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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14707/2025

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 14 / 05/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2071 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2071del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] ( P .

I .: 04028260877), in persona delliquidatore, legale rappre- sentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74P19 L781N) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E24 C351D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48E19 G371F ) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3616/2023, pubblicatain data 11 settembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avvero una i ntimazione ad adem- piere della Autorità d’[OSCURATO:PERSONA] “Catania 3” (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione), relativaal paga- mento della T.I.A. (Tariffa di Igiene A mbientale) per l’anno Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 2009, ai sensi dell’ art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Paternò, che ha annullato l’intimazione.

Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, sulla base di quattromotivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione articola in ricorso quat- tro motivi. 1.1Con il primo motivo denuncia : « violazione dell’ art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della Sentenza e del procedimento».

Sottolinea che: a) si controverte della debenza della tariffa d’igiene ambientale; b) il rapporto giuridico sottostante è relativo a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.; c) invero, pur mancando un vero e proprio contratto, il regolamento per l’espletamento del servizio di igiene urbana costituisce propo- sta delle prestazioni di raccolta e conferimento del rifiuto, sinal- lagmaticamente correlate all’obbligazione pecuniaria a carico dei contribuenti/utenti, in capo ai quali si verifichi il presupposto del prelievo coattivo in esame; d) in ogni caso l’obbligazione di paga- mento in esame è riconducibile ad un c.d. contatto sociale qualifi- cato.

Osserva che, pur nell’assenza di un formale contratto interpartes, essa Autorità d’Ambito è obbligata ad espletare, mantenendone un elevato livello qualitativo, il servizio di raccolta e conferimento Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 del rifiuto e a detta attività è correlato un prelievo di natura corri- spettiva a carico dei singoli privati, parametrato al costo comples- sivo del servizio e di poi spalmato sull’utenza in applicazione del D.P.R. n. 158/1999.

Deduce che, dovendosi qualificare come contrattuale il rapporto tra le parti oggi ed avendo la T.I.A. natura corrispettiva, è indubbia l’applicabilità dell’art. 1342 c.c. nel caso di specie, con la conse- guenza che la sentenza impugnata ha erroneamente denegato l’esperibilità del rimedio dell’appello, malgrado l’evidente ricor- renza di deroga espressa alla regula iurisex art. 113 cpv. c.p.c. 1.2Con il secondo motivo denuncia: « violazione dell’ art. 339 c. 3 c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. : nullità della Sentenza e del procedimento»nella parte in cui il giudice di appello ha affer- mato:«Nel caso in esame, a ben vedere, nessuna doglianza con- cernente la violazione di norme sul procedimento, di norme costi- tuzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (nelle nozioni sopra richiamate) viene prospettata con il gravame in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –come emerge dalle conclusioni dell’atto di appello –assume l’erroneità, nel merito, della decisione di accoglimento dell’opposizione, con specifico riferimento alle va- lutazioni delle risultanze probatorie ed alla ricostruzione dei fatti controversi, in particolare con riguardo alla notificazione degli atti presupposti e quindi all‘accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito, e, in riforma della stessa, chiede dichiararsi la legitti- mità dell’intimazione di pagamento opposta, riconoscendo dovute le somme intimate».

Ripercorre il contenuto dell’opposizione, della propria comparsa di costituzione, della sentenza di primo grado e dell’atto di appello.

Si duole che il giudice di appello non si è confrontato con il propo- sto gravame, che conteneva «censura di violazione di norme sul procedimento e di principi regolatori la materia qua agitur». 1.3Con il terzo motivo denuncia: « violazione dell’ art. 114 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della Sentenza e del Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 procedimento»,nella parte in cui il giudice di appello non ha rite- nuto appellabile la sentenza di primo grado, nonostante che la res litigiosa (la debenza della TIA, per l’appunto) abbia ad oggetto diritti indisponibili e pertanto avrebbe dovuto essere decisa se- condo diritto, sulla base delle seguenti argomentazioni: «Va infine disattesa anche la deduzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –svolta a seguito della rilevazione officiosa sull’eventuale inappellabilità della sentenza gravata -secondo cui l’appello sarebbe ammissibile in quanto il rapporto giuridico sottostante atterrebbe a diritti indi- sponibili.

Si osserva, infatti, che la tariffa d’igiene ambientale ri- veste natura patrimoniale e costituisce un diritto disponibile (po- tendo essere oggetto di conciliazione in sede di reclamo all’ente impositore)».

Invocando principi affermati ad es. da Cass. n. 18184/2014 e ri- badendo concetti espressi in sede di comparsa conclusionale in appello, deduce che: a) anche nel caso di specie si è presenza di un diritto indisponibile del Comune di Paternò (e per esso di Si- meto Ambiente) all’irrinunciabile conseguimento del tributo/corri- spettivo per il servizio TIA prestato; b) l’indisponibilità del diritto deriva dalle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ammini- strazione; ed, anzi, nel caso di tariffa rifiuti, il già richiamato ca- rattere della indisponibilità del prelievo è ancor più spiccato ri- spetto a quanto accade per il corrispettivo della erogazione dell’ac- qua, stante che per prima la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009, ha ritenuto sussistere la natura tout court di tributo, notoriamente e tradizionalmente insuscettivo di atti di disposi- zione da parte dell’Ente impositore. 1.4Con il quarto motivo denuncia: « nullità della sentenza gravata per violazionedell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. (nel suo combi- nato disposto con l’art. 1 cpv.

