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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08704/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del 19/02/20:L8 del Tribunale di Sassari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno bancario provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto presupposto di furto - è manifestamente infondato perché prospetta un'interpretazione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del real:o di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225) e, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955); Ritenuto che anche il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. - è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115), secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del 19/02/20:L8 del Tribunale di Sassari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno bancario provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto presupposto di furto - è manifestamente infondato perché prospetta un'interpretazione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del real:o di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225) e, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955); Ritenuto che anche il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. - è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115), secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle