CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2025
Cassazione n. 11136/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.lette le memorie di replica, depositate il 25 gennaio 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Pugliese, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 09/06/2025, la Corte di appello di Catanzaroconfermava la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 14/09/2022, appellata daXXXXXXXXXXXXXX, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di truffa e,previo riconoscimento della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., condannato alla pena dimesi 4 di reclusione ed euro 34,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali,con pena sospesa.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso per cassazione l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, deduce erronea applicazione di legge e vizio di omessa,insufficiente o apparente motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 42 e 89 cod. pen.In particolare, la difesa lamenta come la Corte di appello, limitandosi a richiamarel’astratta compatibilità tra vizio parziale di mente e dolo e l’autonomia delle due valutazioni,abbia omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, a fronte di specificacensura dedotta in appello sul punto, disattendendo le indicazioni fornite dallagiurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale.2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione di legge e vizio di omessa,apparente e contraddittoria motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 133 e 89 cod. pen.Al riguardo, il ricorrente censura la determinazione del trattamento sanzionatorio ed ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corteterritoriale sul rilievo di una stima del profitto e del danno, senza considerare il vizio parzialedi mente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni rese daigiudici di merito nei due gradi di giudizio, e comunque manifestamente infondato.Sul piano generale, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di appello, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01).Nella medesima prospettiva è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione icui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memoriepresentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181 - 01).1.2. Nella specie, deve anzitutto rilevarsi come in atto di appello il profilo devolutorisultasse correlato, nella prospettazione dell’appellante, alla sussistenza del dolo specifico(vds. pag. 4 dell’atto di appello).Correttamente, dunque, la motivazione della Corte territoriale, rammentando come ilreato di truffa sia sostenuto dal dolo generico, ha fatto richiamo alla giurisprudenzaconsolidata (Sez. 1, n. 16141 del 24/01/2017, dep. 2018, Bergamini, Rv. 272700 – 01; Sez.6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Riva, Rv. 218410 – 01), secondo cui l’accertamentodell’elemento soggettivo deve in ipotesi avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggettopienamente capace (pag. 1 della sentenza impugnata).In senso conforme risulta anche la motivazione resa sul punto dal primo giudice, che haaccertato il dolo tenuto conto delle tempistiche e delle modalità con cui è stata costruita eperpetrata la truffa (par 4.2., pag. 5 della sentenza di primo grado).Si tratta, dunque, di motivazione compiuta e logica che dà conto della verificadell'elemento soggettivo sulla base di un procedimento inferenziale fondato sull'esame deifatti obiettivi e certi, di sicuro valore sintomatico.D’altro canto, gli stessi argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del motivocontraddicono il principio della autonomia delle due indagini, ed in particolare della necessitàche l'accertamento del dolo sia condotto alla stregua delle regole generali che valgono perun soggetto imputabile. Né assume rilievo, nella specie, la pronuncia della Cortecostituzionale n. 150/2025, richiamata nel ricorso - con cui è stata dichiaratal’illegittimitàcostituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consentedi ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen.,allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art.628 -, che riafferma principi, in punto di vizio parziale di mente, assolutamente condivisi dallagiurisprudenza di legittimità, ma che non valgono a sovrapporre i piani di accertamento diimputabilità e dolo.1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La pena risulta, invero, già determinata dal primo giudice in misura pari al minimoedittale, e poi diminuita ai sensi dell’art. 89 cod. pen.Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso sul puntomotivazione compiuta e logica, con indicazione e valutazione degli elementi ritenuti ostativi(gravità della condotta, ammontare del profitto, plurimi precedenti penali) e come taleinsindacabile in questa sede.Si rammenta, al riguardo, come, per giurisprudenza consolidata, la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente damanifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede dilegittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniegodel giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivoed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, i suindicati indici di valutazionenegativa.2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo aimotivi di ricorso, si stima equo determinare in euro tremila.