D. Lgs. n. 546/1992) in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della Sentenza e del procedimento», nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: «Nel caso in Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 esame, a ben vedere, nessuna doglianza concernente la violazione di norme sul procedimento … viene prospettata con il gravame».

Si duole che il giudice di appello, tanto affermando, non ha spie- gato le ragioni per cui non ha ritenuto fondato il primo motivo del suo atto di appello, con il quale aveva rilevato che l’intimazione ad adempiere impugnata si fondava (non su una fattura, ma) su di un motivato atto di accertamento, che era stato ritualmente noti- ficato in data 10.10.2017.

Si duole altresì del fatto che il giudice di appello ha immotivata- mente ritenuto non denunciabile la violazione della disciplina pro- cessuale sulla regolamentazione delle spese di lite che erano state liquidate in primo grado oltre il valore della causa.

Si duole,infine, che il giudice di appello, con motivazione stereo- tipata ed apparente, non ha considerato la natura corrispettiva del prelievo in parola, che costituisce il sinallagma di prestazioni rese (in ragione di un contatto sociale qualificato tra l’esponente e l’utenza, ovvero di contratto di massa tra le medesime parti) da essa Autorità d’Ambito, in relazione a norme regolamentari, che disciplinano l’erogazione del servizio pubblico essenziale di igiene urbana identicamente per tutti i cittadini in modo sicuramente sus- sumibile nella previsione exart. 1342 c.c. 1.5In definitiva la società ricorrente, con i motivi sopra illustrati, si duole che il giudice di appello abbia ritenuto inammissibile il suo appello sulla scorta del mero rilievo che il valore della controversia è inferiore alla soglia ex art. 113 cpv. c.p.c., senza considerare che: a) la res controversa, riguardando l’obbligo del contri- buente/utente al versamento del corrispettivo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, inerisce diritti indisponibili (sottratti, in quanto tali, al giudizio secondo equità); b) la res in iudicium de- ductascaturisce da un “contatto sociale qualificato ” tra soggetto erogatore del servizio pubblico essenziale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e utente di detto servizio pubblico ed è quindi sottoposta ad una regolamentazione uniforme in regime di Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 sostanziale monopolio con conseguente pertinente sovrapponibi- lità della fattispecie in disputa a quelle regolate exart. 1342 c.c.; c) la denunciata violazione dei criteri di valutazione di prove legali compiuta dal giudice di pace ed il vizio di violazione degli artt. 91 e 82 c.p.c. nel quale lo stesso è incorso, liquidando le spese di lite in misura superiore rispetto al valore della causa, legittimavano la proposizione dell’appello.

E, per l’ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi di ri- corso proposti, ripropone le già formulate doglianze avverso l’atto di citazione in opposizione. 2.Il terzo motivo – che, per motivi di priorità logica, viene trattato per primo –è fondato. 2.1La sua disamina impone delle considerazioni di sistema sulla tariffa o tributo comunale, destinato alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani in Italia.

Al riguardo, si sono succedute nel tempo diverse versioni: dap- prima, il decreto legislativo n. 507 del 1993 ha istituito la Tassa per lo Smaltimento dei [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

TARSU); poi, il decreto legislativon. 22 del 1997 (il c.d.

“ Decreto Ronchi ”) ha isti- tuito la Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

TIA1); quindi, il decreto legislativon. 152 del 2006 (il “ Codice dell'Ambiente ” ), ha istituito la [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

TIA 2); ed ancora, il decreto- legge n. 201del 2011 (convertito nella legge n. 214 del 2011), ha istituito il [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti e sui Servizi (c.d.

TARES); infine, la legge n. 147del 2013 (c.d. legge di stabilità per il 2014) ha istituito la Tassa sui Rifiuti (c.d.

TARI), che è attualmente in vigore.

In sintesi, TARSU, TIA1, TIA2, TARES e TARI rappresen- tano diverse fasi evolutive della normativa italiana riguardante la tariffazione/tassazione dei rifiuti urbani, con cambiamenti signifi- cativi nella loro natura giuridica (da tributo a corrispettivo) e nella disciplina applicabile (in particolare per quanto riguarda l’IVA e la giurisdizione competente in caso di controversie).

Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 In particolare, la tariffa d’igiene ambientale (c.d.

TIA 1), discipli- nata dall’art. 49, comma 14, del decreto legislativon. 22 del 1997, nonché dall’art. 7, comma 2, del D.P.R.n. 158 del 1999, si distin- gue dalla tariffa integrata ambientale (c.d.

TIA2), disciplinata dall’art. 238 del decreto legislativon. 152 del 2006.

Per quanto riguarda la c.d TIA1, ormai da oltre quindici anni la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2009, ha ricono- sciuto che, dietro al nome di “Tariffa”, si celava un tributo.

