimento, se non addirittura il venir meno, della pericolosità sociale dell'interessato per effetto dell'esito positivo del trattamento risocializzante cui questi si sia sottoposto nel corso dell'espiazione della pena, tanto riverberandosi quantomeno sulla possibile caducazíone degli effetti delle misure di prevenzione, che, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, discendono automaticamente dal provvedimento definitivo di loro applicazione. Proprio in relazione a tale profilo deve rilevarsi come l'interesse concreto e attuale può rinvenirsi — come nel caso della sentenza Sez. 5, Guidotto, relativa alla revoca della patente di guida come conseguenza della misura di prevenzione, in ragione della previsione dell'art. 120, d. leg. 30 aprile 1992 n. 285 — anche nel far venir meno, prima della cessazione della detenzione, le conseguenze del provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, interesse che altrimenti verrebbe frustrato fino alla fine della detenzione. Pertanto anche delle misure di prevenzione personali è, dunque, consentita la revoca, ai sensi dell'art. 11, comma 2, cligs. 159, a prescindere dalla loro ineseguibilità, in ragione dello stato di detenzione in espiazione di pena del proposto. 5.3 Ne viene che, come osservato da Sez. 5, Guidotto, diversamente da quanto opinato in altre pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 26243 del 24/06/2020, Rv. 279612; Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Rv. 279434), tra la procedura ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159 del 2011 e quella ex art. 11, comma 2, stesso decreto, non vi è alcun rapporto di pregiudizialità funzionale, nel senso che, solo dopo che sia stata valutata l'attualità della pericolosità sociale del proposto (al termine della sua detenzione) e posta in esecuzione la misura di prevenzione personale, sia possibile modificare il contenuto del provvedimento applicativo o instare per la sua revoca, dal momento che diverse ne sono le rispettive finalità. Quella di cui all'art. 11, comma 2, è, infatti, funzionale all'esigenza di assicurare che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale risponda costantemente ai presupposti che ne legittimano l'adozione, ossia alla persistenza della pericolosità sociale del proposto, il quale, a prescindere dalla sua esecuzione, è, comunque, esposto agli effetti legali di esso; quella di cui all'art. 14, comma 2-ter — che è norma di chiusura del sistema — persegue, invece, l'obiettivo di evitare l'esecuzione automatica della misura di prevenzione personale, rimasta sospesa nel corso della detenzione dell'interessato in espiazione di pena, imponendo che, al termine di essa, l'esecuzione stessa sia subordinata alla positiva verifica dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, nei cui confronti il periodo detentivo espiato potrebbe avere sortito un effetto risocializzante tale da rendere incompatibile l'applicazione della misura precedentemente imposta. 4. D'altro canto, rileva il Collegio, è evidente che l'interesse che sostiene l'istanza di revoca, pena l'inammissibilità della stessa, non può che essere un interesse concreto e attuale, che evidentemente non può coincidere con quello futuro ad evitare l'esecuzione della misura di prevenzione al termine della detenzione. Dunque deve essere un interesse strettamente collegato all'effetto che la misura di prevenzione, per quanto non eseguita, già produce per il proposto detenuto e che giustifichi una valutazione immediata sulla permanenza delle pericolosità. E la prova della sussistenza di un interesse concreto e attuale deve essere fornita dall'istante la revoca. Tale ultimo onere è richiesto, non a caso, anche per l'istanza di revoca proposta dopo la cessazione della misura di prevenzione personale (Sez. 5, n. 47628 del 24/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277549 - 01; Sez. 6, n. 42938 del 28/06/2018, Rao, Rv. 274219 - 01). I casi sono assimilabili per la circostanza che la misura non è (ancora o più) in esecuzione, il che richiede un supplemento di giustificazione, quanto all'interesse che la sostiene. 5. Pertanto può affermarsi il seguente principio di diritto: la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per effetto della detenzione per espiazione della pena, non preclude all'interessato la proposizione dell'istanza di revoca, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, purché sostenuta da un interesse concreto e attuale, a pena di inammissibilità, comprovato dal richiedente la revoca. 6. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato rende conto in modo congruo e logico dell'assenza di un interesse attuale e concreto che sostenga l'istanza e giustifichi l'anticipazione della valutazione di permanente pericolosità. L'attuale ricorrente, infatti, per quanto si legge nel provvedimento impugnato, lo aveva configurato come generico interesse ad ottenere la revoca stante la precarietà della detenzione in carcere, tenuto conto della propria sottoposizione al regime previsto per i collaboratori di giustizia sottoposto a programma di protezione. Correttamente la Corte di appello ha confermato la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale, nei fatti anche tenendo in conto che l'appellante risultava dover scontare una pena fino al 2036, tanto più che con l'istanza originaria e con l'appello l'attuale ricorrente non ha prefigurato alcun ulteriore interesse. Il richiamo, formulato solo nel ricorso, al principio di diritto della sentenza delle Sezioni Unite, n. 18 del 27/09/1995, Serafino, riguarda il diverso caso l'interesse alla decisione sulla revoca dopo la cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione, per la cancellazione della iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, è solo evocato e non fatto proprio. Non è stato per altro previamente dedotto a corredo del motivo di appello, e dunque è inammissibile, secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. E comunque, il caso affrontato dalle Sezioni Unite richiamate, risulta afferente una situazione di difetto di presupposti genetici del decreto applicativo della misura di prevenzione, non anche quello conseguente la cessazione di pericolosità ex nunc per l'intervenuta collaborazione con la giustizia, prospettato invece dal ricorrente. 7. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorre