CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02WMB03) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di illecita detenzione di stupefacenti ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con quattro motivi di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: alla ritenuta detenzione a fini di spaccio dello stupefacente sequestratogli; alla determinazione della pena in termini superiori al minimo edittale; all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed al mancato bilanciamento in termine di prevalenza delle attenuanti sulla circostanza aggravante; alla mancata restituzione all'imputato del denaro in sequestro pur non essendo provento del contestato reato; Considerato che i motivi sono tutti inammissibili perché: il primo è meramente ripetitivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, avendo la sentenza impugnata reso non illogica motivazione sulla destinazione non esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato; - il secondo inerisce al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive; - il terzo è manifestamente infondato, essendosi fatto buon governo del principio ermeneutico giusta il quale, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. - compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - richiede che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671) e, nella specie, il primo requisito è stato ritenuto non provato; - stando al non contestato riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata - confermato dalla lettura dell'atto di appello - il quarto motivo incorre nella preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., non essendo stato dedotto alcun motivo di gravame sulla confisca del denaro in sequestro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della 4assa delle ammende. Così deciso