L’articolo 49, comma 3, prevedeva infatti che il presupposto del Tributo fosse costituito dalla semplice occupazione o detenzione di aree scoperte o locali a qualunque uso adibiti.

Con ciò si palesava la natura di tributo.

Con la conseguenza che era illegittima l’appli- cazione dell’IVA, non potendosi applicare un’imposta su una tassa.

Quanto invece alla TIA 2, le Sezioni Unite, con sentenze nn. 8631 e 8632 del 2020, hanno statuito che la tariffa, di cui all’art. 238 del decreto legislativon. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito nella legge n. 122del 2010, ha natura contrattuale, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite si è posta la successiva giu- risprudenza di legittimità.

Ad esempio, Cass. n. 15288 del 2021, nel ribadire la natura contrattuale della TIA 2, ha precisato che i servizi erogati e il corrispettivo, pagato per essi, costituiscono due quote di un rapporto composto da una prestazione e una contro- prestazione, che legittima il pagamento dell’IVA.

In tale contesto, è stato sottolineato che il legislatore ha legittimamente interpre- tato la disciplina della c.d.

TIA 2, dettata dall’art. 238 del decreto legislativon. 152 del 2006, per impedire che tra le possibili varianti di senso si potesse propendere per la natura tributaria della tariffa, come, invece, era avvenuto, in epoca appena precedente, per la c.d.

TIA

1. Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 Orbene, il pagamento della TARSU, della TIA1, della TIA 2, della TARES e della TARI –a prescindere dalla loro natura giuridica – è obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, come interpretato da consolidata giurisprudenza di que- sta Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12744 e n. 16332del 2018; nonché n. 4876, n. 14753, n. 15529 e n. 20972del 2019), pre- vede che «le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, media- zione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere»costituiscono prestazioni di servizi, « quale ne sia la fonte».

Si tratta, in altri termini, di prestazioni patrimoniali imposte, che altro non sono che “imposizioni in senso sostanziale” (o “imposi- zioni di fatto”), in cui, nonostante l’eventuale fonte contrattuale, il corrispettivo è fissato unilateralmente ed in via autoritativa e al privato è rimessa soltanto la libertà (astratta) di richiedere la pre- stazione o il bene essenziale oppure rinunziarvi.

Occorre qui precisare che la nozione di «prestazione patrimoniale imposta»è più ampia di quella di «tributo», in quanto abbraccia non soltanto le prestazioni imposte con atto autoritativo (c.d. im- posizioni in senso formale), ma anche obbligazioni, assunte con- trattualmente, nelle quali –vuoi per la presenza di monopoli fiscali (con conseguente fissazione di corrispettivi estranei alla logica di mercato nonostante la natura negoziale del rapporto), vuoi perché la determinazione del quantum debeatur (dunque, la parte della disciplina che provoca la decurtazione patrimoniale) è comunque frutto di determinazioni autoritative –il privato, in considerazione della particolare natura del bene o del servizio di cui ha bisogno (nella specie, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti), partecipa in modo solo apparentemente libero o volontario alla formazione dell’obbligazione, trovandosi in realtà in una particolare situazione di condizionamento o di sostanziale coazione. 2.2 Tanto premesso, tra la società che gestisce il servizio di Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 raccolta e smaltimento dei rifiuti ed il singolo utente, che di tale servizio usufruisce, non intercorre in senso stretto un rapporto la cui fonte è ravvisabile nella volontà contrattuale pienamente libera delle parti, che invece viene intrattenuto tra l’ente locale e l’im- presa alla quale viene affidata la gestione del servizio, tanto che la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del ser- vizio.

Invero, i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti sono obbli- gatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessa unilateralmente fis- sata, con la previsione di un importo autoritativamente determi- nato allo scopo di ripartire le pubbliche spese necessarie a garan- tirli.

Il rapporto che si instaura – essendo relativo alla fornitura di un pubblico servizio – scaturisce, dunque, da un atto predisposto e disciplinato in maniera unilaterale da parte dell’ente senza possi- bilità alcuna di apportare modifiche da parte dell’utente, in capo al quale, quando si verifica il presupposto del prelievo coattivo, sorge l’obbligo della prestazione patrimoniale che è sinallagmati- camente correlata a quella dell’erogazione del servizio.

Per quanto qui rileva, dunque, la TIA2 integra prestazione patri- moniale di natura privatistica, ma costituisce un importo comun- que dovuto e, dunque, “imposto”, semplicemente in ragione del possesso e della detenzione di locali o aree atti alla produzione di “rifiuti urbani”, normativamente e ragionevolmente parametrata ad una soltanto presuntiva e potenziale produzione di rifiuti, es- sendo commisurata “alle quantità e qualità medie ordinarie di ri- fiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla ti- pologia di attività svolte” (art. 238, comma 2, decreto legislativo n. 152del 2006).

