Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1306/2020
ECLI:EU:T:2020:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0019_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020 – Lituania / Commissione
(causa T‑19/18)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Lituania – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Sviluppo rurale – Sistema di controllo in materia di condizionalità – Controllo amministrativo – Controllo in loco – Qualità dei controlli – Qualità dei richiedenti – Condizioni create artificialmente – Ragionevolezza dei costi – Spese effettuate nell’ambito dei progetti – Analisi dei rischi – Fattori di rischio – Tolleranza in materia di sanzioni non prevista dalla normativa dell’Unione – Sistema di valutazione e di sanzioni eccessivamente clemente – Dati statistici annuali di controllo»
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2)
(v. punti 47‑51)
2.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Rifiuto di imputazione al Fondo
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2; regolamento della Commissione n. 65/2011, considerando 3 e artt. 4, §§ 1, 2 e 8, 24, §§ 1, 2, a) e d), e 3; raccomandazione della Commissione 2003/361, considerando 9]
(v. punti 67, 69‑71, 79, 86, 87, 92‑94, 100, 105‑107, 139, 145, 149, 200, 201, 203)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Controlli che non forniscono garanzie sufficienti di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 2% in caso d’omissione di uno o più controlli secondari
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52)
(v. punto 249)
4.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Allegazione vertente sull’adozione di misure correttive a seguito dell’audit realizzato dalla Commissione – Indizio dell’esistenza di carenze nel sistema nazionale durante il periodo oggetto di audit
(Regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 84)
(v. punto 288)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2017, L 292, pag. 61
), nella parte in cui prevede d’imporre alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria pari a EUR 9745705,88 relativa a spese nell’ambito del FEASR e una rettifica finanziaria di EUR 546351,91 relativa a spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica di Lituania sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.