CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 01458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497/ter cod. pen., per aver detenuto, senza averne diritto, segni distintivi della [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e al trattamento sanzionatoti°, caratterizzato dall'immotivato diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo - fatto di espressioni vaghe e prive di costrutto logico - si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza e, quanto al secondo motivo, nella generica contestazione della congruità della pena, su cui il giudicante si è espresso, invece, con argomenti logici e pregnanti, rappresentati dalla odiosità della condotta e dai precedenti penali; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il ConsiOiere estensore 7i dente