Tale importo, costituito da una quota fissa, re- lativa alla sussistenzadel servizio, e da una quota variabile, rela- tiva alla produzione di rifiuti presuntiva di ciascuna singola utenza, Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 è, dunque, obbligatorio, come pure evidenziato dalla citata pro- nuncia a Sezioni Unite di questa Corte (Cass., n. 8631 del 2020), in quanto volto a garantire la completa copertura dei costi del ser- vizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ne consegue che il rapporto sinallagmatico, sottostante al paga- mento della TIA2, attiene a diritti indisponibili, in considerazione dell’indisponibilità del diritto del Comune al conseguimento (irri- nunciabile, una volta emanato il regolamento che lo preveda) del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta e smalti- mento dei rifiuti; indisponibilità che discende direttamente dalle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione; e che non è per nulla elisa dalla possibilità di una riduzione o revi- sione in sede di conciliazione, tanto riguardando la facoltà dell’ente percettore, conferitagli appunto in ragione del pubblico interesse alla sua percezione nella misura corretta, di autodeterminarsi in ordine all’entità della prestazione di esigere.

Proprio l’indisponibilità del diritto impone di escludere che il Giu- dice di pace si sia pronunciato secondo equità.

In base ad un orientamento che può dirsi consolidato, infatti, la regola del giudizio equitativo non è, invero, compatibile con il ca- rattere indisponibile delle situazioni dedotte in causa, dovendo la disposizione dell’art. 113, secondo comma, c.p.c.,essere letta in correlazione con quella del successivo art. 114 c.p.c., secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta (cfr. Cass., Sez. 1, 22/03/2007, n. 6990; Cass., Sez. 3, 12/06/2002, n. 8375).

Si è, al riguardo, precisato che «la circostanza che la prima norma concerne tutte le cause di compe- tenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giu- dizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclu- sione restrittiva, giacché se la ratio della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la ratio del limite costituito dalla non indisponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze econo- miche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano.

È, dunque, indipendente dal valore della causa ed assume identica valenza in entrambe le ipotesi»(così, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8375 del 12/06/2002cit.).

La Corte reputa prioritaria, in difetto di evidenti ragioni che militino per una sua rimeditazione o perfino per un suo superamento, l’op- portunità di non mutare un orientamento in materia processuale (ove di grande pregnanza è l’esigenza di affidamento nella stabilità delle interpretazioni) che può dirsi consolidato, poiché non con- traddetto da tempo, ma soprattutto che garantisce una più piena estrinsecazione del diritto di difesa (consentendo un’impugnazione di merito assai ampia) quando sono coinvolti diritti indisponibili.

Va, dunque, data continuità al principio di diritto, già affermato da Cass. n. 18184del 2014 e, ancor prima, da Cass. n. 19531 del 2004 e, di recente, ribadito da Cass. n. 5782 del 2025, secondo il quale non può essere decisa dal Giudice di pace secondo equità una causa che, pur rientrando nei limiti della sua competenza per valore, abbia ad oggetto il diritto di una delle parti di percepire dall’altra l’importo corrispondente ad una prestazione per legge dovuta, quello dovendo qualificarsi indisponibile.

Ha, dunque, errato il Tribunale di Catania a ritenere inammissibile l’appello proposto dalla odierna ricorrente: difatti, la sentenza del Giudice di pace che decide con riguardo ad intimazione di paga- mento relativa al pagamento della TIA 2, riguardando un diritto indisponibile del Comune, deve intendersi pronunciata secondo di- ritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è, per- tanto, appellabile senza che operino i limiti di cui all’art. 339, ul- timo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporissucces- sivo alla modifica introdotta dal decreto legislativo2 febbraio 2006 Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 n. 40.

Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di tariffa integrata ambientale disciplinata dall’art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta TIA 2), l’inti- mazione di pagamento, avente ad oggetto il diritto di una delle parti di percepire dall’altra l’importo corrispondente ad una pre- stazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patri- moniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile;per- tanto, la sentenza del Giudice di pace, che decide su detta intima- zione, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendente- mente dal valore della controversia; ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all’art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, successivo alla modifica introdotta dal decreto legislativo2 febbraio 2006 n. 40». 3.L’accoglimento del terzo motivo consente di dichiarare assorbiti il primo ed il secondo motivo. 4.Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Al riguardo, occorre ribadire che, come ormai da un decennio pre- cisato dalle Sezioni Unite (Cass., SU n. 16599 e n. 22232 del 2016), il vizio di motivazione meramente apparente ricorre allor- quando il giudice della sentenza impugnata, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare ed illustrare le ragioni e l’iterlogico seguito per perve- nire alla decisione assunta, e cioè di chiarire sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giu- dicato iuxta alligata et probata.

La motivazione è solo apparente (e, pertanto, la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo) quando, benché grafica- mente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 formazione del proprio convincimento.

Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale il Tribunale, sep- pure con motivazione sintetica, ha adeguatamente esplicitato il percorso argomentativo che lo ha condotto alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello, rendendo in tal modo possibile il controllo sul ragionamento posto alla base del decisum.

Per tale ragione, la motivazione della sentenza impugnata, ponendosi si- curamente al di sopra del cd.

