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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02625/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Rieti il 25 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Roma, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti, che rinveniva 26 scatoloni contenenti esplosivi pirotecnici di categoria F4-F3-IV, su cui era apposta la scritta "x [OSCURATO:PERSONA]", risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che le emergenze probatorie non consentivano, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'esperimento di una perizia - invocata dalla difesa del ricorrente - finalizzata a verificare la natura del materiale esplosivo e a riqualificare la fattispecie contestata all'imputato ex art. 678 cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che veniva correlato all'ingente quantitativo di materiale pirotecnico sequestrato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell fig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Rieti il 25 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Roma, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti, che rinveniva 26 scatoloni contenenti esplosivi pirotecnici di categoria F4-F3-IV, su cui era apposta la scritta "x [OSCURATO:PERSONA]", risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che le emergenze probatorie non consentivano, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'esperimento di una perizia - invocata dalla difesa del ricorrente - finalizzata a verificare la natura del materiale esplosivo e a riqualificare la fattispecie contestata all'imputato ex art. 678 cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che veniva correlato all'ingente quantitativo di materiale pirotecnico sequestrato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell fig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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