CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 01118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4842/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza S. Salvatore in Campo, n. 33, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1197/20, depositata il 30 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4842/2021 Numero sezionale 10413/2021 Numero di raccolta generale 1118/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 30 giugno 2020, con cui la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame da lui interposto av- verso l'ordinanza emessa il 31 luglio 2019 dal Tribunale di Firenze, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subor- dine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, censurando la sen- tenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della pro- tezione sussidiaria sulla base d'informazioni desunte da una sola fonte, senza tenere conto della situazione in atto nella sua regione di provenienza, carat- terizzata da uno stato di violenza diffusa ed indiscriminata derivante da con- flitti interni che coinvolgono l'intero territorio e sfuggono al controllo delle forze di polizia; che il motivo è inammissibile, in quanto, postulando che il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria trovi giustificazione nell'accertata insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata deri- vante da un conflitto armato in atto nella regione di origine del ricorrente, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha proce- 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4842/2021 Numero sezionale 10413/2021 Numero di raccolta generale 1118/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 duto alla predetta verifica soltanto ad abundantiam, avendo in precedenza rilevato l'inammissibilità dei motivi di gravame proposti al riguardo, per di- fetto di specificità e pertinenza, in quanto il ricorrente si era limitato a richia- mare precedenti giurisprudenziali concernenti genericamente la situazione della Nigeria, mai addotta a giustificazione della scelta di espatriare; che qualora, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammis- sibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi al riguardo, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi inin- fluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conse- guenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 1/02/ 2021, n. 2155; Cass., Sez. I, 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. VI, 19/12/ 2017, n. 30393); che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché il difetto di motiva- zione, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria senza accertare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, ricollegabile alla situazione di invi- vibilità esistente nella sua area di provenienza, né il livello d'integrazione so- ciale da lui raggiunto in Italia, per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; che il motivo è inammissibile; che, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta all'orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione di tale misura richiede una valutazione comparativa, da svolgersi caso per caso, at- traverso il confronto tra la vita privata e familiare condotta dal richiedente in Italia e la situazione personale in cui versava prima dell'abbandono del paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpa- trio, in modo tale da verificare se quest'ultimo possa determinare la priva- zione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4842/2021 Numero sezionale 10413/2021 Numero di raccolta generale 1118/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455); che la Corte territoriale ha infatti rilevato da un lato la mancata allega- zione di elementi di fatto idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale del ricorrente, dall'altro la mancata dimostrazione da parte di que- st'ultimo dell'avvenuto raggiungimento di un adeguato livello d'integrazione sociale ed economica nel territorio italiano, in considerazione della mancata instaurazione di vincoli affettivi con la comunità locale e della precarietà delle attività lavorative svolte; che, nel lamentare l'omessa valutazione della situazione d'invivibilità esi- stente nel suo Paese di origine e del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da lui instaurato, il ricorrente fa valere per un verso una circostanza che, come rilevato dalla sentenza impugnata, non è stata mai precedentemente addotta a giustificazione della decisione di espatriare, e per altro verso una circostanza contrastante con l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale, in tal modo sollecitando una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argo- mentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico- formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deduci- bili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). Va per altro verso rilevato che la eventuale maturazione di una situazione di integrazione lavo- rativa significativa, intervenuta dopo la decisione di merito, potrà costituire l’oggetto di una successiva richiesta di protezione ma non può costituire l’og- getto di una rivalutazione della decisione impugnata in questo giudizio di le- gittimità; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato. 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4842/2021 Numero sezionale 10413/2021 Numero di raccolta generale 1118/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 18/11/2021 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S