“minimo costituzionale”. non rientra affatto in una di quelle sole gravi anomalie argomentative indivi- duate dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). 5.In definitiva, la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti il primo ed il secondo e rigettato il quarto, va cassata con rinvio al competente Tribunale, quale giudice d’ap- pello, in persona di diverso magistrato, che dovrà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 14 / 05/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2071 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2071del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] ( P . I .: 04028260877), in persona delliquidatore, legale rappre- sentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74P19 L781N) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E24 C351D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48E19 G371F ) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3616/2023, pubblicatain data 11 settembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avvero una i ntimazione ad adem- piere della Autorità d’[OSCURATO:PERSONA] “Catania 3” (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione), relativaal paga- mento della T.I.A. (Tariffa di Igiene A mbientale) per l’anno Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 2009, ai sensi dell’ art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Paternò, che ha annullato l’intimazione. Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, sulla base di quattromotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione articola in ricorso quat- tro motivi. 1.1Con il primo motivo denuncia : « violazione dell’ art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della Sentenza e del procedimento». Sottolinea che: a) si controverte della debenza della tariffa d’igiene ambientale; b) il rapporto giuridico sottostante è relativo a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.; c) invero, pur mancando un vero e proprio contratto, il regolamento per l’espletamento del servizio di igiene urbana costituisce propo- sta delle prestazioni di raccolta e conferimento del rifiuto, sinal- lagmaticamente correlate all’obbligazione pecuniaria a carico dei contribuenti/utenti, in capo ai quali si verifichi il presupposto del prelievo coattivo in esame; d) in ogni caso l’obbligazione di paga- mento in esame è riconducibile ad un c.d. contatto sociale qualifi- cato. Osserva che, pur nell’assenza di un formale contratto interpartes, essa Autorità d’Ambito è obbligata ad espletare, mantenendone un elevato livello qualitativo, il servizio di raccolta e conferimento Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 del rifiuto e a detta attività è correlato un prelievo di natura corri- spettiva a carico dei singoli privati, parametrato al costo comples- sivo del servizio e di poi spalmato sull’utenza in applicazione del D.P.R. n. 158/1999. Deduce che, dovendosi qualificare come contrattuale il rapporto tra le parti oggi ed avendo la T.I.A. natura corrispettiva, è indubbia l’applicabilità dell’art. 1342 c.c. nel caso di specie, con la conse- guenza che la sentenza impugnata ha erroneamente denegato l’esperibilità del rimedio dell’appello, malgrado l’evidente ricor- renza di deroga espressa alla regula iurisex art. 113 cpv. c.p.c. 1.2Con il secondo motivo denuncia: « violazione dell’ art. 339 c. 3 c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. : nullità della Sentenza e del procedimento»nella parte in cui il giudice di appello ha affer- mato:«Nel caso in esame, a ben vedere, nessuna doglianza con- cernente la violazione di norme sul procedimento, di norme costi- tuzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (nelle nozioni sopra richiamate) viene prospettata con il gravame in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –come emerge dalle conclusioni dell’atto di appello –assume l’erroneità, nel merito, della decisione di accoglimento dell’opposizione, con specifico riferimento alle va- lutazioni delle risultanze probatorie ed alla ricostruzione dei fatti controversi, in particolare con riguardo alla notificazione degli atti presupposti e quindi all‘accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito, e, in riforma della stessa, chiede dichiararsi la legitti- mità dell’intimazione di pagamento opposta, riconoscendo dovute le somme intimate». Ripercorre il contenuto dell’opposizione, della propria comparsa di costituzione, della sentenza di primo grado e dell’atto di appello. Si duole che il giudice di appello non si è confrontato con il propo- sto gravame, che conteneva «censura di violazione di norme sul procedimento e di principi regolatori la materia qua agitur». 1.3Con il terzo motivo denuncia: « violazione dell’ art. 114 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della Sentenza e del Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 procedimento»,nella parte in cui il giudice di appello non ha rite- nuto appellabile la sentenza di primo grado, nonostante che la res litigiosa (la debenza della TIA, per l’appunto) abbia ad oggetto diritti indisponibili e pertanto avrebbe dovuto essere decisa se- condo diritto, sulla base delle seguenti argomentazioni: «Va infine disattesa anche la deduzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –svolta a seguito della rilevazione officiosa sull’eventuale inappellabilità della sentenza gravata -secondo cui l’appello sarebbe ammissibile in quanto il rapporto giuridico sottostante atterrebbe a diritti indi- sponibili. Si osserva, infatti, che la tariffa d’igiene ambientale ri- veste natura patrimoniale e costituisce un diritto disponibile (po- tendo essere oggetto di conciliazione in sede di reclamo all’ente impositore)». Invocando principi affermati ad es. da Cass. n. 18184/2014 e ri- badendo concetti espressi in sede di comparsa conclusionale in appello, deduce che: a) anche nel caso di specie si è presenza di un diritto indisponibile del Comune di Paternò (e per esso di Si- meto Ambiente) all’irrinunciabile conseguimento del tributo/corri- spettivo per il servizio TIA prestato; b) l’indisponibilità del diritto deriva dalle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ammini- strazione; ed, anzi, nel caso di tariffa rifiuti, il già richiamato ca- rattere della indisponibilità del prelievo è ancor più spiccato ri- spetto a quanto accade per il corrispettivo della erogazione dell’ac- qua, stante che per prima la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009, ha ritenuto sussistere la natura tout court di tributo, notoriamente e tradizionalmente insuscettivo di atti di disposi- zione da parte dell’Ente impositore. 