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11136/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Sent. n. sez. 256/2026MICHELE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36078/2025EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.lette le memorie di replica, depositate il 25 gennaio 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Pugliese, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 09/06/2025, la Corte di appello di Catanzaroconfermava la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 14/09/2022, appellata daXXXXXXXXXXXXXX, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di truffa e,previo riconoscimento della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., condannato alla pena dimesi 4 di reclusione ed euro 34,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali,con pena sospesa.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso per cassazione l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, deduce erronea applicazione di legge e vizio di omessa,insufficiente o apparente motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 42 e 89 cod. pen.In particolare, la difesa lamenta come la Corte di appello, limitandosi a richiamarel’astratta compatibilità tra vizio parziale di mente e dolo e l’autonomia delle due valutazioni,abbia omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, a fronte di specificacensura dedotta in appello sul punto, disattendendo le indicazioni fornite dallagiurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale.2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione di legge e vizio di omessa,apparente e contraddittoria motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 133 e 89 cod. pen.Al riguardo, il ricorrente censura la determinazione del trattamento sanzionatorio ed ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corteterritoriale sul rilievo di una stima del profitto e del danno, senza considerare il vizio parzialedi mente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni rese daigiudici di merito nei due gradi di giudizio, e comunque manifestamente infondato.Sul piano generale, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di appello, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01).Nella medesima prospettiva è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione icui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memoriepresentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181 - 01).1.2. Nella specie, deve anzitutto rilevarsi come in atto di appello il profilo devolutorisultasse correlato, nella prospettazione dell’appellante, alla sussistenza del dolo specifico(vds. pag. 4 dell’atto di appello).Correttamente, dunque, la motivazione della Corte territoriale, rammentando come ilreato di truffa sia sostenuto dal dolo generico, ha fatto richiamo alla giurisprudenzaconsolidata (Sez. 1, n. 16141 del 24/01/2017, dep. 2018, Bergamini, Rv. 272700 – 01; Sez.6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Riva, Rv. 218410 – 01), secondo cui l’accertamentodell’elemento soggettivo deve in ipotesi avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggettopienamente capace (pag. 1 della sentenza impugnata).In senso conforme risulta anche la motivazione resa sul punto dal primo giudice, che haaccertato il dolo tenuto conto delle tempistiche e delle modalità con cui è stata costruita eperpetrata la truffa (par 4.2., pag. 5 della sentenza di primo grado).Si tratta, dunque, di motivazione compiuta e logica che dà conto della verificadell'elemento soggettivo sulla base di un procedimento inferenziale fondato sull'esame deifatti obiettivi e certi, di sicuro valore sintomatico.D’altro canto, gli stessi argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del motivocontraddicono il principio della autonomia delle due indagini, ed in particolare della necessitàche l'accertamento del dolo sia condotto alla stregua delle regole generali che valgono perun soggetto imputabile. Né assume rilievo, nella specie, la pronuncia della Cortecostituzionale n. 150/2025, richiamata nel ricorso - con cui è stata dichiaratal’illegittimitàcostituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consentedi ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen.,allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art.628 -, che riafferma principi, in punto di vizio parziale di mente, assolutamente condivisi dallagiurisprudenza di legittimità, ma che non valgono a sovrapporre i piani di accertamento diimputabilità e dolo.1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La pena risulta, invero, già determinata dal primo giudice in misura pari al minimoedittale, e poi diminuita ai sensi dell’art. 89 cod. pen.Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso sul puntomotivazione compiuta e logica, con indicazione e valutazione degli elementi ritenuti ostativi(gravità della condotta, ammontare del profitto, plurimi precedenti penali) e come taleinsindacabile in questa sede.Si rammenta, al riguardo, come, per giurisprudenza consolidata, la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente damanifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede dilegittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniegodel giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivoed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, i suindicati indici di valutazionenegativa.2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo aimotivi di ricorso, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.