CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02339/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq.il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che l'impugnazione è manifestamente infondata; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. dando rilievo al concreto atteggiarsi della fattispecie, vale a dire l'avere agito in gruppo, con una borsa schermata al fine di evitare i sistemi di antitaccheggio a conferma della non lieve pericolosità della imputata; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento della sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2024.