1.4Con il quarto motivo denuncia: « nullità della sentenza gravata per violazionedell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. (nel suo combi- nato disposto con l’art. 1 cpv. D. Lgs. n. 546/1992) in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della Sentenza e del procedimento», nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: «Nel caso in Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 esame, a ben vedere, nessuna doglianza concernente la violazione di norme sul procedimento … viene prospettata con il gravame». Si duole che il giudice di appello, tanto affermando, non ha spie- gato le ragioni per cui non ha ritenuto fondato il primo motivo del suo atto di appello, con il quale aveva rilevato che l’intimazione ad adempiere impugnata si fondava (non su una fattura, ma) su di un motivato atto di accertamento, che era stato ritualmente noti- ficato in data 10.10.2017. Si duole altresì del fatto che il giudice di appello ha immotivata- mente ritenuto non denunciabile la violazione della disciplina pro- cessuale sulla regolamentazione delle spese di lite che erano state liquidate in primo grado oltre il valore della causa. Si duole,infine, che il giudice di appello, con motivazione stereo- tipata ed apparente, non ha considerato la natura corrispettiva del prelievo in parola, che costituisce il sinallagma di prestazioni rese (in ragione di un contatto sociale qualificato tra l’esponente e l’utenza, ovvero di contratto di massa tra le medesime parti) da essa Autorità d’Ambito, in relazione a norme regolamentari, che disciplinano l’erogazione del servizio pubblico essenziale di igiene urbana identicamente per tutti i cittadini in modo sicuramente sus- sumibile nella previsione exart. 1342 c.c. 1.5In definitiva la società ricorrente, con i motivi sopra illustrati, si duole che il giudice di appello abbia ritenuto inammissibile il suo appello sulla scorta del mero rilievo che il valore della controversia è inferiore alla soglia ex art. 113 cpv. c.p.c., senza considerare che: a) la res controversa, riguardando l’obbligo del contri- buente/utente al versamento del corrispettivo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, inerisce diritti indisponibili (sottratti, in quanto tali, al giudizio secondo equità); b) la res in iudicium de- ductascaturisce da un “contatto sociale qualificato ” tra soggetto erogatore del servizio pubblico essenziale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e utente di detto servizio pubblico ed è quindi sottoposta ad una regolamentazione uniforme in regime di Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 sostanziale monopolio con conseguente pertinente sovrapponibi- lità della fattispecie in disputa a quelle regolate exart. 1342 c.c.; c) la denunciata violazione dei criteri di valutazione di prove legali compiuta dal giudice di pace ed il vizio di violazione degli artt. 91 e 82 c.p.c. nel quale lo stesso è incorso, liquidando le spese di lite in misura superiore rispetto al valore della causa, legittimavano la proposizione dell’appello. E, per l’ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi di ri- corso proposti, ripropone le già formulate doglianze avverso l’atto di citazione in opposizione. 2.Il terzo motivo – che, per motivi di priorità logica, viene trattato per primo –è fondato. 2.1La sua disamina impone delle considerazioni di sistema sulla tariffa o tributo comunale, destinato alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani in Italia. Al riguardo, si sono succedute nel tempo diverse versioni: dap- prima, il decreto legislativo n. 507 del 1993 ha istituito la Tassa per lo Smaltimento dei [OSCURATO:PERSONA] (c.d. TARSU); poi, il decreto legislativon. 22 del 1997 (il c.d. “ Decreto Ronchi ”) ha isti- tuito la Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] (c.d. TIA1); quindi, il decreto legislativon. 152 del 2006 (il “ Codice dell'Ambiente ” ), ha istituito la [OSCURATO:PERSONA] (c.d. TIA 2); ed ancora, il decreto- legge n. 201del 2011 (convertito nella legge n. 214 del 2011), ha istituito il [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti e sui Servizi (c.d. TARES); infine, la legge n. 147del 2013 (c.d. legge di stabilità per il 2014) ha istituito la Tassa sui Rifiuti (c.d. TARI), che è attualmente in vigore. In sintesi, TARSU, TIA1, TIA2, TARES e TARI rappresen- tano diverse fasi evolutive della normativa italiana riguardante la tariffazione/tassazione dei rifiuti urbani, con cambiamenti signifi- cativi nella loro natura giuridica (da tributo a corrispettivo) e nella disciplina applicabile (in particolare per quanto riguarda l’IVA e la giurisdizione competente in caso di controversie). Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 In particolare, la tariffa d’igiene ambientale (c.d. TIA 1), discipli- nata dall’art. 49, comma 14, del decreto legislativon. 22 del 1997, nonché dall’art. 7, comma 2, del D.P.R.n. 158 del 1999, si distin- gue dalla tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2), disciplinata dall’art. 238 del decreto legislativon. 