CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 33472/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente .motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, anche in considerazione dell'assenza di riferimenti certi sui tempi di percorrenza per raggiungere la caserma più vicina, ove l'imputato si è recato con l'intenzione di interrompere il regime cautelare degli arresti .domiciliari per problemi di coabitazione con i familiari; ritenuto che il secondo Motivo in tema di mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen.. appare ugualmente inammissibile non essendo la questione stata dedotta nei motivi di appello, trattandosi di un profilo che investe anche l'accertamento del fatto non suscettibile di autonoma applicazione nel corso del giudizio di appello per il limite derivante dal principio devolutivo; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della' ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente