CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 27457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2025 il Tribunale di Aosta –quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza introdottada XXXXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere la sospensione di un ordine diesecuzione emesso dalla locale Procura della Repubblica.Secondo il G.E. si tratta di mera riproposizione di domanda già respinta, siapure in rapporto ad un ordine di esecuzione antecedente, con identicheallegazioni.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXX, deducendo erronea applicazione di legge e viziodi motivazione.La difesa rappresenta anzitutto che il primo provvedimento esecutivo hariguardato un primo ordine di esecuzione (n.100/2025) lì dove la decisione oggiimpugnata riguarda un ordine di esecuzione posteriore (n.143/2025), cheingloba sentenze diverse.Inoltre si evidenzia che non poteva essere emessa una declaratoria de planodi inammissibilità posto che sussistevano elementi di diversità anche in rapportoalla documentazione oggetto di produzione (si compie riferimento al programmaterapeutico intervenuto con il SerD non valutato nella decisione precedente).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Va premesso che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte, intema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella partein cui consente al giudice di dichiarare inammissibile de plano l'istanza checostituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura unapreclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando venganodedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedentedecisione (tra le molte, Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv.287553 - 01).Nel caso in esame, al di là della novazione del titolo esecutivo (aspetto chepotrebbe essere ritenuto non decisivo, in ipotesi di assoluta medesimezza dellaquestione) la difesa afferma (e prova) di aver allegato nuovi elementi di fattonon oggetto di valutazione nella precedente decisione esecutiva.Si tratta di un aspetto rilevante, che avrebbe richiesto una specifica smentitada parte del G.E., e non un generico rinvio ai contenuti (nemmeno riprodotti)della decisione antecedente.Va pertanto disposto, per vizio del procedimento, nuovo giudizio, previoannullamento della decisione impugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AostaCosì è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.