152 del 2006. Per quanto riguarda la c.d TIA1, ormai da oltre quindici anni la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2009, ha ricono- sciuto che, dietro al nome di “Tariffa”, si celava un tributo. L’articolo 49, comma 3, prevedeva infatti che il presupposto del Tributo fosse costituito dalla semplice occupazione o detenzione di aree scoperte o locali a qualunque uso adibiti. Con ciò si palesava la natura di tributo. Con la conseguenza che era illegittima l’appli- cazione dell’IVA, non potendosi applicare un’imposta su una tassa. Quanto invece alla TIA 2, le Sezioni Unite, con sentenze nn. 8631 e 8632 del 2020, hanno statuito che la tariffa, di cui all’art. 238 del decreto legislativon. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito nella legge n. 122del 2010, ha natura contrattuale, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite si è posta la successiva giu- risprudenza di legittimità. Ad esempio, Cass. n. 15288 del 2021, nel ribadire la natura contrattuale della TIA 2, ha precisato che i servizi erogati e il corrispettivo, pagato per essi, costituiscono due quote di un rapporto composto da una prestazione e una contro- prestazione, che legittima il pagamento dell’IVA. In tale contesto, è stato sottolineato che il legislatore ha legittimamente interpre- tato la disciplina della c.d. TIA 2, dettata dall’art. 238 del decreto legislativon. 152 del 2006, per impedire che tra le possibili varianti di senso si potesse propendere per la natura tributaria della tariffa, come, invece, era avvenuto, in epoca appena precedente, per la c.d. TIA 1. Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 Orbene, il pagamento della TARSU, della TIA1, della TIA 2, della TARES e della TARI –a prescindere dalla loro natura giuridica – è obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, come interpretato da consolidata giurisprudenza di que- sta Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12744 e n. 16332del 2018; nonché n. 4876, n. 14753, n. 15529 e n. 20972del 2019), pre- vede che «le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, media- zione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere»costituiscono prestazioni di servizi, « quale ne sia la fonte». Si tratta, in altri termini, di prestazioni patrimoniali imposte, che altro non sono che “imposizioni in senso sostanziale” (o “imposi- zioni di fatto”), in cui, nonostante l’eventuale fonte contrattuale, il corrispettivo è fissato unilateralmente ed in via autoritativa e al privato è rimessa soltanto la libertà (astratta) di richiedere la pre- stazione o il bene essenziale oppure rinunziarvi. Occorre qui precisare che la nozione di «prestazione patrimoniale imposta»è più ampia di quella di «tributo», in quanto abbraccia non soltanto le prestazioni imposte con atto autoritativo (c.d. im- posizioni in senso formale), ma anche obbligazioni, assunte con- trattualmente, nelle quali –vuoi per la presenza di monopoli fiscali (con conseguente fissazione di corrispettivi estranei alla logica di mercato nonostante la natura negoziale del rapporto), vuoi perché la determinazione del quantum debeatur (dunque, la parte della disciplina che provoca la decurtazione patrimoniale) è comunque frutto di determinazioni autoritative –il privato, in considerazione della particolare natura del bene o del servizio di cui ha bisogno (nella specie, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti), partecipa in modo solo apparentemente libero o volontario alla formazione dell’obbligazione, trovandosi in realtà in una particolare situazione di condizionamento o di sostanziale coazione. 2.2 Tanto premesso, tra la società che gestisce il servizio di Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 raccolta e smaltimento dei rifiuti ed il singolo utente, che di tale servizio usufruisce, non intercorre in senso stretto un rapporto la cui fonte è ravvisabile nella volontà contrattuale pienamente libera delle parti, che invece viene intrattenuto tra l’ente locale e l’im- presa alla quale viene affidata la gestione del servizio, tanto che la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del ser- vizio. Invero, i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti sono obbli- gatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessa unilateralmente fis- sata, con la previsione di un importo autoritativamente determi- nato allo scopo di ripartire le pubbliche spese necessarie a garan- tirli. Il rapporto che si instaura – essendo relativo alla fornitura di un pubblico servizio – scaturisce, dunque, da un atto predisposto e disciplinato in maniera unilaterale da parte dell’ente senza possi- bilità alcuna di apportare modifiche da parte dell’utente, in capo al quale, quando si verifica il presupposto del prelievo coattivo, sorge l’obbligo della prestazione patrimoniale che è sinallagmati- camente correlata a quella dell’erogazione del servizio. Per quanto qui rileva, dunque, la TIA2 integra prestazione patri- moniale di natura privatistica, ma costituisce un importo comun- que dovuto e, dunque, “imposto”, semplicemente in ragione del possesso e della detenzione di locali o aree atti alla produzione di “rifiuti urbani”, normativamente e ragionevolmente parametrata ad una soltanto presuntiva e potenziale produzione di rifiuti, es- sendo commisurata “alle quantità e qualità medie ordinarie di ri- fiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla ti- pologia di attività svolte” (art. 238, comma 2, decreto legislativo n. 152del 2006). Tale importo, costituito da una quota fissa, re- lativa alla sussistenzadel servizio, e da una quota variabile, rela- tiva alla produzione di rifiuti presuntiva di ciascuna singola utenza, Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 è, dunque, obbligatorio, come pure evidenziato dalla citata pro- nuncia a Sezioni Unite di questa Corte (Cass., n. 8631 del 2020), in quanto volto a garantire la completa copertura dei costi del ser- vizio di gestione dei rifiuti urbani. Ne consegue che il rapporto sinallagmatico, sottostante al paga- mento della TIA2, attiene a diritti indisponibili, in considerazione dell’indisponibilità del diritto del Comune al conseguimento (irri- nunciabile, una volta emanato il regolamento che lo preveda) del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta e smalti- mento dei rifiuti; indisponibilità che discende direttamente