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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46420/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione, ritenuta apparente per omessa risposta alle doglianze formulate con l'appello, in relazione all'accertamento della responsabilità penale per i reati ascrittigli - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché assolutamente generico (non si indicano quali doglianze non avrebbero avuto risposta), completamente disancorato dalle lineari, corrette e non illogiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e carente delle specifiche indicazioni delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (non si fa neppure un minimo accenno ai fatti addebitati); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione, ritenuta apparente per omessa risposta alle doglianze formulate con l'appello, in relazione all'accertamento della responsabilità penale per i reati ascrittigli - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché assolutamente generico (non si indicano quali doglianze non avrebbero avuto risposta), completamente disancorato dalle lineari, corrette e non illogiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e carente delle specifiche indicazioni delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (non si fa neppure un minimo accenno ai fatti addebitati); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 202