dalle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione; e che non è per nulla elisa dalla possibilità di una riduzione o revi- sione in sede di conciliazione, tanto riguardando la facoltà dell’ente percettore, conferitagli appunto in ragione del pubblico interesse alla sua percezione nella misura corretta, di autodeterminarsi in ordine all’entità della prestazione di esigere. Proprio l’indisponibilità del diritto impone di escludere che il Giu- dice di pace si sia pronunciato secondo equità. In base ad un orientamento che può dirsi consolidato, infatti, la regola del giudizio equitativo non è, invero, compatibile con il ca- rattere indisponibile delle situazioni dedotte in causa, dovendo la disposizione dell’art. 113, secondo comma, c.p.c.,essere letta in correlazione con quella del successivo art. 114 c.p.c., secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta (cfr. Cass., Sez. 1, 22/03/2007, n. 6990; Cass., Sez. 3, 12/06/2002, n. 8375). Si è, al riguardo, precisato che «la circostanza che la prima norma concerne tutte le cause di compe- tenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giu- dizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclu- sione restrittiva, giacché se la ratio della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la ratio del limite costituito dalla non indisponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze econo- miche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano. È, dunque, indipendente dal valore della causa ed assume identica valenza in entrambe le ipotesi»(così, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8375 del 12/06/2002cit.). La Corte reputa prioritaria, in difetto di evidenti ragioni che militino per una sua rimeditazione o perfino per un suo superamento, l’op- portunità di non mutare un orientamento in materia processuale (ove di grande pregnanza è l’esigenza di affidamento nella stabilità delle interpretazioni) che può dirsi consolidato, poiché non con- traddetto da tempo, ma soprattutto che garantisce una più piena estrinsecazione del diritto di difesa (consentendo un’impugnazione di merito assai ampia) quando sono coinvolti diritti indisponibili. Va, dunque, data continuità al principio di diritto, già affermato da Cass. n. 18184del 2014 e, ancor prima, da Cass. n. 19531 del 2004 e, di recente, ribadito da Cass. n. 5782 del 2025, secondo il quale non può essere decisa dal Giudice di pace secondo equità una causa che, pur rientrando nei limiti della sua competenza per valore, abbia ad oggetto il diritto di una delle parti di percepire dall’altra l’importo corrispondente ad una prestazione per legge dovuta, quello dovendo qualificarsi indisponibile. Ha, dunque, errato il Tribunale di Catania a ritenere inammissibile l’appello proposto dalla odierna ricorrente: difatti, la sentenza del Giudice di pace che decide con riguardo ad intimazione di paga- mento relativa al pagamento della TIA 2, riguardando un diritto indisponibile del Comune, deve intendersi pronunciata secondo di- ritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è, per- tanto, appellabile senza che operino i limiti di cui all’art. 339, ul- timo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporissucces- sivo alla modifica introdotta dal decreto legislativo2 febbraio 2006 Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 n. 40. Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di tariffa integrata ambientale disciplinata dall’art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta TIA 2), l’inti- mazione di pagamento, avente ad oggetto il diritto di una delle parti di percepire dall’altra l’importo corrispondente ad una pre- stazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patri- moniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile;per- tanto, la sentenza del Giudice di pace, che decide su detta intima- zione, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendente- mente dal valore della controversia; ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all’art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, successivo alla modifica introdotta dal decreto legislativo2 febbraio 2006 n. 40». 3.L’accoglimento del terzo motivo consente di dichiarare assorbiti il primo ed il secondo motivo. 4.Il quarto motivo di ricorso è infondato. Al riguardo, occorre ribadire che, come ormai da un decennio pre- cisato dalle Sezioni Unite (Cass., SU n. 16599 e n. 22232 del 2016), il vizio di motivazione meramente apparente ricorre allor- quando il giudice della sentenza impugnata, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare ed illustrare le ragioni e l’iterlogico seguito per perve- nire alla decisione assunta, e cioè di chiarire sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giu- dicato iuxta alligata et probata. La motivazione è solo apparente (e, pertanto, la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo) quando, benché grafica- mente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la Ric. n. 2071/2024– S ez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 formazione del proprio convincimento. Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale il Tribunale, sep- pure con motivazione sintetica, ha adeguatamente esplicitato il percorso argomentativo che lo ha condotto alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello, rendendo in tal modo possibile il controllo sul ragionamento posto alla base del decisum. Per tale ragione, la motivazione della sentenza impugnata, ponendosi si- curamente al di sopra del cd. “minimo costituzionale”. non rientra affatto in una di quelle sole gravi anomalie argomentative indivi- duate dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). 5.In definitiva, la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti il primo ed il secondo e rigettato il quarto, va cassata con rinvio al competente Tribunale, quale giudice d’ap- pello, in persona di diverso magistrato, che dovrà
Sentenza Cassazione n. 14707/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris